CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35918/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente