CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BM3PJ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.KAMBERI Eridian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia che lo aveva riconosciuto colpevole di quattro episodi di traffico illecito di sostanze stupefacente e, esclusa la recidiva e ritenuta la con- tinuazione, sussunti i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che risulta logica e priva di contraddizioni. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferi- mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche mo- tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richia- mando i precedenti penali plurimi, evidenziando la gravità dei singoli reati e il comporta- mento del reo che palesava spregiudicatezza anche nella riscossione dei crediti della illecita attività e escludendo rilievo alla confessione intervenuta nel corso del giudizio, in quanto parziale e intervenuta in una fase avanzata del giudizio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R