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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 38704/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 58- quater ord. pen. sul rilievo che la precedente, nel triennio, revoca di misura alternativa era stata disposta nel corso di distinto rapporto esecutivo, poi interamente espiato; inoltre si prospetta l'incostituzionalità della norma ove interpretata nel senso che la revoca di misura alternativa nel triennio precedente determini obbligatoriamente preclusione a ottenere nuova misura alternativa; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto vi è consolidato orientamento in senso contrario (Sez.1, n. 14860 del 19.2.2020, Grassano, Rv. 279123) e la questione di costituzionalità proposta è stata già ritenuta non fondata (Corte costituzionale n. 173/2021); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 58- quater ord. pen. sul rilievo che la precedente, nel triennio, revoca di misura alternativa era stata disposta nel corso di distinto rapporto esecutivo, poi interamente espiato; inoltre si prospetta l'incostituzionalità della norma ove interpretata nel senso che la revoca di misura alternativa nel triennio precedente determini obbligatoriamente preclusione a ottenere nuova misura alternativa; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto vi è consolidato orientamento in senso contrario (Sez.1, n. 14860 del 19.2.2020, Grassano, Rv. 279123) e la questione di costituzionalità proposta è stata già ritenuta non fondata (Corte costituzionale n. 173/2021); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugn