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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 281/2004

ECLI:EU:T:2004:134
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA]325/03

E-[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Cancellazione della causa dal ruolo» Ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 6 maggio 2004 Massime dell’ordinanza Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di marchio intervenuto in seguito ad un’opposizione — Ritiro dell’opposizione — Ammissibilità in qualsiasi momento — Rinuncia agli atti del ricorrente — Cancellazione della causa dal ruolo [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 99; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 5] In una procedura di opposizione avviata contro la registrazione di un marchio comunitario, l’opposizione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Di conseguenza, se l’opposizione viene ritirata prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la decisione della divisione di opposizione nonché la decisione della commissione di ricorso che decide su tale opposizione diventano prive di oggetto e non possono ostacolare la registrazione del marchio.

Se, in tale contesto, il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura. (v. punti 3-4)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

[OSCURATO:PERSONA]

6 maggio 2004 (1) «Cancellazione dal ruolo» Nel procedimento T-325/03,

E-[OSCURATO:PERSONA],

con sede in Gerusalemme (Israele), rappresentata dall'avv.

A. Ebert-Weidenfeller, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig.

G. Schneider, in qualità di agente, convenuto, l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è stata [OSCURATO:PERSONA]Bote GmbH, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania), avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo E-SIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9 e 42 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 giugno 2003 (procedimento R 281/2002-4), che respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione d'opposizione che rifiuta la registrazione del detto marchio nell'ambito del procedimento d'opposizione avviato dal titolare del marchio denominativo nazionale ASIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9, 35, 41 e 42,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

ha pronunciato la seguente Ordinanza 1 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2003, la ricorrente informava il Tribunale che, avendo la [OSCURATO:PERSONA]‑Bote GmbH, con lettera 31 ottobre 2003 inviata all’UAMI, ritirato la sua opposizione alla registrazione del marchio controverso, essa rinunciava al suo ricorso ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale.

Essa non ha presentato conclusioni sulle spese. 2 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, la convenuta comunicava al Tribunale che la causa non avrebbe dovuto essere conclusa con un’ordinanza di cancellazione, ma con un’ordinanza di non luogo a provvedere per evitare che la decisione impugnata acquistasse forza di giudicato.

Nelle sue osservazioni la convenuta non ha presentato conclusioni sulle spese. 3 Come è stato affermato nell’ordinanza 3 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Biofarma (Sedonium) (causa T-10/01, Racc. pag.

II-2225, punto 15), l’opposizione, come tutte le domande di registrazione, può essere ritirata in qualsiasi momento.

Di conseguenza, se l’opposizione viene ritirata prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda, ai sensi dell’art. 43, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), la decisione della divisione d’opposizione nonché la decisione della commissione di ricorso che decide su tale opposizione diventano prive di oggetto e non possono ostacolare la registrazione del marchio. 4 Ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, se il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo. 5 Ai sensi dell’art. 87, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura in caso di rinuncia agli atti, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese. 6 Occorre dunque cancellare la causa dal ruolo e decidere, in mancanza di conclusioni sulle spese, che ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Per questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE

dichiara: 1) La causa T‑325/03 viene cancellata dal ruolo del Tribunale. 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese. Lusemburgo, 6 maggio 2004 Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA]325/03 E-[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Cancellazione della causa dal ruolo» Ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 6 maggio 2004 Massime dell’ordinanza Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di marchio intervenuto in seguito ad un’opposizione — Ritiro dell’opposizione — Ammissibilità in qualsiasi momento — Rinuncia agli atti del ricorrente — Cancellazione della causa dal ruolo [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 99; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 5] In una procedura di opposizione avviata contro la registrazione di un marchio comunitario, l’opposizione può essere ritirata in qualsiasi momento. Di conseguenza, se l’opposizione viene ritirata prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la decisione della divisione di opposizione nonché la decisione della commissione di ricorso che decide su tale opposizione diventano prive di oggetto e non possono ostacolare la registrazione del marchio. Se, in tale contesto, il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura. (v. punti 3-4) ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 2004 (1) «Cancellazione dal ruolo» Nel procedimento T-325/03, E-[OSCURATO:PERSONA], con sede in Gerusalemme (Israele), rappresentata dall'avv. A. Ebert-Weidenfeller, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig.  G. Schneider, in qualità di agente, convenuto, l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è stata [OSCURATO:PERSONA]Bote GmbH, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania), avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo E-SIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9 e 42 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 giugno 2003 (procedimento R 281/2002-4), che respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione d'opposizione che rifiuta la registrazione del detto marchio nell'ambito del procedimento d'opposizione avviato dal titolare del marchio denominativo nazionale ASIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9, 35, 41 e 42, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente Ordinanza 1 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2003, la ricorrente informava il Tribunale che, avendo la [OSCURATO:PERSONA]‑Bote GmbH, con lettera 31 ottobre 2003 inviata all’UAMI, ritirato la sua opposizione alla registrazione del marchio controverso, essa rinunciava al suo ricorso ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale. Essa non ha presentato conclusioni sulle spese. 2 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, la convenuta comunicava al Tribunale che la causa non avrebbe dovuto essere conclusa con un’ordinanza di cancellazione, ma con un’ordinanza di non luogo a provvedere per evitare che la decisione impugnata acquistasse forza di giudicato. Nelle sue osservazioni la convenuta non ha presentato conclusioni sulle spese. 3 Come è stato affermato nell’ordinanza 3 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Biofarma (Sedonium) (causa T-10/01, Racc. pag. II-2225, punto 15), l’opposizione, come tutte le domande di registrazione, può essere ritirata in qualsiasi momento. Di conseguenza, se l’opposizione viene ritirata prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda, ai sensi dell’art. 43, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), la decisione della divisione d’opposizione nonché la decisione della commissione di ricorso che decide su tale opposizione diventano prive di oggetto e non possono ostacolare la registrazione del marchio. 4 Ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, se il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo. 5 Ai sensi dell’art. 87, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura in caso di rinuncia agli atti, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese. 6 Occorre dunque cancellare la causa dal ruolo e decidere, in mancanza di conclusioni sulle spese, che ciascuna parte sopporta le proprie spese. Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE dichiara: 1) La causa T‑325/03 viene cancellata dal ruolo del Tribunale. 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese. Lusemburgo, 6 maggio 2004 Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung 1 – Lingua processuale: il tedesco.
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