Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:370
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 30 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 906/24 [Sirto] ( i ) A, B, C, D, E, F, G interveniente: Maahanmuuttovirasto [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)] « Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Rispetto della vita privata e familiare – Allontanamento di un cittadino dell’Unione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza – Conseguenze sul diritto di soggiorno derivato dei figli che frequentano la scuola e l’asilo nido nello Stato membro ospitante e del coniuge che ne ha l’effettivo affidamento »

I. Introduzione

1. Sulla base della direttiva sulla cittadinanza ( 2 ), i familiari di un lavoratore mobile dell’Unione godono di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante, fondato sul diritto di soggiorno di tale lavoratore.

2. Che cosa accade se tale lavoratore è allontanato dallo Stato membro ospitante per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza? I suoi familiari possono rimanere in tale Stato, in particolare se si tratta di minori che frequentano la scuola in tale Stato? Inoltre, nell’ipotesi in cui tali minori godano di un diritto di soggiorno autonomo, in che modo la loro decisione di rimanere nello Stato membro ospitante al fine di terminare gli studi incide sulla decisione di allontanamento di un loro genitore?

3. Si tratta, in sintesi, delle questioni sorte dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio nella presente causa, il quale chiede alla Corte indicazioni sulla corretta interpretazione della direttiva sulla cittadinanza e del regolamento sui lavoratori ( 3 ).

II. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

4. A, cittadino rumeno, si è trasferito in Finlandia, dove ha esercitato un’attività lavorativa e ha percepito redditi da lavoro dipendente almeno dal 2017 al 2019.

Il suo diritto di soggiorno in tale Stato membro è stato registrato il 1º marzo 2018, sulla base dell’esercizio di un’attività lavorativa.

Dal 2020 al 2021 egli non ha percepito alcun reddito da lavoro dipendente e secondo il registro dei redditi la sua ultima retribuzione risale al settembre del 2023.

5. A è coniugato con B, cittadina moldova, e i due hanno cinque figli minori (C, D, E, F e G).

6. B ha fatto ingresso in Finlandia il 15 luglio 2018.

Il 24 maggio 2019 B, la madre, ha ottenuto, insieme ai figli C, D ed E, una carta di soggiorno per familiari di un cittadino dell’Unione per il periodo dal 24 maggio 2019 al 24 maggio 2024.

7. C, D ed E, nati rispettivamente nel 2011, nel 2013 e nel 2015, sono cittadini moldovi e frequentano la scuola in Finlandia.

8. F è nato nel 2019 ed è cittadino rumeno.

Il 10 maggio 2021 è stata chiesta per F la registrazione del diritto di soggiorno quale cittadino dell’Unione.

G è nato nel 2022 ed è cittadino moldovo.

Sia F che G frequentano un asilo nido.

9. Tra il 2019 e il 2022, A è stato condannato in Finlandia a una pena detentiva di sette mesi con sospensione condizionale per furto aggravato e a una pena detentiva di tre mesi con sospensione condizionale per furto.

A è stato condannato anche a pene pecuniarie per furto e tentato furto in due casi, per ricettazione colposa, per pericolo per la circolazione stradale e per possesso di sostanze od oggetti pericolosi.

Inoltre, egli è sospettato di aver commesso un furto nel 2020 e un tentativo di furto e minacce nel 2022.

10. Il 22 novembre 2022 il Maahanmuuttovirasto (Ufficio per l’immigrazione, Finlandia; in prosieguo: l’«ufficio finlandese per l’immigrazione») ha disposto l’allontanamento di A verso la Romania e ha applicato nei suoi confronti un divieto di ingresso in Finlandia della durata di tre anni.

Ai sensi di tale decisione, l’allontanamento di A era stato disposto per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in considerazione del tipo e della reiterazione delle attività criminali, elencate al paragrafo precedente.

11. Con decisione del 24 novembre 2022, l’ufficio finlandese per l’immigrazione ha deciso l’allontanamento di B, insieme ai figli C, D, E e G, verso la Moldova, suo paese di origine, poiché A, richiedente il ricongiungimento, non soddisfaceva più i requisiti per un diritto di soggiorno.

Lo stesso giorno, e per motivi analoghi, l’ufficio finlandese per l’immigrazione ha comunicato che non avrebbe registrato il diritto di soggiorno di F e ne ha disposto al contempo l’allontanamento verso la Romania, suo paese di origine.

12. Con decisioni del 29 settembre 2023, lo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia; in prosieguo: il «tribunale amministrativo») ha respinto i ricorsi proposti da A, B e dai loro figli avverso le decisioni dell’ufficio finlandese per l’immigrazione.

13. I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato le decisioni di tale tribunale dinanzi al giudice del rinvio, affermando che le decisioni dell’ufficio finlandese per l’immigrazione e dell’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki), dovevano essere annullate e la causa rinviata al primo giudice per essere di nuovo giudicata.

Essi hanno chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa) vietasse l’esecuzione dell’allontanamento.

14. Con ordinanze interlocutorie del 21 febbraio 2024, tale giudice ha vietato l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sino alla decisione sulla domanda di ammissibilità dei ricorsi o della decisione di tali ricorsi.

15. [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) rileva, anzitutto, che tanto le valutazioni dell’ufficio finlandese per l’immigrazione quanto quelle del Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo) sono conformi alle disposizioni nazionali, nella misura in cui hanno concluso che A costituiva una minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza a causa della gravità dei reati commessi e della loro reiterazione.

Il giudice del rinvio ha inoltre ritenuto ragionevole partire dal presupposto che, in sede di valutazione complessiva, non sono emerse, nel caso di specie, circostanze tali da prevalere sui motivi di allontanamento.

Tuttavia, lo stesso giudice ritiene che potrebbe essere necessario esaminare nuovamente i motivi dell’allontanamento di A, e in particolare la sua situazione familiare, qualora la Corte di giustizia statuisca che la moglie e i figli di A godono di un diritto di soggiorno autonomo in Finlandia, anche nel caso in cui A venga allontanato.

16. Il giudice del rinvio chiede anzitutto se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza e/o l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori debbano essere interpretati nel senso che permettono ai figli, che frequentano la scuola elementare o l’asilo nido in Finlandia, e alla madre, che ne ha l’affidamento, di conservare il loro diritto di soggiorno in Finlandia.

Inoltre, tale giudice chiede se e in quale misura il fatto che sia stato disposto l’allontanamento dallo Stato membro ospitante del padre, in quanto minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, incida sull’eventuale diritto di soggiorno autonomo dei figli, il cui diritto derivato di soggiorno è riconducibile, originariamente, allo status di lavoratore mobile del padre.

17. Qualora i familiari di A conservino il loro diritto di soggiorno, si pone un’ulteriore questione, vale a dire se tale circostanza possa comportare la necessità di un riesame della decisione di allontanamento.

Secondo il giudice del rinvio, quest’ultima questione richiede un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») che tutelano la vita privata e familiare e i diritti del minore.

18. Alla luce di tali considerazioni, il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 12, paragrafo 3, della [direttiva sulla cittadinanza] debba essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione che sono iscritti ad una scuola elementare nello Stato membro ospitante, e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, non perdono il loro diritto di soggiorno prima della conclusione degli studi dei figli, qualora nei confronti del cittadino dell’Unione di cui trattasi sia stato emesso un provvedimento di allontanamento in quanto minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, ma né il provvedimento di allontanamento sia definitivo né l’allontanamento sia stato eseguito, e il cittadino dell’Unione di cui trattasi continui a soggiornare nello Stato membro ospitante.

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione:

2. Se l’articolo 10 del [regolamento sui lavoratori] debba essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione, che aveva lo status di lavoratore subordinato, iscritti ad una scuola elementare nello Stato membro ospitante, e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, non perdono il loro diritto di soggiorno prima della conclusione degli studi dei figli, qualora nei confronti del genitore, cittadino dell’Unione che aveva lo status di lavoratore subordinato sia stato emesso un provvedimento di allontanamento dallo Stato membro ospitante da parte dell’ufficio per l’immigrazione in quanto minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

In caso di risposta in senso affermativo alla prima o alla seconda questione:

3. Se l’articolo 28, paragrafo 1, della [direttiva sulla cittadinanza], nel quale vengono stabilite le circostanze che devono essere prese in considerazione dallo Stato membro ospitante prima dell’adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, debba essere interpretato nel senso che i requisiti per l’allontanamento di un cittadino dell’Unione nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di allontanamento devono essere nuovamente esaminati qualora, successivamente all’adozione del provvedimento di allontanamento, venga accertata l’esistenza, in capo ai suoi figli e al coniuge, di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante, e siffatti familiari desiderino restare in tale Stato membro.

In caso affermativo, quali siano le circostanze che devono essere esaminate, in particolare, in una fattispecie come quella di cui al presente procedimento, in sede di analisi della situazione familiare ed economica menzionata all’articolo 28, paragrafo 1, della [direttiva sulla cittadinanza], in combinato disposto con l’articolo 7 della [[OSCURATO:PERSONA]], relativo al rispetto della vita privata e della vita familiare, e con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della [OSCURATO:PERSONA], relativo ai diritti del minore».

19. Il governo finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

20. Il 4 febbraio 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale il ricorrente nel procedimento principale, il governo finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali.

III. Analisi

21. Al fine di applicare correttamente le norme in materia di cittadinanza dell’Unione, i giudici devono possedere un certo grado di competenza in materia di calcolo combinatorio.

La presente causa ne è una conferma lampante.

22. In sostanza, il giudice del rinvio si trova dinanzi a due questioni diverse, ma tra loro collegate.

In primo luogo, la questione se, e su quale base, categorie distinte di familiari (quali coniugi cittadini di paesi terzi e figli, alcuni dei quali cittadini dell’Unione e altri cittadini di paesi terzi) possano conservare un diritto di soggiorno in uno Stato membro ospitante qualora tale diritto sia derivato dal diritto di un lavoratore, cittadino dell’Unione, di soggiornare in tale Stato, anche nel caso in cui le autorità competenti abbiano nel frattempo adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di tale persona, a motivo del fatto che egli costituisce una minaccia per l’ordine pubblico e per la pubblica sicurezza (e anche qualora tale provvedimento di allontanamento non sia ancora stato eseguito).

In secondo luogo, nel caso in cui tali familiari conservino, di fatto, il loro diritto di soggiorno, in che modo ciò incida sul provvedimento di allontanamento (non ancora eseguito) di detto lavoratore, cittadino dell’Unione.

23. Le prime due questioni del giudice del rinvio vertono sul primo problema sopra descritto; mi occuperò di esse nella sezione A. In seguito, nella sezione B, mi soffermerò sulla terza questione pregiudiziale, che riguarda il secondo problema descritto sopra.

A. Prima e seconda questione

24. In linea di principio, i coniugi cittadini di paesi terzi e i figli a carico beneficiano, in forza del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza, di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui un cittadino dell’Unione gode di un diritto di soggiorno autonomo sulla base di tale direttiva.

25. Dopo aver soggiornato legalmente per cinque anni in uno Stato membro ospitante in qualità di familiari, tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, acquistano un diritto di soggiorno permanente autonomo (articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla cittadinanza).

Tuttavia, risulta che, nel caso di specie, il cittadino dell’Unione dal quale i familiari traggono il loro diritto di soggiorno abbia soggiornato in Finlandia per un periodo inferiore a cinque anni prima dell’adozione nei suoi confronti di un provvedimento di allontanamento ( 4 ).

Essi non godono, quindi, di un diritto di soggiorno permanente, circostanza che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare.

26. Occorre quindi valutare se tali familiari possano invocare un diritto di soggiorno fondato su una base giuridica diversa.

27. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che vi siano due possibili basi giuridiche dalle quali potrebbe discendere il diritto di soggiorno di almeno alcuni dei figli, il che potrebbe quindi comportare l’esistenza di un diritto derivato della madre e degli altri fratelli.

Si tratta dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza e dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori.

28. Dato che esiste già una giurisprudenza che conferma che la l’articolo 10 del regolamento suddetto conferisce effettivamente un diritto di soggiorno al minore che intenda proseguire la sua istruzione nello Stato membro ospitante, inizierò la mia analisi con tale disposizione, applicata alla presente situazione (sezione 1).

29. Di converso, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza non è stato ancora interpretato dalla Corte.

Nella sezione 2 di queste conclusioni suggerirò alla Corte di interpretare tale disposizione, in quanto anch’essa potenzialmente pertinente nella presente causa.

1. Diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 del regolamento sui lavoratori

30. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento lavoratori debba essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione iscritti a una scuola elementare nello Stato membro ospitante, il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, nonché i loro fratelli che frequentano un asilo nido, continuino a beneficiare di un diritto di soggiorno sino alla conclusione degli studi, anche qualora il cittadino dell’Unione, al quale il loro diritto di soggiorno era originariamente riconducibile, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento dallo Stato membro ospitante.

31. Per quanto riguarda i minori, la Corte ha dichiarato che l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori può conferire un diritto di soggiorno autonomo ai figli di un ex lavoratore mobile dell’Unione ( 5 ).

32. Nella sentenza nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte ha dichiarato che i figli di un ex lavoratore migrante, cittadino dell’Unione, che abbiano intrapreso la loro istruzione nello Stato membro ospitante godono di un proprio diritto di soggiorno, sulla base del diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso all’istruzione, qualora intendano proseguire corsi di insegnamento generale nello Stato membro ospitante ( 6 ).

33. Qual è il significato di tale statuizione ai fini della presente causa?

34. Dalla decisione di rinvio risulta che i figli C, D ed E frequentano la scuola elementare in Finlandia.

35. Dato che il padre si è inizialmente trasferito in Finlandia in qualità di lavoratore, essi hanno il diritto, sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, come interpretato dalla Corte, di rimanere in Finlandia per tutto il periodo in cui sono iscritti a corsi di insegnamento generale.

Il loro diritto di soggiorno è indipendente dallo status di lavoratore del padre o dalla sua permanenza in Finlandia ( 7 ).

36. La madre, B, in qualità di tutrice e di principale responsabile di C, D ed E, trae un diritto di soggiorno dal loro diritto di soggiorno autonomo in Finlandia ( 8 ).

37. Resta da esaminare la situazione di F e G, che sono in età prescolare.

38. La versione in lingua inglese della sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

indica che esiste un diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori «where that child wishes to attend general education courses in that [OSCURATO:PERSONA]» («qualora [il figlio] intenda proseguire corsi di insegnamento generale in tale Stato membro») ( 9 ).

Tuttavia, la versione in lingua francese e altre versioni linguistiche, utilizzano termini quali «proseguire l’istruzione» ( 10 ).

Nella situazione di cui a tale causa, infatti, i minori in questione stavano già frequentando corsi di insegnamento generale nello Stato membro ospitante e intendevano continuare a farlo.

39. Ciò nonostante, nella causa in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che F e G godano di un diritto di soggiorno autonomo a causa del fatto che frequentano un asilo nido.

Secondo tale istituzione, anche i figli che si trovano ancora in un asilo nido, o che sono anche più giovani, potrebbero successivamente frequentare la scuola, sicché il loro diritto di ricevere un’istruzione in futuro implica necessariamente il diritto di rimanere nello Stato membro ospitante, vale a dire un diritto di soggiorno attuale.

40. Di converso, il governo finlandese ritiene che l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori non comporti alcun diritto all’istruzione futura, da cui potrebbe derivare un diritto di soggiorno per ogni minore residente nel territorio di uno Stato membro.

41. Per stabilire se l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori debba essere interpretato nel senso che conferisce un diritto di soggiorno autonomo a F e G, sebbene essi non abbiano ancora iniziato a frequentare la scuola in Finlandia, è opportuno tenere a mente che l’esistenza di un diritto autonomo dei minori di continuare a soggiornare nello Stato membro ospitante sembra derivare dalla considerazione che i figli di lavoratori mobili dovrebbero poter concludere proficuamente gli studi iniziati ( 11 ).

42. Concordo pertanto con il governo finlandese sul fatto che l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori non può essere interpretato nel senso che conferisce un diritto all’istruzione; esso si limita a consentire a minori che hanno già iniziato gli studi nello Stato membro ospitante di continuare, anche qualora il genitore perda il diritto di soggiorno autonomo di cui beneficiava in precedenza in qualità di lavoratore cittadino dell’Unione.

43. Pertanto, poiché i minori F e G sono in età prescolare, essi non sembrano beneficiare di un diritto di soggiorno autonomo in Finlandia sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori.

In via incidentale, occorre ricordare che spetta a ciascuno Stato membro decidere quando ha inizio l’istruzione generale obbligatoria ( 12 ).

A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base del diritto finlandese, se la frequenza di un asilo nido debba essere intesa come l’inizio di un’istruzione formale e se, di conseguenza, i minori F e G godano di un diritto di soggiorno su tale base.

44. Sebbene F e G non godano di un diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, ciò non significa che essi non possano trarre un diritto di soggiorno da un’altra base, indipendentemente dal diritto del soggiornante richiedente il ricongiungimento.

45. A tal riguardo, posso condividere il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se F e G fossero costretti a lasciare la Finlandia, anche B dovrebbe andarsene, il che, per un effetto domino, comporterebbe anche la necessaria uscita di C, D ed E. Di conseguenza, il diritto di F e G di rimanere in Finlandia potrebbe discendere dal diritto di C, D ed E, sancito dal diritto dell’Unione, di rimanere in tale Stato membro.

46. Qualsiasi valutazione dei diritti di un minore derivanti dal diritto dell’Unione deve basarsi su una valutazione globale e caso per caso del livello di dipendenza dei figli dal genitore che beneficia di un diritto di soggiorno in uno Stato membro sulla base del diritto dell’Unione ( 13 ).

Tale valutazione deve dare priorità all’interesse superiore del minore e al suo diritto alla vita familiare (rispettivamente articoli 24 e 7 della [OSCURATO:PERSONA]), tenendo conto, in particolare, della sua età, del suo sviluppo e della sua relazione affettiva con tale genitore, nonché dei rischi, a livello psicologico, di una separazione ( 14 ).

47. A tal riguardo, è possibile tracciare un parallelismo con la sentenza nella causa Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) ( 15 ).

48. Tale causa, analogamente, riguardava un genitore, cittadino di un paese terzo, con un figlio minore cittadino dell’Unione e un altro figlio cittadino di un paese terzo.

In tale sentenza, la Corte ha riconosciuto che il diniego di concedere un permesso di soggiorno a un minore, cittadino di un paese terzo, avrebbe potuto costringere la madre del minore a lasciare il territorio e, di conseguenza, costringere anche l’altro figlio, cittadino dell’Unione, a trasferirsi.

49. Nel procedimento principale, siffatte considerazioni valgono anche per G (che possiede la cittadinanza di un paese terzo), per F (che è cittadino dell’Unione) e per la loro madre, B (anch’essa cittadina di un paese terzo).

50. Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che i diritti derivanti direttamente dall’articolo 10 del regolamento sui lavoratori sussistono indipendentemente dalle condizioni e dai limiti stabiliti nella direttiva sulla cittadinanza ( 16 ).

Ciò vale, a mio avviso, anche per i diritti derivati che discendono direttamente o indirettamente dalla stessa disposizione, interpretata in combinato disposto con la [OSCURATO:PERSONA].

51. In conclusione, quindi, C, D ed E godono di un diritto di soggiorno autonomo fondato sull’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, basato sulla loro iscrizione in una struttura educativa nello Stato membro ospitante.

In quanto effettiva affidataria, B beneficia di un diritto di soggiorno derivato per la durata dell’istruzione dei figli.

F e G devono anch’essi beneficiare di un diritto di soggiorno derivato al fine di consentire a C, D ed E di godere del loro diritto di soggiorno.

2. Diritto di soggiorno fondato sull’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza

52. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto di soggiorno dei minori e della madre possa essere fondato sull’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza.

Poiché ho già stabilito che siffatti diritti potrebbero fondarsi direttamente o indirettamente sull’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, non è necessario rispondere a tale questione per consentire al giudice del rinvio di decidere la causa dinanzi ad esso pendente.

Tuttavia, poiché la questione è stata proposta, offrirò alla Corte il mio punto di vista.

53. Ricordo che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza dispone quanto segue: «La partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi».

54. A e altri sostengono che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza si applica in una situazione quale quella di cui al procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, poiché A non ha lasciato la Finlandia, tale disposizione non sia applicabile.

Il governo finlandese ritiene, tuttavia, che siffatta circostanza non osti all’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza nel caso di specie.

55. L’articolo 12 della direttiva sulla cittadinanza riguarda il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione da cui deriva il loro diritto di soggiorno.

Al pari dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza prevede il mantenimento del diritto di soggiorno dei figli che abbiano già intrapreso la loro istruzione nello Stato membro ospitante, al fine di consentire loro di completare gli studi.

Tale disposizione si applica ai minori indipendentemente dalla loro cittadinanza.

56. Tuttavia, a differenza dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, che si applica indipendentemente dal fatto che l’ex lavoratore abbia lasciato o meno lo Stato membro ospitante, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza diventa applicabile soltanto quando la persona che era la fonte originaria del diritto di soggiorno dei figli lascia lo Stato membro ospitante o muore.

57. Ricordo che il provvedimento di allontanamento di A non è definitivo e non è stato eseguito.

Di converso, esso è oggetto di un’impugnazione pendente, nel corso della quale il giudice del rinvio ne ha sospeso l’esecuzione in attesa della decisione pregiudiziale della Corte di giustizia.

58. A mio avviso, la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza non implica necessariamente che il provvedimento di allontanamento debba essere eseguito affinché possa sorgere il diritto autonomo dei figli a ricevere un’istruzione.

Tuttavia, la partenza del genitore, indipendentemente dal fatto che sia già avvenuta o non abbia ancora avuto luogo, deve essere certa.

Pertanto, a mio avviso, tale disposizione si applica quando il provvedimento di allontanamento è divenuto definitivo, anche qualora non sia ancora stato eseguito, pena la perdita del suo effetto utile.

59. Tuttavia, non si tratta di ciò che è avvenuto nel procedimento principale, poiché il provvedimento di allontanamento è stato impugnato e non esiste alcuna certezza quanto alla partenza.

60. In tal senso, occorre rispondere alla prima questione, quale formulata, dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza deve essere interpretato nel senso che esso si applica soltanto qualora il provvedimento di allontanamento del richiedente il ricongiungimento sia stato eseguito o sia quantomeno definitivo.

61. Tuttavia, nelle circostanze della presente causa e al fine di fornire una risposta soddisfacente alla terza questione del giudice del rinvio, occorre esaminare la situazione in cui il richiedente il ricongiungimento è effettivamente obbligato a lasciare lo Stato membro ospitante, ma i suoi figli, iscritti a un programma educativo, conserverebbero, ciò nonostante, il loro diritto di soggiorno in tale Stato.

62. Sebbene la genesi legislativa dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza non sia interamente utile, il tenore letterale di tale disposizione suggerisce che essa mira a tutelare il diritto dei minori a ricevere un’istruzione nell’ambiente in cui l’hanno intrapresa ( 17 ).

Pertanto, l’obiettivo di detta disposizione dovrebbe essere inteso allo stesso modo di quello dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, come interpretato dalla Corte.

63. In sintesi, i figli di un ex lavoratore migrante possono acquisire un diritto di autonomo di soggiorno nello Stato membro ospitante se sono iscritti a un programma educativo e fintantoché compiano i loro studi.

Se il soggiornante richiedente il ricongiungimento dal quale essi hanno tratto il loro diritto di soggiorno era un lavoratore migrante che era cittadino dell’Unione, i figli possono trarre un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante dall’articolo 10 del regolamento sui lavoratori o dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza.

64. La questione restante, proposta dal giudice del rinvio, è se il fatto che sia stato disposto l’allontanamento dallo Stato membro ospitante del soggiornante richiedente il ricongiungimento, in quanto considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, incida sul diritto dei familiari di rimanere nello Stato ospitante.

3. Impatto della restrizione del diritto di soggiorno del richiedente il ricongiungimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sui suoi familiari

65. Le norme del diritto dell’Unione in materia di limitazione dei diritti dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di entrare e soggiornare nel territorio di uno Stato membro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sono fondate sull’ individualizzazione di tali misure restrittive .

66. Il principio in parola trae origine dalla direttiva 64/221/CEE ( 18 ), e in particolare dal suo articolo 3, paragrafo 1, il quale stabiliva che «[i] provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati » ( 19 ).

Tale posizione di principio è stata precedentemente confermata dalla Corte ( 20 ).

67. La direttiva 64/221 è stata sostituita dalla direttiva sulla cittadinanza e una disposizione analoga figura all’articolo 27, paragrafo 2, di quest’ultima.

L’interpretazione di tale disposizione da parte della Corte non è cambiata ( 21 ).

68. Il requisito ai sensi del quale un provvedimento che limita il diritto di soggiorno di una persona deve fondarsi sul suo comportamento personale implica che, in linea di principio, i diritti di soggiorno dei familiari non possono essere pregiudicati dal comportamento personale del padree/ o del coniuge.

69. Da quanto precede discende che i figli che frequentano la scuola, la madre che ne è effettiva affidataria, nonché i fratelli che frequentano l’asilo nido, continuano a godere di un diritto di soggiorno in Finlandia (autonomo o derivato), sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], nonostante A sia oggetto di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dato che il comportamento personale di tali familiari non solleva preoccupazioni analoghe a quelle relative al comportamento del soggiornante richiedente il ricongiungimento.

B. Terza questione

70. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allontanamento del padre debba essere riesaminato, alla luce dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], al fine di tener conto del fatto che il coniuge e i figli desiderano rimanere nello Stato membro ospitante sulla base del loro diritto autonomo o derivato di soggiorno, il quale è divenuto un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante autonomo rispetto al diritto di soggiorno originariamente derivato da A.

71. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla cittadinanza, prima di adottare una decisione di espulsione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono valutare la situazione personale dell’interessato (quale lo stato di salute o la situazione familiare o finanziaria), nonché i suoi legami e il suo grado di integrazione nella società dello Stato ospitante, oltre ai suoi legami con il paese d’origine.

72. Il provvedimento di allontanamento di un individuo deve essere proporzionato ( 22 ), il che implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia rappresentata dal suo comportamento personale per gli interessi fondamentali della società ospitante e, dall’altro, la tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari ai sensi del regolamento sui lavoratori, della direttiva sulla cittadinanza e della [OSCURATO:PERSONA].

73. Come riconosciuto dal governo finlandese in udienza, qualsiasi misura che limiti la libertà di circolazione deve rispettare il diritto fondamentale alla vita privata e familiare sancito dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], nonché l’interesse superiore del minore, quale tutelato dall’articolo 24, paragrafo 2, della stessa ( 23 ).

L’allontanamento di una persona dallo Stato membro in cui risiede la sua famiglia costituisce un’ingerenza diretta in tali diritti.

Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente ( 24 ).

74. Ciò significa, a mio avviso, che l’autorità per l’immigrazione aveva l’obbligo di prendere in considerazione i diritti di soggiorno dei figli e del coniuge, nonché gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], in sede di adozione del provvedimento iniziale di allontanamento di A.

75. Tuttavia, se tale autorità ha omesso di effettuare siffatta valutazione, la sua decisione deve essere riesaminata una volta emerso che i familiari della persona nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di allontanamento hanno il diritto di rimanere in Finlandia e intendono esercitarlo.

76. Ciò risponde alla prima parte della terza questione del giudice del rinvio: l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza deve essere interpretato nel senso che i requisiti alla base dell’adozione di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino dell’Unione devono essere nuovamente esaminati qualora, successivamente all’adozione di tale provvedimento, venga accertata l’esistenza, in capo ai suoi figli e al coniuge, di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante, e detti familiari intendano rimanere in tale Stato membro.

77. Il giudice del rinvio chiede inoltre quali circostanze specifiche debbano essere esaminate in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

78. In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, nel valutare il grado di dipendenza dell’individuo in questione, le autorità nazionali investite della decisione devono valutare in modo esaustivo tutte le circostanze specifiche in ciascun caso di specie ( 25 ).

Nel valutare l’interesse superiore del minore, quale elemento da considerare nel contesto della decisione di allontanare uno dei genitori, le autorità devono tener conto dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, della sua relazione affettiva con il genitore nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio di tale minore ( 26 ).

79. Per procedere a tale valutazione, le autorità devono esaminare l’impatto della rottura dell’unità familiare e la capacità dei minori di mantenere contatti con entrambi i genitori.

A tal riguardo, si può prendere in considerazione la possibilità che l’intera famiglia si trasferisca in un altro Stato (membro), nel qual caso le autorità investite della decisione devono tener conto del livello di integrazione dei minori in Finlandia.

80. Dinanzi al giudice del rinvio, A e altri sostengono che, per mantenere l’unità familiare, essi potrebbero doversi trasferire in Moldova, dal momento che non tutti possiedono la cittadinanza rumena ( 27 ).

81. A tal riguardo, la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere pertinente ( 28 ).

Sebbene la sentenza in tale causa concernesse un cittadino dell’Unione minorenne statico che è cittadino dell’Unione, tale giurisprudenza osta, in termini generali, all’allontanamento di cittadini dell’Unione dal territorio degli Stati membri.

Poiché F è un cittadino dell’Unione, costringere la famiglia a trasferirsi in Moldova avrebbe conseguenze in contrasto con la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

82. Le autorità nazionali di cui al procedimento principale devono quindi valutare la possibilità che la famiglia continui a vivere unita in Romania.

Tale valutazione non deve basarsi su una mera ipotesi teorica, ma deve risultare da un esame concreto della situazione di tutti i familiari ( 29 ).

83. Un fattore che le autorità dovrebbero prendere in considerazione sull’altro piatto della bilancia è la gravità dei reati commessi dalla persona interessata dal provvedimento di allontanamento.

Come indicato dal governo finlandese in udienza, nel valutare la proporzionalità del provvedimento di allontanamento del padre, la gravità del reato o dei reati alla base del provvedimento di allontanamento impugnato è un fattore importante.

Quando il reato o il comportamento è meno grave, può essere attribuito maggior peso al mantenimento dell’unità familiare, che in alcuni casi può persino prevalere sulla necessità dell’allontanamento.

84. A tale riguardo, la direttiva sulla cittadinanza prevede due criteri distinti che gli Stati membri devono rispettare quando decidono se adottare o meno misure volte a limitare il diritto delle persone di entrare o soggiornare nel loro territorio.

Se una persona ha soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo inferiore a cinque anni, tale misura può essere adottata in ragione di un comportamento contrario all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica (articolo 27, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza).

Tuttavia, l’allontanamento dei soggiornanti di lungo periodo può essere deciso soltanto per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (articolo 28, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza).

Spetta al giudice del rinvio verificare se il primo ricorrente nel procedimento principale rientri nella prima o nella seconda categoria.

85. A fini di completezza, come discusso in udienza, occorre sottolineare che l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza dispone che, se il provvedimento di allontanamento è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l’interessato costituisce per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valuta l’eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento di allontanamento.

86. Di conseguenza, anche qualora, nell’ambito del procedimento di impugnazione, il provvedimento iniziale dell’ufficio finlandese per l’immigrazione sia confermato dal giudice del rinvio, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza potrebbe imporre una nuova valutazione sulla base delle circostanze esistenti.

87. Ne consegue che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento di una persona da uno Stato membro, le autorità investite della decisione devono valutare, in modo proporzionato ed equilibrato, da un lato, gli interessi della famiglia interessata nel suo insieme e l’interesse superiore dei minori, e, dall’altro, l’interesse della società ospitante.

Per quanto concerne i primi elementi, le autorità devono valutare la situazione familiare di tale persona, le ragioni per preservare l’unità familiare, la possibilità di garantire l’unità familiare in un altro paese e l’interesse superiore dei minori, compresa, eventualmente, la volontà del coniuge e dei figli di rimanere nello Stato membro ospitante, in cui essi godono di un diritto di soggiorno autonomo rispetto a quello della persona di cui trattasi.

Per quanto concerne il secondo elemento, le autorità devono tener conto della gravità dei reati, della durata del soggiorno dell’interessato nello Stato membro ospitante, nonché dei suoi legami culturali e sociali con tale Stato rispetto ai legami che esso intrattiene con il suo paese d’origine.

IV. Conclusione

88. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione soltanto quando il provvedimento di allontanamento del richiedente il ricongiungimento è stato eseguito o è definitivo.

Tuttavia, nel decidere se emettere o meno un provvedimento di allontanamento nei confronti di una persona, le autorità investite della decisione dovrebbero tener conto del fatto che i figli, iscritti a un programma educativo nello Stato membro ospitante, acquisiranno un diritto di soggiorno autonomo in detto Stato sulla base di tale disposizione una volta divenuto definitivo il provvedimento di allontanamento. 2) L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione, che aveva lo status di lavoratore subordinato, iscritti a una scuola elementare nello Stato membro ospitante, e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, nonché i fratelli che frequentano l’asilo nido, conservano il loro diritto di soggiorno fino alla conclusione degli studi dei figli, anche qualora nei confronti del genitore, cittadino dell’Unione che aveva lo status di lavoratore subordinato, sia stato emesso un provvedimento di allontanamento dallo Stato membro ospitante da parte dell’ufficio per l’immigrazione in quanto minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. 3) L’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che i requisiti per l’allontanamento di un cittadino dell’Unione devono essere nuovamente esaminati qualora, successivamente all’adozione del provvedimento di allontanamento, venga accertata l’esistenza, in capo ai suoi figli e al coniuge, di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante, e detti familiari intendano rimanere in tale Stato membro.

In sede di nuovo esame del provvedimento di allontanamento, le autorità investite della decisione o il giudice nazionale devono tenere in considerazione, in modo proporzionato ed equilibrato, da un lato, gli interessi della famiglia interessata nel suo insieme e l’interesse superiore dei minori, e, dall’altro, l’interesse della società ospitante.

Per quanto concerne i primi elementi, le autorità devono valutare la situazione familiare di tale persona, le ragioni per preservare l’unità familiare, la possibilità di garantire l’unità familiare in un altro paese e l’interesse superiore dei minori, compresa, eventualmente, la volontà del coniuge e dei figli di rimanere nello Stato membro ospitante, in cui essi godono di un diritto di soggiorno autonomo dalla persona di cui trattasi.

Per quanto concerne il secondo elemento, le autorità devono tener conto della gravità dei reati, della durata del soggiorno dell’interessato nello Stato membro ospitante, nonché dei suoi legami culturali e sociali con tale Stato rispetto ai legami che esso intrattiene con il suo paese d’origine. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2014, L 305, pag. 116; in prosieguo: la «direttiva sulla cittadinanza»). 3 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sui lavoratori»). 4 A tal riguardo, risulta che, al momento dell’adozione delle decisioni del 22 novembre 2022, A risiedeva in Finlandia da quattro anni e mezzo, sicché egli non soddisfaceva le condizioni per acquisire il diritto di soggiorno permanente, al pari dei suoi familiari che lo avevano raggiunto successivamente. 5 V., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2002, Baumbast e R (C‑413/99, EU:C:2002:493, punto 63) e del 6 ottobre 2020,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑181/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2020:794, punto 35). 6 V., in tal senso, sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto 35 e giurisprudenza citata. 7 V., in tal senso, sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto 37 e giurisprudenza citata. 8 V., in tal senso, sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto 35, seconda frase. 9

[OSCURATO:PERSONA]

, punto 35, il corsivo è mio. 10 In lingua francese: «lorsqu’il souhaite poursuivre des cours d’enseignement général dans cet État membre»; in lingua tedesca: «wenn es weiter am allgemeinen Unterricht in diesem Mitgliedstaat teilnehmen möchte»; in lingua croata: «kada ono želi nastaviti s općim obrazovanjem u toj državi članici»; in lingua italiana: «qualora intenda proseguire corsi di insegnamento generale in tale Stato membro». 11 V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2002, Baumbast e R (C‑413/99, EU:C:2002:493, punto 53).

Per un ragionamento analogo, v. le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Baumbast e R (C‑413/99, EU:C:2001:385, paragrafo 62).

Per inciso, tale impostazione riflette il tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza e la situazione che tale disposizione mira a tutelare. 12 Sulla ripartizione di competenze fra gli Stati membri e l’Unione europea nel settore dell’istruzione, v. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Valori dell’Unione europea) (C‑769/22, EU:C:2025:408, paragrafo 56) e [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Discriminazione etnica nel settore dell’istruzione) (C‑799/23, EU:C:2025:621, paragrafo 67), in cui sottolineo che l’Unione europea possiede, in tale settore, soltanto competenze di sostegno.

Per la conferma di tale posizione, v. sentenza del 21 aprile 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Valori dell’Unione europea) (C‑769/22, EU:C:2025:408, punto 272 e giurisprudenza citata) 13 Ristuccia, F., «[OSCURATO:PERSONA] that bind and ties that compel: Dependency and the [OSCURATO:PERSONA] doctrine»,

CMLR

, 2023, 5, pagg. da 1227 a 1268, in particolare pag. 1252. 14 V., a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa Safi (C‑147/24, EU:C:2025:650, paragrafi da 97 a 99 e giurisprudenza citata). 15 Sentenza del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) (C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354). 16 V., in tal senso, sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, punto

38. Ciò significa che B, C, D, E, F e G non sono tenuti a soddisfare tutte le condizioni stabilite dal regolamento sui lavoratori e dalla direttiva sulla cittadinanza. 17 Tuttavia, dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] che accompagna la proposta di direttiva sulla cittadinanza si evince che tale disposizione era motivata dall’esigenza di tutelare i minori che si sono già adattati al sistema scolastico dello Stato membro ospitante e che potrebbero avere difficoltà ad inserirsi in un nuovo sistema, sicché tale disposizione mira a evitare che essi siano penalizzati dal fatto che il genitore, cittadino dell’Unione, lasci il territorio dello Stato membro ospitante per ragioni professionali o di altro genere.

V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] europea, relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, COM(2001) 257 def. – COD 2001/0111 (GU 2001, C 270, E/23, pag. 150, disponibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0257 18 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850). 19 Il corsivo è mio. 20 V., ad esempio, sentenze del 28 ottobre 1975, Rutili (36/75, EU:C:1975:137, punto 19) e del 27 ottobre 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, punto 28). 21 V., recentemente, ad esempio, sentenza del 13 giugno 2024,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑62/23, EU:C:2024:502, punto 32). 22 L’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità è chiaramente enunciato all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza, sebbene tale obbligo discenda già dall’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale esige che eventuali limitazioni al diritto alla libera circolazione rispettino il principio di proporzionalità. 23 V., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2010, Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 52) e del 25 novembre 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑713/23, EU:C:2025:917, punto 63 e giurisprudenza citata). 24 V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 41). 25 V., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2016,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 85); del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) (C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 53 e giurisprudenza citata); e del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 77). 26 V., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 71).

V. anche, in particolare, sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 72); del 7 settembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE) (C‑624/20, EU:C:2022:639, punti 38 e 39); e del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un minore cittadino dei [OSCURATO:PERSONA]), (C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 48). 27 A tal riguardo, per quanto a mia conoscenza, sebbene, per ragioni storiche, i cittadini moldovi beneficino di un trattamento speciale in termini di naturalizzazione in Romania, essi non godono di alcun privilegio in materia di permesso di soggiorno.

V. articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 21/1991 sulla cittadinanza rumena (modificata da ultimo dalla legge n. 14/2025 dell’11 marzo 2025). 28 Sentenza dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑34/09; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:124). 29 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Safi (C‑147/24, EU:C:2025:650, paragrafi da 81 a 84).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 30 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 906/24 [Sirto] ( i ) A, B, C, D, E, F, G interveniente: Maahanmuuttovirasto [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)] « Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Rispetto della vita privata e familiare – Allontanamento di un cittadino dell’Unione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza – Conseguenze sul diritto di soggiorno derivato dei figli che frequentano la scuola e l’asilo nido nello Stato membro ospitante e del coniuge che ne ha l’effettivo affidamento » I. Introduzione 1. Sulla base della direttiva sulla cittadinanza ( 2 ), i familiari di un lavoratore mobile dell’Unione godono di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante, fondato sul diritto di soggiorno di tale lavoratore. 2. Che cosa accade se tale lavoratore è allontanato dallo Stato membro ospitante per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza? I suoi familiari possono rimanere in tale Stato, in particolare se si tratta di minori che frequentano la scuola in tale Stato? Inoltre, nell’ipotesi in cui tali minori godano di un diritto di soggiorno autonomo, in che modo la loro decisione di rimanere nello Stato membro ospitante al fine di terminare gli studi incide sulla decisione di allontanamento di un loro genitore? 3. Si tratta, in sintesi, delle questioni sorte dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio nella presente causa, il quale chiede alla Corte indicazioni sulla corretta interpretazione della direttiva sulla cittadinanza e del regolamento sui lavoratori ( 3 ). II. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 4. A, cittadino rumeno, si è trasferito in Finlandia, dove ha esercitato un’attività lavorativa e ha percepito redditi da lavoro dipendente almeno dal 2017 al 2019. Il suo diritto di soggiorno in tale Stato membro è stato registrato il 1º marzo 2018, sulla base dell’esercizio di un’attività lavorativa. Dal 2020 al 2021 egli non ha percepito alcun reddito da lavoro dipendente e secondo il registro dei redditi la sua ultima retribuzione risale al settembre del 2023. 5. A è coniugato con B, cittadina moldova, e i due hanno cinque figli minori (C, D, E, F e G). 6. B ha fatto ingresso in Finlandia il 15 luglio 2018. Il 24 maggio 2019 B, la madre, ha ottenuto, insieme ai figli C, D ed E, una carta di soggiorno per familiari di un cittadino dell’Unione per il periodo dal 24 maggio 2019 al 24 maggio 2024. 7. C, D ed E, nati rispettivamente nel 2011, nel 2013 e nel 2015, sono cittadini moldovi e frequentano la scuola in Finlandia. 8. F è nato nel 2019 ed è cittadino rumeno. Il 10 maggio 2021 è stata chiesta per F la registrazione del diritto di soggiorno quale cittadino dell’Unione. G è nato nel 2022 ed è cittadino moldovo. Sia F che G frequentano un asilo nido. 9. Tra il 2019 e il 2022, A è stato condannato in Finlandia a una pena detentiva di sette mesi con sospensione condizionale per furto aggravato e a una pena detentiva di tre mesi con sospensione condizionale per furto. A è stato condannato anche a pene pecuniarie per furto e tentato furto in due casi, per ricettazione colposa, per pericolo per la circolazione stradale e per possesso di sostanze od oggetti pericolosi. Inoltre, egli è sospettato di aver commesso un furto nel 2020 e un tentativo di furto e minacce nel 2022. 10. Il 22 novembre 2022 il Maahanmuuttovirasto (Ufficio per l’immigrazione, Finlandia; in prosieguo: l’«ufficio finlandese per l’immigrazione») ha disposto l’allontanamento di A verso la Romania e ha applicato nei suoi confronti un divieto di ingresso in Finlandia della durata di tre anni. Ai sensi di tale decisione, l’allontanamento di A era stato disposto per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in considerazione del tipo e della reiterazione delle attività criminali, elencate al paragrafo precedente. 11. Con decisione del 24 novembre 2022, l’ufficio finlandese per l’immigrazione ha deciso l’allontanamento di B, insieme ai figli C, D, E e G, verso la Moldova, suo paese di origine, poiché A, richiedente il ricongiungimento, non soddisfaceva più i requisiti per un diritto di soggiorno. Lo stesso giorno, e per motivi analoghi, l’ufficio finlandese per l’immigrazione ha comunicato che non avrebbe registrato il diritto di soggiorno di F e ne ha disposto al contempo l’allontanamento verso la Romania, suo paese di origine. 12. Con decisioni del 29 settembre 2023, lo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia; in prosieguo: il «tribunale amministrativo») ha respinto i ricorsi proposti da A, B e dai loro figli avverso le decisioni dell’ufficio finlandese per l’immigrazione. 13. I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato le decisioni di tale tribunale dinanzi al giudice del rinvio, affermando che le decisioni dell’ufficio finlandese per l’immigrazione e dell’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki), dovevano essere annullate e la causa rinviata al primo giudice per essere di nuovo giudicata. Essi hanno chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa) vietasse l’esecuzione dell’allontanamento. 14. Con ordinanze interlocutorie del 21 febbraio 2024, tale giudice ha vietato l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sino alla decisione sulla domanda di ammissibilità dei ricorsi o della decisione di tali ricorsi. 15. [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) rileva, anzitutto, che tanto le valutazioni dell’ufficio finlandese per l’immigrazione quanto quelle del Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo) sono conformi alle disposizioni nazionali, nella misura in cui hanno concluso che A costituiva una minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza a causa della gravità dei reati commessi e della loro reiterazione. Il giudice del rinvio ha inoltre ritenuto ragionevole partire dal presupposto che, in sede di valutazione complessiva, non sono emerse, nel caso di specie, circostanze tali da prevalere sui motivi di allontanamento. Tuttavia, lo stesso giudice ritiene che potrebbe essere necessario esaminare nuovamente i motivi dell’allontanamento di A, e in particolare la sua situazione familiare, qualora la Corte di giustizia statuisca che la moglie e i figli di A godono di un diritto di soggiorno autonomo in Finlandia, anche nel caso in cui A venga allontanato. 16. Il giudice del rinvio chiede anzitutto se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza e/o l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori debbano essere interpretati nel senso che permettono ai figli, che frequentano la scuola elementare o l’asilo nido in Finlandia, e alla madre, che ne ha l’affidamento, di conservare il loro diritto di soggiorno in Finlandia. Inoltre, tale giudice chiede se e in quale misura il fatto che sia stato disposto l’allontanamento dallo Stato membro ospitante del padre, in quanto minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, incida sull’eventuale diritto di soggiorno autonomo dei figli, il cui diritto derivato di soggiorno è riconducibile, originariamente, allo status di lavoratore mobile del padre. 17. Qualora i familiari di A conservino il loro diritto di soggiorno, si pone un’ulteriore questione, vale a dire se tale circostanza possa comportare la necessità di un riesame della decisione di allontanamento. Secondo il giudice del rinvio, quest’ultima questione richiede un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») che tutelano la vita privata e familiare e i diritti del minore. 18. Alla luce di tali considerazioni, il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.      Se l’articolo 12, paragrafo 3, della [direttiva sulla cittadinanza] debba essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione che sono iscritti ad una scuola elementare nello Stato membro ospitante, e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, non perdono il loro diritto di soggiorno prima della conclusione degli studi dei figli, qualora nei confronti del cittadino dell’Unione di cui trattasi sia stato emesso un provvedimento di allontanamento in quanto minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, ma né il provvedimento di allontanamento sia definitivo né l’allontanamento sia stato eseguito, e il cittadino dell’Unione di cui trattasi continui a soggiornare nello Stato membro ospitante. In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: 2.      Se l’articolo 10 del [regolamento sui lavoratori] debba essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione, che aveva lo status di lavoratore subordinato, iscritti ad una scuola elementare nello Stato membro ospitante, e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, non perdono il loro diritto di soggiorno prima della conclusione degli studi dei figli, qualora nei confronti del genitore, cittadino dell’Unione che aveva lo status di lavoratore subordinato sia stato emesso un provvedimento di allontanamento dallo Stato membro ospitante da parte dell’ufficio per l’immigrazione in quanto minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. In caso di risposta in senso affermativo alla prima o alla seconda questione: 3.      Se l’articolo 28, paragrafo 1, della [direttiva sulla cittadinanza], nel quale vengono stabilite le circostanze che devono essere prese in considerazione dallo Stato membro ospitante prima dell’adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, debba essere interpretato nel senso che i requisiti per l’allontanamento di un cittadino dell’Unione nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di allontanamento devono essere nuovamente esaminati qualora, successivamente all’adozione del provvedimento di allontanamento, venga accertata l’esistenza, in capo ai suoi figli e al coniuge, di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante, e siffatti familiari desiderino restare in tale Stato membro. In caso affermativo, quali siano le circostanze che devono essere esaminate, in particolare, in una fattispecie come quella di cui al presente procedimento, in sede di analisi della situazione familiare ed economica menzionata all’articolo 28, paragrafo 1, della [direttiva sulla cittadinanza], in combinato disposto con l’articolo 7 della [[OSCURATO:PERSONA]], relativo al rispetto della vita privata e della vita familiare, e con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della [OSCURATO:PERSONA], relativo ai diritti del minore». 19. Il governo finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. 20. Il 4 febbraio 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale il ricorrente nel procedimento principale, il governo finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali. III. Analisi 21. Al fine di applicare correttamente le norme in materia di cittadinanza dell’Unione, i giudici devono possedere un certo grado di competenza in materia di calcolo combinatorio. La presente causa ne è una conferma lampante. 22. In sostanza, il giudice del rinvio si trova dinanzi a due questioni diverse, ma tra loro collegate. In primo luogo, la questione se, e su quale base, categorie distinte di familiari (quali coniugi cittadini di paesi terzi e figli, alcuni dei quali cittadini dell’Unione e altri cittadini di paesi terzi) possano conservare un diritto di soggiorno in uno Stato membro ospitante qualora tale diritto sia derivato dal diritto di un lavoratore, cittadino dell’Unione, di soggiornare in tale Stato, anche nel caso in cui le autorità competenti abbiano nel frattempo adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di tale persona, a motivo del fatto che egli costituisce una minaccia per l’ordine pubblico e per la pubblica sicurezza (e anche qualora tale provvedimento di allontanamento non sia ancora stato eseguito). In secondo luogo, nel caso in cui tali familiari conservino, di fatto, il loro diritto di soggiorno, in che modo ciò incida sul provvedimento di allontanamento (non ancora eseguito) di detto lavoratore, cittadino dell’Unione. 23. Le prime due questioni del giudice del rinvio vertono sul primo problema sopra descritto; mi occuperò di esse nella sezione A. In seguito, nella sezione B, mi soffermerò sulla terza questione pregiudiziale, che riguarda il secondo problema descritto sopra. A. Prima e seconda questione 24. In linea di principio, i coniugi cittadini di paesi terzi e i figli a carico beneficiano, in forza del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza, di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui un cittadino dell’Unione gode di un diritto di soggiorno autonomo sulla base di tale direttiva. 25. Dopo aver soggiornato legalmente per cinque anni in uno Stato membro ospitante in qualità di familiari, tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, acquistano un diritto di soggiorno permanente autonomo (articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla cittadinanza). Tuttavia, risulta che, nel caso di specie, il cittadino dell’Unione dal quale i familiari traggono il loro diritto di soggiorno abbia soggiornato in Finlandia per un periodo inferiore a cinque anni prima dell’adozione nei suoi confronti di un provvedimento di allontanamento ( 4 ). Essi non godono, quindi, di un diritto di soggiorno permanente, circostanza che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare. 26. Occorre quindi valutare se tali familiari possano invocare un diritto di soggiorno fondato su una base giuridica diversa. 27. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che vi siano due possibili basi giuridiche dalle quali potrebbe discendere il diritto di soggiorno di almeno alcuni dei figli, il che potrebbe quindi comportare l’esistenza di un diritto derivato della madre e degli altri fratelli. Si tratta dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza e dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori. 28. Dato che esiste già una giurisprudenza che conferma che la l’articolo 10 del regolamento suddetto conferisce effettivamente un diritto di soggiorno al minore che intenda proseguire la sua istruzione nello Stato membro ospitante, inizierò la mia analisi con tale disposizione, applicata alla presente situazione (sezione 1). 29. Di converso, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza non è stato ancora interpretato dalla Corte. Nella sezione 2 di queste conclusioni suggerirò alla Corte di interpretare tale disposizione, in quanto anch’essa potenzialmente pertinente nella presente causa. 1. Diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 del regolamento sui lavoratori 30. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento lavoratori debba essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione iscritti a una scuola elementare nello Stato membro ospitante, il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, nonché i loro fratelli che frequentano un asilo nido, continuino a beneficiare di un diritto di soggiorno sino alla conclusione degli studi, anche qualora il cittadino dell’Unione, al quale il loro diritto di soggiorno era originariamente riconducibile, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento dallo Stato membro ospitante. 31. Per quanto riguarda i minori, la Corte ha dichiarato che l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori può conferire un diritto di soggiorno autonomo ai figli di un ex lavoratore mobile dell’Unione ( 5 ). 32. Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha dichiarato che i figli di un ex lavoratore migrante, cittadino dell’Unione, che abbiano intrapreso la loro istruzione nello Stato membro ospitante godono di un proprio diritto di soggiorno, sulla base del diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso all’istruzione, qualora intendano proseguire corsi di insegnamento generale nello Stato membro ospitante ( 6 ). 33. Qual è il significato di tale statuizione ai fini della presente causa? 34. Dalla decisione di rinvio risulta che i figli C, D ed E frequentano la scuola elementare in Finlandia. 35. Dato che il padre si è inizialmente trasferito in Finlandia in qualità di lavoratore, essi hanno il diritto, sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, come interpretato dalla Corte, di rimanere in Finlandia per tutto il periodo in cui sono iscritti a corsi di insegnamento generale. Il loro diritto di soggiorno è indipendente dallo status di lavoratore del padre o dalla sua permanenza in Finlandia ( 7 ). 36. La madre, B, in qualità di tutrice e di principale responsabile di C, D ed E, trae un diritto di soggiorno dal loro diritto di soggiorno autonomo in Finlandia ( 8 ). 37. Resta da esaminare la situazione di F e G, che sono in età prescolare. 38. La versione in lingua inglese della sentenza [OSCURATO:PERSONA] indica che esiste un diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori «where that child wishes to attend general education courses in that [OSCURATO:PERSONA]» («qualora [il figlio] intenda proseguire corsi di insegnamento generale in tale Stato membro») ( 9 ). Tuttavia, la versione in lingua francese e altre versioni linguistiche, utilizzano termini quali «proseguire l’istruzione» ( 10 ). Nella situazione di cui a tale causa, infatti, i minori in questione stavano già frequentando corsi di insegnamento generale nello Stato membro ospitante e intendevano continuare a farlo. 39. Ciò nonostante, nella causa in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che F e G godano di un diritto di soggiorno autonomo a causa del fatto che frequentano un asilo nido. Secondo tale istituzione, anche i figli che si trovano ancora in un asilo nido, o che sono anche più giovani, potrebbero successivamente frequentare la scuola, sicché il loro diritto di ricevere un’istruzione in futuro implica necessariamente il diritto di rimanere nello Stato membro ospitante, vale a dire un diritto di soggiorno attuale. 40. Di converso, il governo finlandese ritiene che l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori non comporti alcun diritto all’istruzione futura, da cui potrebbe derivare un diritto di soggiorno per ogni minore residente nel territorio di uno Stato membro. 41. Per stabilire se l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori debba essere interpretato nel senso che conferisce un diritto di soggiorno autonomo a F e G, sebbene essi non abbiano ancora iniziato a frequentare la scuola in Finlandia, è opportuno tenere a mente che l’esistenza di un diritto autonomo dei minori di continuare a soggiornare nello Stato membro ospitante sembra derivare dalla considerazione che i figli di lavoratori mobili dovrebbero poter concludere proficuamente gli studi iniziati ( 11 ). 42. Concordo pertanto con il governo finlandese sul fatto che l’articolo 10 del regolamento sui lavoratori non può essere interpretato nel senso che conferisce un diritto all’istruzione; esso si limita a consentire a minori che hanno già iniziato gli studi nello Stato membro ospitante di continuare, anche qualora il genitore perda il diritto di soggiorno autonomo di cui beneficiava in precedenza in qualità di lavoratore cittadino dell’Unione. 43. Pertanto, poiché i minori F e G sono in età prescolare, essi non sembrano beneficiare di un diritto di soggiorno autonomo in Finlandia sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori. In via incidentale, occorre ricordare che spetta a ciascuno Stato membro decidere quando ha inizio l’istruzione generale obbligatoria ( 12 ). A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base del diritto finlandese, se la frequenza di un asilo nido debba essere intesa come l’inizio di un’istruzione formale e se, di conseguenza, i minori F e G godano di un diritto di soggiorno su tale base. 44. Sebbene F e G non godano di un diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, ciò non significa che essi non possano trarre un diritto di soggiorno da un’altra base, indipendentemente dal diritto del soggiornante richiedente il ricongiungimento. 45. A tal riguardo, posso condividere il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se F e G fossero costretti a lasciare la Finlandia, anche B dovrebbe andarsene, il che, per un effetto domino, comporterebbe anche la necessaria uscita di C, D ed E. Di conseguenza, il diritto di F e G di rimanere in Finlandia potrebbe discendere dal diritto di C, D ed E, sancito dal diritto dell’Unione, di rimanere in tale Stato membro. 46. Qualsiasi valutazione dei diritti di un minore derivanti dal diritto dell’Unione deve basarsi su una valutazione globale e caso per caso del livello di dipendenza dei figli dal genitore che beneficia di un diritto di soggiorno in uno Stato membro sulla base del diritto dell’Unione ( 13 ). Tale valutazione deve dare priorità all’interesse superiore del minore e al suo diritto alla vita familiare (rispettivamente articoli 24 e 7 della [OSCURATO:PERSONA]), tenendo conto, in particolare, della sua età, del suo sviluppo e della sua relazione affettiva con tale genitore, nonché dei rischi, a livello psicologico, di una separazione ( 14 ). 47. A tal riguardo, è possibile tracciare un parallelismo con la sentenza nella causa Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) ( 15 ). 48. Tale causa, analogamente, riguardava un genitore, cittadino di un paese terzo, con un figlio minore cittadino dell’Unione e un altro figlio cittadino di un paese terzo. In tale sentenza, la Corte ha riconosciuto che il diniego di concedere un permesso di soggiorno a un minore, cittadino di un paese terzo, avrebbe potuto costringere la madre del minore a lasciare il territorio e, di conseguenza, costringere anche l’altro figlio, cittadino dell’Unione, a trasferirsi. 49. Nel procedimento principale, siffatte considerazioni valgono anche per G (che possiede la cittadinanza di un paese terzo), per F (che è cittadino dell’Unione) e per la loro madre, B (anch’essa cittadina di un paese terzo). 50. Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che i diritti derivanti direttamente dall’articolo 10 del regolamento sui lavoratori sussistono indipendentemente dalle condizioni e dai limiti stabiliti nella direttiva sulla cittadinanza ( 16 ). Ciò vale, a mio avviso, anche per i diritti derivati che discendono direttamente o indirettamente dalla stessa disposizione, interpretata in combinato disposto con la [OSCURATO:PERSONA]. 51. In conclusione, quindi, C, D ed E godono di un diritto di soggiorno autonomo fondato sull’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, basato sulla loro iscrizione in una struttura educativa nello Stato membro ospitante. In quanto effettiva affidataria, B beneficia di un diritto di soggiorno derivato per la durata dell’istruzione dei figli. F e G devono anch’essi beneficiare di un diritto di soggiorno derivato al fine di consentire a C, D ed E di godere del loro diritto di soggiorno. 2. Diritto di soggiorno fondato sull’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza 52. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto di soggiorno dei minori e della madre possa essere fondato sull’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza. Poiché ho già stabilito che siffatti diritti potrebbero fondarsi direttamente o indirettamente sull’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, non è necessario rispondere a tale questione per consentire al giudice del rinvio di decidere la causa dinanzi ad esso pendente. Tuttavia, poiché la questione è stata proposta, offrirò alla Corte il mio punto di vista. 53. Ricordo che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza dispone quanto segue: «La partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi». 54. A e altri sostengono che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza si applica in una situazione quale quella di cui al procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, poiché A non ha lasciato la Finlandia, tale disposizione non sia applicabile. Il governo finlandese ritiene, tuttavia, che siffatta circostanza non osti all’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza nel caso di specie. 55. L’articolo 12 della direttiva sulla cittadinanza riguarda il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione da cui deriva il loro diritto di soggiorno. Al pari dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza prevede il mantenimento del diritto di soggiorno dei figli che abbiano già intrapreso la loro istruzione nello Stato membro ospitante, al fine di consentire loro di completare gli studi. Tale disposizione si applica ai minori indipendentemente dalla loro cittadinanza. 56. Tuttavia, a differenza dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, che si applica indipendentemente dal fatto che l’ex lavoratore abbia lasciato o meno lo Stato membro ospitante, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza diventa applicabile soltanto quando la persona che era la fonte originaria del diritto di soggiorno dei figli lascia lo Stato membro ospitante o muore. 57. Ricordo che il provvedimento di allontanamento di A non è definitivo e non è stato eseguito. Di converso, esso è oggetto di un’impugnazione pendente, nel corso della quale il giudice del rinvio ne ha sospeso l’esecuzione in attesa della decisione pregiudiziale della Corte di giustizia. 58. A mio avviso, la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza non implica necessariamente che il provvedimento di allontanamento debba essere eseguito affinché possa sorgere il diritto autonomo dei figli a ricevere un’istruzione. Tuttavia, la partenza del genitore, indipendentemente dal fatto che sia già avvenuta o non abbia ancora avuto luogo, deve essere certa. Pertanto, a mio avviso, tale disposizione si applica quando il provvedimento di allontanamento è divenuto definitivo, anche qualora non sia ancora stato eseguito, pena la perdita del suo effetto utile. 59. Tuttavia, non si tratta di ciò che è avvenuto nel procedimento principale, poiché il provvedimento di allontanamento è stato impugnato e non esiste alcuna certezza quanto alla partenza. 60. In tal senso, occorre rispondere alla prima questione, quale formulata, dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza deve essere interpretato nel senso che esso si applica soltanto qualora il provvedimento di allontanamento del richiedente il ricongiungimento sia stato eseguito o sia quantomeno definitivo. 61. Tuttavia, nelle circostanze della presente causa e al fine di fornire una risposta soddisfacente alla terza questione del giudice del rinvio, occorre esaminare la situazione in cui il richiedente il ricongiungimento è effettivamente obbligato a lasciare lo Stato membro ospitante, ma i suoi figli, iscritti a un programma educativo, conserverebbero, ciò nonostante, il loro diritto di soggiorno in tale Stato. 62. Sebbene la genesi legislativa dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza non sia interamente utile, il tenore letterale di tale disposizione suggerisce che essa mira a tutelare il diritto dei minori a ricevere un’istruzione nell’ambiente in cui l’hanno intrapresa ( 17 ). Pertanto, l’obiettivo di detta disposizione dovrebbe essere inteso allo stesso modo di quello dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, come interpretato dalla Corte. 63. In sintesi, i figli di un ex lavoratore migrante possono acquisire un diritto di autonomo di soggiorno nello Stato membro ospitante se sono iscritti a un programma educativo e fintantoché compiano i loro studi. Se il soggiornante richiedente il ricongiungimento dal quale essi hanno tratto il loro diritto di soggiorno era un lavoratore migrante che era cittadino dell’Unione, i figli possono trarre un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante dall’articolo 10 del regolamento sui lavoratori o dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza. 64. La questione restante, proposta dal giudice del rinvio, è se il fatto che sia stato disposto l’allontanamento dallo Stato membro ospitante del soggiornante richiedente il ricongiungimento, in quanto considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, incida sul diritto dei familiari di rimanere nello Stato ospitante. 3. Impatto della restrizione del diritto di soggiorno del richiedente il ricongiungimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sui suoi familiari 65. Le norme del diritto dell’Unione in materia di limitazione dei diritti dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di entrare e soggiornare nel territorio di uno Stato membro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sono fondate sull’ individualizzazione di tali misure restrittive . 66. Il principio in parola trae origine dalla direttiva 64/221/CEE ( 18 ), e in particolare dal suo articolo 3, paragrafo 1, il quale stabiliva che «[i] provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati » ( 19 ). Tale posizione di principio è stata precedentemente confermata dalla Corte ( 20 ). 67. La direttiva 64/221 è stata sostituita dalla direttiva sulla cittadinanza e una disposizione analoga figura all’articolo 27, paragrafo 2, di quest’ultima. L’interpretazione di tale disposizione da parte della Corte non è cambiata ( 21 ). 68. Il requisito ai sensi del quale un provvedimento che limita il diritto di soggiorno di una persona deve fondarsi sul suo comportamento personale implica che, in linea di principio, i diritti di soggiorno dei familiari non possono essere pregiudicati dal comportamento personale del padree/ o del coniuge. 69. Da quanto precede discende che i figli che frequentano la scuola, la madre che ne è effettiva affidataria, nonché i fratelli che frequentano l’asilo nido, continuano a godere di un diritto di soggiorno in Finlandia (autonomo o derivato), sulla base dell’articolo 10 del regolamento sui lavoratori, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], nonostante A sia oggetto di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dato che il comportamento personale di tali familiari non solleva preoccupazioni analoghe a quelle relative al comportamento del soggiornante richiedente il ricongiungimento. B. Terza questione 70. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allontanamento del padre debba essere riesaminato, alla luce dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], al fine di tener conto del fatto che il coniuge e i figli desiderano rimanere nello Stato membro ospitante sulla base del loro diritto autonomo o derivato di soggiorno, il quale è divenuto un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante autonomo rispetto al diritto di soggiorno originariamente derivato da A. 71. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla cittadinanza, prima di adottare una decisione di espulsione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono valutare la situazione personale dell’interessato (quale lo stato di salute o la situazione familiare o finanziaria), nonché i suoi legami e il suo grado di integrazione nella società dello Stato ospitante, oltre ai suoi legami con il paese d’origine. 72. Il provvedimento di allontanamento di un individuo deve essere proporzionato ( 22 ), il che implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia rappresentata dal suo comportamento personale per gli interessi fondamentali della società ospitante e, dall’altro, la tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari ai sensi del regolamento sui lavoratori, della direttiva sulla cittadinanza e della [OSCURATO:PERSONA]. 73. Come riconosciuto dal governo finlandese in udienza, qualsiasi misura che limiti la libertà di circolazione deve rispettare il diritto fondamentale alla vita privata e familiare sancito dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], nonché l’interesse superiore del minore, quale tutelato dall’articolo 24, paragrafo 2, della stessa ( 23 ). L’allontanamento di una persona dallo Stato membro in cui risiede la sua famiglia costituisce un’ingerenza diretta in tali diritti. Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente ( 24 ). 74. Ciò significa, a mio avviso, che l’autorità per l’immigrazione aveva l’obbligo di prendere in considerazione i diritti di soggiorno dei figli e del coniuge, nonché gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], in sede di adozione del provvedimento iniziale di allontanamento di A. 75. Tuttavia, se tale autorità ha omesso di effettuare siffatta valutazione, la sua decisione deve essere riesaminata una volta emerso che i familiari della persona nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di allontanamento hanno il diritto di rimanere in Finlandia e intendono esercitarlo. 76. Ciò risponde alla prima parte della terza questione del giudice del rinvio: l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza deve essere interpretato nel senso che i requisiti alla base dell’adozione di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino dell’Unione devono essere nuovamente esaminati qualora, successivamente all’adozione di tale provvedimento, venga accertata l’esistenza, in capo ai suoi figli e al coniuge, di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante, e detti familiari intendano rimanere in tale Stato membro. 77. Il giudice del rinvio chiede inoltre quali circostanze specifiche debbano essere esaminate in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. 78. In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, nel valutare il grado di dipendenza dell’individuo in questione, le autorità nazionali investite della decisione devono valutare in modo esaustivo tutte le circostanze specifiche in ciascun caso di specie ( 25 ). Nel valutare l’interesse superiore del minore, quale elemento da considerare nel contesto della decisione di allontanare uno dei genitori, le autorità devono tener conto dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, della sua relazione affettiva con il genitore nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio di tale minore ( 26 ). 79. Per procedere a tale valutazione, le autorità devono esaminare l’impatto della rottura dell’unità familiare e la capacità dei minori di mantenere contatti con entrambi i genitori. A tal riguardo, si può prendere in considerazione la possibilità che l’intera famiglia si trasferisca in un altro Stato (membro), nel qual caso le autorità investite della decisione devono tener conto del livello di integrazione dei minori in Finlandia. 80. Dinanzi al giudice del rinvio, A e altri sostengono che, per mantenere l’unità familiare, essi potrebbero doversi trasferire in Moldova, dal momento che non tutti possiedono la cittadinanza rumena ( 27 ). 81. A tal riguardo, la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere pertinente ( 28 ). Sebbene la sentenza in tale causa concernesse un cittadino dell’Unione minorenne statico che è cittadino dell’Unione, tale giurisprudenza osta, in termini generali, all’allontanamento di cittadini dell’Unione dal territorio degli Stati membri. Poiché F è un cittadino dell’Unione, costringere la famiglia a trasferirsi in Moldova avrebbe conseguenze in contrasto con la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. 82. Le autorità nazionali di cui al procedimento principale devono quindi valutare la possibilità che la famiglia continui a vivere unita in Romania. Tale valutazione non deve basarsi su una mera ipotesi teorica, ma deve risultare da un esame concreto della situazione di tutti i familiari ( 29 ). 83. Un fattore che le autorità dovrebbero prendere in considerazione sull’altro piatto della bilancia è la gravità dei reati commessi dalla persona interessata dal provvedimento di allontanamento. Come indicato dal governo finlandese in udienza, nel valutare la proporzionalità del provvedimento di allontanamento del padre, la gravità del reato o dei reati alla base del provvedimento di allontanamento impugnato è un fattore importante. Quando il reato o il comportamento è meno grave, può essere attribuito maggior peso al mantenimento dell’unità familiare, che in alcuni casi può persino prevalere sulla necessità dell’allontanamento. 84. A tale riguardo, la direttiva sulla cittadinanza prevede due criteri distinti che gli Stati membri devono rispettare quando decidono se adottare o meno misure volte a limitare il diritto delle persone di entrare o soggiornare nel loro territorio. Se una persona ha soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo inferiore a cinque anni, tale misura può essere adottata in ragione di un comportamento contrario all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica (articolo 27, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza). Tuttavia, l’allontanamento dei soggiornanti di lungo periodo può essere deciso soltanto per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (articolo 28, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza). Spetta al giudice del rinvio verificare se il primo ricorrente nel procedimento principale rientri nella prima o nella seconda categoria. 85. A fini di completezza, come discusso in udienza, occorre sottolineare che l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza dispone che, se il provvedimento di allontanamento è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l’interessato costituisce per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valuta l’eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento di allontanamento. 86. Di conseguenza, anche qualora, nell’ambito del procedimento di impugnazione, il provvedimento iniziale dell’ufficio finlandese per l’immigrazione sia confermato dal giudice del rinvio, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza potrebbe imporre una nuova valutazione sulla base delle circostanze esistenti. 87. Ne consegue che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento di una persona da uno Stato membro, le autorità investite della decisione devono valutare, in modo proporzionato ed equilibrato, da un lato, gli interessi della famiglia interessata nel suo insieme e l’interesse superiore dei minori, e, dall’altro, l’interesse della società ospitante. Per quanto concerne i primi elementi, le autorità devono valutare la situazione familiare di tale persona, le ragioni per preservare l’unità familiare, la possibilità di garantire l’unità familiare in un altro paese e l’interesse superiore dei minori, compresa, eventualmente, la volontà del coniuge e dei figli di rimanere nello Stato membro ospitante, in cui essi godono di un diritto di soggiorno autonomo rispetto a quello della persona di cui trattasi. Per quanto concerne il secondo elemento, le autorità devono tener conto della gravità dei reati, della durata del soggiorno dell’interessato nello Stato membro ospitante, nonché dei suoi legami culturali e sociali con tale Stato rispetto ai legami che esso intrattiene con il suo paese d’origine. IV. Conclusione 88. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nei seguenti termini: 1)      L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione soltanto quando il provvedimento di allontanamento del richiedente il ricongiungimento è stato eseguito o è definitivo. Tuttavia, nel decidere se emettere o meno un provvedimento di allontanamento nei confronti di una persona, le autorità investite della decisione dovrebbero tener conto del fatto che i figli, iscritti a un programma educativo nello Stato membro ospitante, acquisiranno un diritto di soggiorno autonomo in detto Stato sulla base di tale disposizione una volta divenuto definitivo il provvedimento di allontanamento. 2)      L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che i figli di un cittadino dell’Unione, che aveva lo status di lavoratore subordinato, iscritti a una scuola elementare nello Stato membro ospitante, e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, nonché i fratelli che frequentano l’asilo nido, conservano il loro diritto di soggiorno fino alla conclusione degli studi dei figli, anche qualora nei confronti del genitore, cittadino dell’Unione che aveva lo status di lavoratore subordinato, sia stato emesso un provvedimento di allontanamento dallo Stato membro ospitante da parte dell’ufficio per l’immigrazione in quanto minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. 3)      L’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che i requisiti per l’allontanamento di un cittadino dell’Unione devono essere nuovamente esaminati qualora, successivamente all’adozione del provvedimento di allontanamento, venga accertata l’esistenza, in capo ai suoi figli e al coniuge, di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante, e detti familiari intendano rimanere in tale Stato membro. In sede di nuovo esame del provvedimento di allontanamento, le autorità investite della decisione o il giudice nazionale devono tenere in considerazione, in modo proporzionato ed equilibrato, da un lato, gli interessi della famiglia interessata nel suo insieme e l’interesse superiore dei minori, e, dall’altro, l’interesse della società ospitante. Per quanto concerne i primi elementi, le autorità devono valutare la situazione familiare di tale persona, le ragioni per preservare l’unità familiare, la possibilità di garantire l’unità familiare in un altro paese e l’interesse superiore dei minori, compresa, eventualmente, la volontà del coniuge e dei figli di rimanere nello Stato membro ospitante, in cui essi godono di un diritto di soggiorno autonomo dalla persona di cui trattasi. Per quanto concerne il secondo elemento, le autorità devono tener conto della gravità dei reati, della durata del soggiorno dell’interessato nello Stato membro ospitante, nonché dei suoi legami culturali e sociali con tale Stato rispetto ai legami che esso intrattiene con il suo paese d’origine. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2014, L 305, pag. 116; in prosieguo: la «direttiva sulla cittadinanza»). 3 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sui lavoratori»). 4 A tal riguardo, risulta che, al momento dell’adozione delle decisioni del 22 novembre 2022, A risiedeva in Finlandia da quattro anni e mezzo, sicché egli non soddisfaceva le condizioni per acquisire il diritto di soggiorno permanente, al pari dei suoi familiari che lo avevano raggiunto successivamente. 5 V., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2002, Baumbast e R (C‑413/99, EU:C:2002:493, punto 63) e del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑181/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2020:794, punto 35). 6 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 35 e giurisprudenza citata. 7 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 37 e giurisprudenza citata. 8 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 35, seconda frase. 9 [OSCURATO:PERSONA] , punto 35, il corsivo è mio. 10 In lingua francese: «lorsqu’il souhaite poursuivre des cours d’enseignement général dans cet État membre»; in lingua tedesca: «wenn es weiter am allgemeinen Unterricht in diesem Mitgliedstaat teilnehmen möchte»; in lingua croata: «kada ono želi nastaviti s općim obrazovanjem u toj državi članici»; in lingua italiana: «qualora intenda proseguire corsi di insegnamento generale in tale Stato membro». 11 V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2002, Baumbast e R (C‑413/99, EU:C:2002:493, punto 53). Per un ragionamento analogo, v. le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Baumbast e R (C‑413/99, EU:C:2001:385, paragrafo 62). Per inciso, tale impostazione riflette il tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza e la situazione che tale disposizione mira a tutelare. 12 Sulla ripartizione di competenze fra gli Stati membri e l’Unione europea nel settore dell’istruzione, v. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Valori dell’Unione europea) (C‑769/22, EU:C:2025:408, paragrafo 56) e [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Discriminazione etnica nel settore dell’istruzione) (C‑799/23, EU:C:2025:621, paragrafo 67), in cui sottolineo che l’Unione europea possiede, in tale settore, soltanto competenze di sostegno. Per la conferma di tale posizione, v. sentenza del 21 aprile 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Valori dell’Unione europea) (C‑769/22, EU:C:2025:408, punto 272 e giurisprudenza citata) 13 Ristuccia, F., «[OSCURATO:PERSONA] that bind and ties that compel: Dependency and the [OSCURATO:PERSONA] doctrine», CMLR , 2023, 5, pagg. da 1227 a 1268, in particolare pag. 1252. 14 V., a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa Safi (C‑147/24, EU:C:2025:650, paragrafi da 97 a 99 e giurisprudenza citata). 15 Sentenza del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) (C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354). 16 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] , punto 38. Ciò significa che B, C, D, E, F e G non sono tenuti a soddisfare tutte le condizioni stabilite dal regolamento sui lavoratori e dalla direttiva sulla cittadinanza. 17 Tuttavia, dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] che accompagna la proposta di direttiva sulla cittadinanza si evince che tale disposizione era motivata dall’esigenza di tutelare i minori che si sono già adattati al sistema scolastico dello Stato membro ospitante e che potrebbero avere difficoltà ad inserirsi in un nuovo sistema, sicché tale disposizione mira a evitare che essi siano penalizzati dal fatto che il genitore, cittadino dell’Unione, lasci il territorio dello Stato membro ospitante per ragioni professionali o di altro genere. V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] europea, relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, COM(2001) 257 def. – COD 2001/0111 (GU 2001, C 270, E/23, pag. 150, disponibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0257 18 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850). 19 Il corsivo è mio. 20 V., ad esempio, sentenze del 28 ottobre 1975, Rutili (36/75, EU:C:1975:137, punto 19) e del 27 ottobre 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, punto 28). 21 V., recentemente, ad esempio, sentenza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑62/23, EU:C:2024:502, punto 32). 22 L’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità è chiaramente enunciato all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza, sebbene tale obbligo discenda già dall’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale esige che eventuali limitazioni al diritto alla libera circolazione rispettino il principio di proporzionalità. 23 V., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2010, Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 52) e del 25 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑713/23, EU:C:2025:917, punto 63 e giurisprudenza citata). 24 V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 41). 25 V., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 85); del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) (C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 53 e giurisprudenza citata); e del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 77). 26 V., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 71). V. anche, in particolare, sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 72); del 7 settembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE) (C‑624/20, EU:C:2022:639, punti 38 e 39); e del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un minore cittadino dei [OSCURATO:PERSONA]), (C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 48). 27 A tal riguardo, per quanto a mia conoscenza, sebbene, per ragioni storiche, i cittadini moldovi beneficino di un trattamento speciale in termini di naturalizzazione in Romania, essi non godono di alcun privilegio in materia di permesso di soggiorno. V. articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 21/1991 sulla cittadinanza rumena (modificata da ultimo dalla legge n. 14/2025 dell’11 marzo 2025). 28 Sentenza dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑34/09; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:124). 29 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Safi (C‑147/24, EU:C:2025:650, paragrafi da 81 a 84).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris