Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12314/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rio e quale sociodell’[OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socio dell’[OSCURATO:PERSONA] S.S., tuttirappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aseguito di atto di scissione parziale, a sua volta subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di atto di fusione perincorporazione del 22/12/2016, rep. n. 357793, numero 29818 dellaNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026raccolta), in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Iannotta, con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1687/2023,pubblicata in data 2 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1.

Il Tribunale di Verona accoglieva l’opposizione, proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.s. e da [OSCURATO:PERSONA] eMelchiorre Angelica, in proprio e quali soci della medesima Azienda,avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ass.nes.p.a. per l’importo di euro 38.237,02, oltre interessi.1.1.

La Corte d’appello di Venezia, investita del gravameintrodotto dalla società assicuratrice, nella contumacia delle partiappellate, ha accolto l’impugnazione, riconoscendo il dirittodell’appellante di agire in regresso nei confronti delle parti appellate edi ottenere il rimborso di quanto pagato, in forza della garanziaprestata, ad Agea, beneficiaria della polizza.1.2.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.S., SalvatoreAngelica e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazionedella suddetta decisione, sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] di Ass.nes.p.a. (a sua volta subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),resiste con controricorso.2.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione in adunanzaNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Ragioni della decisione1.

Con unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione efalsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza e delprocedimento – violazione degli artt. 170, primo comma, cod. proc.civ. e 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 160 e161 cod. proc. civ. – nullità della notificazione dell’atto di appello, delprocedimento e della sentenza di appello››.Si dolgono della nullità dell’impugnata sentenza per essere statol’atto di citazione in appello notificato al procuratore costituito inprimo grado a mezzo p.e.c., in data 24 dicembre 2021, sebbene ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse già deceduto indata 21 luglio 2021; la notifica sarebbe dunque affetta da nullità, aisensi e per gli effetti dell’art. 160 cod. proc. civ. con riferimento agliartt. 170 e 330 cod. proc. civ., perché effettuata in epoca successivaa quella di intervenuto decesso del procuratore, con conseguentepassaggio in giudicato della sentenza di primo grado.Lamentano che, in caso di morte del procuratore costituito, lanotifica dell’impugnazione deve farsi alla parte personalmente, aisensi del terzo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., poiché il decessodel procuratore costituito produce l’inefficacia della dichiarazione didomicilio di cui al primo grado di giudizio; la dedotta nullità non puòritenersi sanata neanche dalla notificazione dell’atto di appello alprocuratore costituito presso il domiciliatario, come avvenuto nel casodi specie, in quanto il decesso del procuratore determina come effettoimmediato l’inefficacia della dichiarazione di domicilio, conconseguente obbligo della parte di notificare l’impugnazione alle partipersonalmente ex art. 330 cod. proc. civ.Numero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/20261.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Come emerge dall’esame della procura rilasciata in primogrado dagli allora opponenti, ora odierni ricorrenti, di cui questa Cortepuò prendere diretta cognizione essendo stato dedotto un error inprocedendo, gli stessi hanno conferito mandato alle liti all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Beneventano della Corte ed hanno eletto domicilio presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Il tenore letterale della procura, nella quale la parte dichiaratestualmente “eleggo domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Penna”, rende palese l’insussistenza di uno stretto nesso tra l'elezionedi domicilio e la persona del procuratore destinato a costituirsi ingiudizio (avv. [OSCURATO:PERSONA]).Difatti, tale elezione non coincideva con quella eseguita dall'avv.Beneventano, al quale erano attribuite le funzioni procuratorie di cuiagli artt. 83 e segg. cod. proc. civ., e lascia ritenere che all'avv.Penna non era riservato soltanto il ruolo di mero domiciliatario.A tal fine vale considerare che, ove con unico atto venga conferitaprocura ad litem e sia dalla parte eletto domicilio presso unprocuratore, essendo la procura e l’elezione di domicilio attiontologicamente differenti, l’eventuale nullità che travolge la prima,da qualunque causa essa dipenda, non si comunica alla seconda, cherimane pertanto valida (Cass., sez. 3, 05/02/1998, n. 1162; Cass.,sez. 1, 07/11/2003, n. 16707).Si è, in particolare da questa Corte precisato che ‹‹Quando laprocura ad litem e un'elezione di domicilio riferita alla parte ed aldifensore sono contestuali ed il complessivo tenore dell'atto è tale dasvincolare il conferimento della procura dall'elezione di domicilio dellaparte, si è in presenza di atti ontologicamente differenti, sicché èpossibile che l'eventuale nullità della procura non si comunichiall'elezione di domicilio ed è concepibile il permanere in vitaNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026dell'elezione di domicilio nonostante la cessazione del rapporto dirappresentanza processuale.

Allorquando, invece, i due atti, per il lorotenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti direciproca interdipendenza, le vicende attinenti alla validità ed efficaciadel conferimento della procura si ripercuotono anche sull'elezione didomicilio.

Ne discende che in ipotesi in cui a margine di un attoprocessuale introduttivo di giudizio sia stata conferita la procura adun difensore e si sia eletto espressamente domicilio unitamente adesso presso altro avvocato, la morte del suddetto difensore, atteso lostretto collegamento fra il conferimento della procura e tale congiuntaelezione di domicilio, determina anche la cessazione dell'elezione didomicilio della parte e, pertanto, qualora la morte del difensore siaavvenuta dopo la chiusura della discussione, la successivanotificazione della sentenza, da farsi personalmente alla parte (comeprescritto dal secondo comma dell'art. 286 c.p.c.), ai fini delladecorrenza del termine breve per l'impugnazione, non può essereeffettuata presso quel domicilio›› (Cass., sez. 1, 28/07/1999, n.8173).Poiché l’atto di elezione di domicilio è atto giuridico unilaterale,idoneo a produrre i suoi effetti, del tutto svincolato dal conferimentodella procura alle liti, non può che ritenersi la validità della notificadell’atto di appello, a nulla rilevando che, prima ancora della notifica,fosse intervenuta la morte del procuratore costituito, avv.Beneventano.Ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.,l'impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione dellasentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazionedi residenza al momento di tale notificazione, pacificamente nonavvenuta nella specie, può essere notificata alla parte in uno qualsiasidei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratoreNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per ilgiudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che lanorma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghisuddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi (Cass., sez. 5,31/07/2007, n. 16935; Cass., sez. 5, 21/12/2019, n. 34252).1.3.

Orbene nella specie, come espressamente riconosciuto daglistessi ricorrenti, la notifica dell’atto di appello è stata eseguita nonsolo mediante spedizione e consegna alla casella di posta elettronicadel procuratore costituito in primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Corte, già a quella data deceduto, ma anche alla casella di postaelettronica certificata del procuratore domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]Penna, sicché deve escludersi la eccepita nullità, considerato che, allastregua dei superiori principi richiamati, la intervenuta morte dell’avv.Beneventano non ha fatto venir meno l’efficacia della autonomaelezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, è lamorte del domiciliatario che produce l’inefficacia della dichiarazione dielezione di domicilio e che impone, conseguentemente, che lanotificazione dell’impugnazione debba essere eseguita, a norma delterzo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., alla parte personalmente(Cass., sez. 5, 15/04/2022, n. 12411; Cass., sez. 14/05/2013, n.11486; Cass., sez. 3, 04/03/2002, n. 3102).

Principio questo che,secondo il costante orientamento di questa Corte, trova deroganell’ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studiodi un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva,dovendosi in questo caso considerare il predetto studio alla stregua diun ufficio (Cass., sez. 3, 06/07/2010, n. 15846; Cass., sez. 2018, n.14100).2.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma exart. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( dicui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge; b) della somma di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 23 gennaio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio e quale sociodell’[OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socio dell’[OSCURATO:PERSONA] S.S., tuttirappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aseguito di atto di scissione parziale, a sua volta subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di atto di fusione perincorporazione del 22/12/2016, rep. n. 357793, numero 29818 dellaNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026raccolta), in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Iannotta, con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1687/2023,pubblicata in data 2 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Il Tribunale di Verona accoglieva l’opposizione, proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.s. e da [OSCURATO:PERSONA] eMelchiorre Angelica, in proprio e quali soci della medesima Azienda,avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ass.nes.p.a. per l’importo di euro 38.237,02, oltre interessi.1.1. La Corte d’appello di Venezia, investita del gravameintrodotto dalla società assicuratrice, nella contumacia delle partiappellate, ha accolto l’impugnazione, riconoscendo il dirittodell’appellante di agire in regresso nei confronti delle parti appellate edi ottenere il rimborso di quanto pagato, in forza della garanziaprestata, ad Agea, beneficiaria della polizza.1.2. La società [OSCURATO:PERSONA] S.S., SalvatoreAngelica e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazionedella suddetta decisione, sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] di Ass.nes.p.a. (a sua volta subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),resiste con controricorso.2. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in adunanzaNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Ragioni della decisione1. Con unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione efalsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza e delprocedimento – violazione degli artt. 170, primo comma, cod. proc.civ. e 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 160 e161 cod. proc. civ. – nullità della notificazione dell’atto di appello, delprocedimento e della sentenza di appello››.Si dolgono della nullità dell’impugnata sentenza per essere statol’atto di citazione in appello notificato al procuratore costituito inprimo grado a mezzo p.e.c., in data 24 dicembre 2021, sebbene ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse già deceduto indata 21 luglio 2021; la notifica sarebbe dunque affetta da nullità, aisensi e per gli effetti dell’art. 160 cod. proc. civ. con riferimento agliartt. 170 e 330 cod. proc. civ., perché effettuata in epoca successivaa quella di intervenuto decesso del procuratore, con conseguentepassaggio in giudicato della sentenza di primo grado.Lamentano che, in caso di morte del procuratore costituito, lanotifica dell’impugnazione deve farsi alla parte personalmente, aisensi del terzo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., poiché il decessodel procuratore costituito produce l’inefficacia della dichiarazione didomicilio di cui al primo grado di giudizio; la dedotta nullità non puòritenersi sanata neanche dalla notificazione dell’atto di appello alprocuratore costituito presso il domiciliatario, come avvenuto nel casodi specie, in quanto il decesso del procuratore determina come effettoimmediato l’inefficacia della dichiarazione di domicilio, conconseguente obbligo della parte di notificare l’impugnazione alle partipersonalmente ex art. 330 cod. proc. civ.Numero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. Come emerge dall’esame della procura rilasciata in primogrado dagli allora opponenti, ora odierni ricorrenti, di cui questa Cortepuò prendere diretta cognizione essendo stato dedotto un error inprocedendo, gli stessi hanno conferito mandato alle liti all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Beneventano della Corte ed hanno eletto domicilio presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Il tenore letterale della procura, nella quale la parte dichiaratestualmente “eleggo domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Penna”, rende palese l’insussistenza di uno stretto nesso tra l'elezionedi domicilio e la persona del procuratore destinato a costituirsi ingiudizio (avv. [OSCURATO:PERSONA]).Difatti, tale elezione non coincideva con quella eseguita dall'avv.Beneventano, al quale erano attribuite le funzioni procuratorie di cuiagli artt. 83 e segg. cod. proc. civ., e lascia ritenere che all'avv.Penna non era riservato soltanto il ruolo di mero domiciliatario.A tal fine vale considerare che, ove con unico atto venga conferitaprocura ad litem e sia dalla parte eletto domicilio presso unprocuratore, essendo la procura e l’elezione di domicilio attiontologicamente differenti, l’eventuale nullità che travolge la prima,da qualunque causa essa dipenda, non si comunica alla seconda, cherimane pertanto valida (Cass., sez. 3, 05/02/1998, n. 1162; Cass.,sez. 1, 07/11/2003, n. 16707).Si è, in particolare da questa Corte precisato che ‹‹Quando laprocura ad litem e un'elezione di domicilio riferita alla parte ed aldifensore sono contestuali ed il complessivo tenore dell'atto è tale dasvincolare il conferimento della procura dall'elezione di domicilio dellaparte, si è in presenza di atti ontologicamente differenti, sicché èpossibile che l'eventuale nullità della procura non si comunichiall'elezione di domicilio ed è concepibile il permanere in vitaNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026dell'elezione di domicilio nonostante la cessazione del rapporto dirappresentanza processuale. Allorquando, invece, i due atti, per il lorotenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti direciproca interdipendenza, le vicende attinenti alla validità ed efficaciadel conferimento della procura si ripercuotono anche sull'elezione didomicilio. Ne discende che in ipotesi in cui a margine di un attoprocessuale introduttivo di giudizio sia stata conferita la procura adun difensore e si sia eletto espressamente domicilio unitamente adesso presso altro avvocato, la morte del suddetto difensore, atteso lostretto collegamento fra il conferimento della procura e tale congiuntaelezione di domicilio, determina anche la cessazione dell'elezione didomicilio della parte e, pertanto, qualora la morte del difensore siaavvenuta dopo la chiusura della discussione, la successivanotificazione della sentenza, da farsi personalmente alla parte (comeprescritto dal secondo comma dell'art. 286 c.p.c.), ai fini delladecorrenza del termine breve per l'impugnazione, non può essereeffettuata presso quel domicilio›› (Cass., sez. 1, 28/07/1999, n.8173).Poiché l’atto di elezione di domicilio è atto giuridico unilaterale,idoneo a produrre i suoi effetti, del tutto svincolato dal conferimentodella procura alle liti, non può che ritenersi la validità della notificadell’atto di appello, a nulla rilevando che, prima ancora della notifica,fosse intervenuta la morte del procuratore costituito, avv.Beneventano.Ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.,l'impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione dellasentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazionedi residenza al momento di tale notificazione, pacificamente nonavvenuta nella specie, può essere notificata alla parte in uno qualsiasidei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratoreNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per ilgiudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che lanorma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghisuddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi (Cass., sez. 5,31/07/2007, n. 16935; Cass., sez. 5, 21/12/2019, n. 34252).1.3. Orbene nella specie, come espressamente riconosciuto daglistessi ricorrenti, la notifica dell’atto di appello è stata eseguita nonsolo mediante spedizione e consegna alla casella di posta elettronicadel procuratore costituito in primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Corte, già a quella data deceduto, ma anche alla casella di postaelettronica certificata del procuratore domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]Penna, sicché deve escludersi la eccepita nullità, considerato che, allastregua dei superiori principi richiamati, la intervenuta morte dell’avv.Beneventano non ha fatto venir meno l’efficacia della autonomaelezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, è lamorte del domiciliatario che produce l’inefficacia della dichiarazione dielezione di domicilio e che impone, conseguentemente, che lanotificazione dell’impugnazione debba essere eseguita, a norma delterzo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., alla parte personalmente(Cass., sez. 5, 15/04/2022, n. 12411; Cass., sez. 14/05/2013, n.11486; Cass., sez. 3, 04/03/2002, n. 3102). Principio questo che,secondo il costante orientamento di questa Corte, trova deroganell’ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studiodi un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva,dovendosi in questo caso considerare il predetto studio alla stregua diun ufficio (Cass., sez. 3, 06/07/2010, n. 15846; Cass., sez. 2018, n.14100).2. All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoNumero registro generale 25345/2023Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 12314/2026Data pubblicazione 02/05/2026in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma exart. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( dicui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge; b) della somma di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 23 gennaio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]