CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.58/2024 R.G. propostoda REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] ( c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2060 del 19/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 5 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA] della Speranza, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al fondo condotto in affitto da fauna selvatica e riscontrati nella primavera del 2018; in via subordinata chiedeva il ristoro indennitario previsto della Legge Regionale n. 8 del 1994; la Regione, nel costituirsi in giudizio, domandava il rigetto della domanda attorea perché sfornita di prova; sosteneva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, perché i pretesi danni, provocati da fauna selvatica cacciabile (ungulati), si erano verificati nell’ambito territoriale di caccia Bologna n. 3 e non in area protetta, sicché ad altri enti doveva essere diretta l’iniziativa dell’attore; il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 335 del 12/2/2021, respingeva le istanze attoree; investita dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2060 del 19/10/2023, accoglieva parzialmente il gravame (segnatamente, la domanda subordinata) e, per l’effetto, condannava la Regione Emilia-Romagna al pagamento in favore dell’appellante della complessiva somma di Euro 18.442,99 a titolo di indennità di cui all’art. 26, comma 1, Legge n. 157 del 1992 ed agli artt. 17 e 18 della [OSCURATO:PERSONA]Romagna n. 8 del 1994, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, sulla base della disponibilità del Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica; regolava le spese in favore dell’appellante; avverso tale decisione la Regione Emilia-Romagna proponeva ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA] della Speranza; la ricorrente depositava memorie exart. 380- bis .1, comma 1, c.p.c. ; all’esito della camera di consiglio del 12 / 5 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] coi primi tre motivi del ricorso la Regione Emilia-Romagna deduce: 1) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 co. 1 e 2 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 8 del 1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi; violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 157 del 1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. … si censura in modo specifico il punto a) e il punto b) della sentenza della Corte territoriale …, nella parte in cui si ritiene possibile indennizzare i danni subiti dalla fauna selvatica regionale, senza riguardo a quanto previsto dall’art. 17 co. 1 e co. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 che … limita tale ristoro laddove le condotte lesive siano accadute all’interno delle aree protette regionali.»; 2) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 co. 3 ter della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 8 del 1994»; ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe dovuto applicare la norma d’interpretazione autentica (o, comunque, di ausilio interpretativo) del citato comma 3-ter, introdotto con l’art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 2022, secondo cui «non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di protezione relative a specie cacciabili in zone incui è consentita la caccia»; 3) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 co. 1 Cost. (in particolar modo, violazione dell’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea con riguardo agli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020), in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Preleggi (in particolar modo, violazione dell’obbligo di ricorrere all’interpretazione sistematica), in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. –Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE in relazione alla compatibilità della norma desunta dall’art. 17 co. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 in relazione al divieto di aiuti di Stato.»; con l’ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19/9/2024, questa Corte –in relazione al Regolamento UE n. 1408/2013 e alla luce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistema degli aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di Euro 15 mila; b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli aiuti; c) l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle [OSCURATO:PERSONA] –ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudizialeai sensi dell’art. 267 del TFUE, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione: 1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di aiuti di Stato de minimisall’agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all’istituzione delle banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’impresa richiedente circa l’entità e la natura di ulteriori aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento; 2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo edella sussistenza del diritto a percepire l’aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo; la decisione della CGUE si prospetta pregiudiziale rispetto al terzo motivo di ricorso; inoltre, stante la carenza di precedenti specifici e la pendenza di altri giudizi di legittimità riguardanti l’applicabilità della medesima norma, appare nomofilattica la questione relativa alla natura e agli effetti dell’art. 17, comma 3-ter, della [OSCURATO:PERSONA]Romagna n. 8 del 1994, che è oggetto dei primi due motivi; pertanto, al fine di un compiuto esame del ricorso, appare necessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza