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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 33997/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Fisciano (SA), ove elettivamente domiciliati(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Battipaglia (SA), in persona dell’amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 3 ottobre 2023, n. 5805/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 16 febbraio 2010, h a nno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 23 ottobre 2023, n. 5805/12/2023, che, in controversia su impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 8065118210000086 per l’importo di € 7.758,26 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in dipendenza dell’ingiunzione di pagamento n. 10651181600000, notificata il 29 dicembre 2017 e rinotificata - con l’ intimazione n. 8065118190000161 - il 3 luglio 2019 per tributi erariali e locali, ha rigettato l’ appello proposto dai medesimi nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Salerno l ’8 agosto 2022, n. 1852/9/2022, con dichiarazione di non doversi provvedere sulle spese giudiziali.

2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha confermato la decisione di prime cure - che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario dei contribuenti « in quanto agli atti del fascicolo telematico risultava depositata la sola ricevuta di accettazione e consegna della pec del ricorso al Comune di san [OSCURATO:PERSONA] e non anche alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cioè proprio l’ente che aveva notificato l’atto di intimazione»- sul presupposto che: « I primi giudici correttamente hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs n. 546/1992, inammissibile il ricorso introduttivo contro [OSCURATO:PERSONA] e contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto nel fascicolo telematico risulta che l’atto è stato notificato via pec al solo Comune.

Nel caso di specie l’atto di intimazione opposto è stato notificato dall’Agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA], e le eccezioni formulate dagli appellanti nel ricorso introduttivo attengono a vizi propri dell’atto di intimazione (mancata allegazione degli atti prodromici) e a vizi di notifica degli atti prodromici, nella specie due ingiunzioni di pagamento (ingiunzione di pagamento n.1065118160000090, notificata in data 29.12.2017 e rinotificata con intimazione n 8065118190000161 il 03.07.2019) notificate sempre da [OSCURATO:PERSONA] e per tali eccezioni l’unico soggetto legittimato a contraddire nel merito è l’Agente di riscossione.

Poiché il ricorso introduttivo agli atti risulta notificato solo al Comune di [OSCURATO:PERSONA], e poiché non vi è stata la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per un intervento volontario da parte dello stesso Comune che non era obbligato “a chiamare” e che peraltro non si è costituito in entrambi i gradi, la Corte non può valutare le eccezioni introduttive degli appellanti in assenza del giusto e indispensabile contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno può valutare le eccezioni di prescrizione che sono direttamente collegate alle eccezioni sulla correttezza della notifica degli atti prodromici sempre notificati da [OSCURATO:PERSONA]»..

3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) e la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,(verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente confermata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità del ricorso originario per esserne stata omessa la notifica alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che era l’unica legittimata a contraddire sui vizi denunciati dai contribuenti. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di «integrare, in ottemperanza al principio del giusto processo e a norma dell’art 107 c.p.c., il contraddittorio disponendo l’intervento coattivo., non l’intervento volontario “a chiamare” del Comune come erroneamente espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale».

2. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo, il cui esame viene a risultare superfluo ed ultroneo. 2.1 L’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez.

Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

Incoerenza con tale indirizzo, si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, nonassumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474). 2.2 Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20372). 2.3 Analogo principio vale anche per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, trattandosi di atto riservato alla competenza del concessionario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali con la funzione di sollecitare il pagamento di un debito fiscale prima di avviare misure esecutive (come pignoramenti o fermi amministrativi).

L’intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - vedansi: Cass., Sez.

Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-Trib., 14 settembre 2022, n. 27093; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108). 2.4 Si è detto, infatti, che, in caso di impugnazione dell'avviso di mora, la legittimazione passiva discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all'amministrazione, in quanto titolare del diritto di credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria.

In tale evenienza, tuttavia, se l'azione è rivolta nei confronti del concessionario, quest'ultimo, ai sensi degli artt. 40 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare al fine di evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, senza che l'eventuale omissione determini l'inammissibilità della domanda o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2025, n. 20024). 2.5 Ne discende che l’irregolare notifica del ricorso originario soltanto nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”non poteva inficiare l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio anche nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA).

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’ assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 13 novembre 2025.

ILPRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Fisciano (SA), ove elettivamente domiciliati(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Battipaglia (SA), in persona dell’amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 3 ottobre 2023, n. 5805/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 16 febbraio 2010, h a nno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 23 ottobre 2023, n. 5805/12/2023, che, in controversia su impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 8065118210000086 per l’importo di € 7.758,26 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in dipendenza dell’ingiunzione di pagamento n. 10651181600000, notificata il 29 dicembre 2017 e rinotificata - con l’ intimazione n. 8065118190000161 - il 3 luglio 2019 per tributi erariali e locali, ha rigettato l’ appello proposto dai medesimi nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Salerno l ’8 agosto 2022, n. 1852/9/2022, con dichiarazione di non doversi provvedere sulle spese giudiziali. 2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha confermato la decisione di prime cure - che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario dei contribuenti « in quanto agli atti del fascicolo telematico risultava depositata la sola ricevuta di accettazione e consegna della pec del ricorso al Comune di san [OSCURATO:PERSONA] e non anche alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cioè proprio l’ente che aveva notificato l’atto di intimazione»- sul presupposto che: « I primi giudici correttamente hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs n. 546/1992, inammissibile il ricorso introduttivo contro [OSCURATO:PERSONA] e contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto nel fascicolo telematico risulta che l’atto è stato notificato via pec al solo Comune. Nel caso di specie l’atto di intimazione opposto è stato notificato dall’Agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA], e le eccezioni formulate dagli appellanti nel ricorso introduttivo attengono a vizi propri dell’atto di intimazione (mancata allegazione degli atti prodromici) e a vizi di notifica degli atti prodromici, nella specie due ingiunzioni di pagamento (ingiunzione di pagamento n.1065118160000090, notificata in data 29.12.2017 e rinotificata con intimazione n 8065118190000161 il 03.07.2019) notificate sempre da [OSCURATO:PERSONA] e per tali eccezioni l’unico soggetto legittimato a contraddire nel merito è l’Agente di riscossione. Poiché il ricorso introduttivo agli atti risulta notificato solo al Comune di [OSCURATO:PERSONA], e poiché non vi è stata la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per un intervento volontario da parte dello stesso Comune che non era obbligato “a chiamare” e che peraltro non si è costituito in entrambi i gradi, la Corte non può valutare le eccezioni introduttive degli appellanti in assenza del giusto e indispensabile contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno può valutare le eccezioni di prescrizione che sono direttamente collegate alle eccezioni sulla correttezza della notifica degli atti prodromici sempre notificati da [OSCURATO:PERSONA]».. 3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) e la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,(verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente confermata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità del ricorso originario per esserne stata omessa la notifica alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che era l’unica legittimata a contraddire sui vizi denunciati dai contribuenti. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di «integrare, in ottemperanza al principio del giusto processo e a norma dell’art 107 c.p.c., il contraddittorio disponendo l’intervento coattivo., non l’intervento volontario “a chiamare” del Comune come erroneamente espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale». 2. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo, il cui esame viene a risultare superfluo ed ultroneo. 2.1 L’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. Incoerenza con tale indirizzo, si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, nonassumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474). 2.2 Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20372). 2.3 Analogo principio vale anche per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, trattandosi di atto riservato alla competenza del concessionario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali con la funzione di sollecitare il pagamento di un debito fiscale prima di avviare misure esecutive (come pignoramenti o fermi amministrativi). L’intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-Trib., 14 settembre 2022, n. 27093; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108). 2.4 Si è detto, infatti, che, in caso di impugnazione dell'avviso di mora, la legittimazione passiva discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all'amministrazione, in quanto titolare del diritto di credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria. In tale evenienza, tuttavia, se l'azione è rivolta nei confronti del concessionario, quest'ultimo, ai sensi degli artt. 40 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare al fine di evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, senza che l'eventuale omissione determini l'inammissibilità della domanda o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2025, n. 20024). 2.5 Ne discende che l’irregolare notifica del ricorso originario soltanto nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”non poteva inficiare l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio anche nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA). 3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’ assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 13 novembre 2025. ILPRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33997/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris