CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 32500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20540/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto, n.206/01/2016 depositata il 4 febbraio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto ve- niva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.81/1/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Vi- cenza, la quale riuniva e accoglieva i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento emessi per IRAP, IVA e IRPEF re- lativi all'anno di imposta 2010. 2. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi, ai quali ha resistito con controricorso il contribuente. L'Agenzia ha depositato successiva- mente istanza di cessazione della materia del contendere e il contri- buente ha da ultimo prodotto memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. adesiva insistendo però per il riconoscimento delle spese di lite del grado di legittimità. Considerato che: 3. Nel merito, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese concernenti l'anno 2010, poiché l'Agenzia ha allegato e documentato il sopravvenuto, corrispondente, annullamento in autotutela degli atti impositivi impugnati. Il contri- buente si è associato alla richiesta, da ultimo, depositando memoria, ma chiedendo il riconoscimento delle spese del giudizio di cassazione. 4. L'intervento risolutore delle questioni nel 2019, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per effetto dell'annullamento in autotutela con cui le somme inizialmente richieste al contribuente sono state di- chiarate "non dovute" dall'Amministrazione, determina il regolamento delle spese di legittimità secondo soccombenza virtuale a carico dell'Agenzia, come chiesto da parte contribuente. 5. Rispetto alla notula allegata alla memoria illustrativa si ritiene con- gruo diminuire la misura dei compensi richiesti verso la parte minima dello scaglione in considerazione dell'assenza di complessità della con- troversia e del fatto che, successivamente al deposito del controricorso, non è stata necessaria effettiva attività tecnica defensionale in favore del contribuente per effetto dell'atto di annullamento adottato dall'Am- ministrazione finanziaria già nel 2019. 6. La Corte dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza virtuale della parte am- messa alla prenotazione a debito, non sussistono nei suoi confronti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, rimborso spese forfe- tarie 15%, Iva e Cpa. Così dec