Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:1010
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0776
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
18 dicembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Funzionari – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Allegato VIII – Pensioni – Diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione europea – Trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea – Domanda di trasferimento del lavoratore – Irrevocabilità di tale trasferimento – Arricchimento senza causa»
Nella causa C‑776/24 [Bopuis] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio), con decisione del 5 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2024, nel procedimento
CJ
contro
[OSCURATO:PERSONA] fédéral des Pensions (SFP),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per CJ, da J.-F. Neven, avocat;
–
per il governo belga, da C. Jacob, C. Pochet e M. Van°Regemorter, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Baeckelmans e J.-F. Brakeland, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 del Consiglio, del 2 marzo 1992 (
GU 1992, L 62, pag. 1
) (in prosieguo: lo «Statuto»), letto alla luce del principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CJ e il [OSCURATO:PERSONA] fédéral des Pensions (SFP) (Servizio federale delle Pensioni, Belgio) in merito alla domanda di CJ di trasferire i suoi diritti a pensione maturati anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione europea verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»).
Contesto normativo
Statuto
3
L’articolo 77 dello Statuto così dispone:
«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. (…)
L’ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L’1,80% di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato VIII».
4
Ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VIII dello Statuto:
«La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dal funzionario. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 dà diritto al beneficio di un’annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.
Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato al numero necessario per raggiungere il massimo della pensione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, dello statuto».
5
L’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto prevede quanto segue:
«1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:
–
entrare al servizio di un’amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità,
–
esercitare un’attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con le Comunità,
ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nelle Comunità
2. Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:
–
aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero
–
aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l’equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette. In tal caso l’istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell’importo dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto».
Diritto belga
6
La legge che stabilisce talune relazioni tra regimi pensionistici belgi e quelli di istituzioni di diritto internazionale pubblico, del 21 maggio 1991 (
Moniteur belge
del 20 giugno 1991; in prosieguo: la «legge del 21 maggio 1991»), ha istituito un sistema di trasferimento speciale, denominato «surrogazione», derivato dalla formula del trasferimento dell’equivalente attuariale prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.
7
A norma dell’articolo 3 della legge del 21 maggio 1991:
«Ogni funzionario può, previo accordo dell’istituzione, chiedere che sia versato all’istituzione l’importo della pensione relativa ai servizi e periodi anteriori alla sua entrata in servizio presso l’istituzione».
8
L’articolo 6, primo comma, di tale legge prevede quanto segue:
«Non appena stabilito dall’amministrazione, l’importo annuo della pensione da trasferire, così come i diversi elementi presi in considerazione per la sua determinazione, sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata».
9
L’articolo 7 della legge di cui trattasi così recita:
«Non appena divenuto definitivo, l’importo della pensione:
1 non può più essere modificato per nessun motivo (…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
Tra il 1972 e il 1993, CJ ha lavorato in Belgio principalmente come lavoratore subordinato. Durante tale periodo egli ha versato contributi al SFP.
11
CJ è entrato in servizio presso l’Unione europea il 1
o
aprile 1994 ed è stato poi nominato funzionario di ruolo il 1
o
gennaio 1995.
12
Il 29 maggio 1995, CJ ha chiesto il trasferimento al RPIUE dei suoi diritti a pensione maturati in qualità di lavoratore subordinato belga.
13
Con decisione del 15 luglio 1996, il SFP ha notificato a CJ, con lettera raccomandata, l’importo dei diritti a pensione trasferibili.
14
Il 4 novembre 1996, il SFP ha informato la Commissione europea in merito a tale importo.
15
Il 14 settembre 2007, CJ è stato informato dai servizi dell’Unione di un ricalcolo dei suoi diritti a pensione trasferiti per effetto della riforma dello Statuto, avvenuta nel 2004, facendo passare le annualità che potevano essere riconosciute nel RPIUE a 4 anni, 4 mesi e 24 giorni.
16
Il 1
o
luglio 2020, ai suoi 63 anni e 11 mesi, grazie al ricalcolo dei suoi diritti a pensione del 14 settembre 2007, CJ ha raggiunto il massimo del 70% di aliquota di pensione. Egli ha tuttavia continuato a lavorare fino al 31 luglio 2022.
17
L’8 marzo 2022, CJ ha chiesto al SFP di beneficiare di una pensione corrispondente ai diritti maturati anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione.
18
Con due decisioni del 25 maggio 2022, il SFP ha concesso a CJ, rispettivamente, una pensione di importo mensile lordo di EUR 533,85 a partire dal 1
o
agosto 2021 e una pensione di importo mensile lordo di EUR 577,85 a partire dal 1
o
agosto 2022, che è la data presa in considerazione dal SFP come data di cessazione delle attività di CJ in qualità di funzionario.
19
Il 5 luglio 2022, l’autorità dell’Unione incaricata della liquidazione dei diritti a pensione di CJ gli ha trasmesso un avviso recante fissazione dei suoi diritti a pensione ai fini del suo collocamento a riposo la sera del 31 luglio 2022, vale a dire l’ultimo giorno del mese in cui egli ha compiuto l’età di 66 anni. Tale avviso stabilisce che 4 anni, 4 mesi e 24 giorni erano stati presi in considerazione per effetto del trasferimento dei suoi diritti pensionistici belgi e indicava che CJ aveva cumulato un totale del 79,21667% dei diritti a pensione, in particolare grazie al bonus del 13,75% acquisito per aver lavorato 5 anni e 6 mesi oltre l’età pensionabile normale. Tali diritti sono stati assoggettati al massimale del 70% come previsto dallo Statuto.
20
Il 6 luglio 2022, CJ ha informato il SFP che, non avendo ricevuto nel 1995, nel 1996 o nel 1997 la notifica dell’importo annuo della pensione trasferibile, l’importo definitivo di tale pensione non poteva essere considerato fissato e la sua domanda di trasferimento doveva essere considerata revocabile. Pertanto, egli ha manifestato il suo desiderio di non procedere più al trasferimento verso il RPIUE dei suoi diritti a pensione maturati prima della sua entrata in servizio presso l’Unione.
21
Con comunicazioni datate novembre e dicembre 2022, il SFP ha confermato che CJ aveva diritto a una pensione a titolo dei suoi diritti maturati in qualità di lavoratore in Belgio, e ciò dal 1
o
agosto 2021.
22
Su richiesta del SFP, la Commissione ha informato tale servizio, con messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2023, che CJ beneficiava di una pensione ai sensi del RPIUE, e ciò dal 1
o
agosto 2022. Questa istituzione ha confermato al SFP, con messaggio di posta elettronica del 31 marzo 2023, che tale pensione teneva conto delle annualità risultanti dal trasferimento dei diritti a pensione effettuato dal SFP.
23
Di conseguenza, il SFP ha informato CJ che sarebbero stati sospesi i pagamenti della sua pensione in base al regime nazionale belga. Con decisione del 17 aprile 2023, il SFP ha revocato le sue decisioni del 25 maggio 2022 menzionate al punto 18 della presente sentenza. Riconoscendo di aver commesso un errore amministrativo, il SFP non ha richiesto a CJ il rimborso dell’indebito, ma lo ha informato che non poteva avere diritto ad una pensione in base al regime nazionale belga a partire dal 1
o
agosto 2021.
24
CJ ha adito il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio, con un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione del 17 aprile 2023, affinché fosse ripristinato il versamento della sua pensione in base al regime nazionale belga.
25
CJ fa valere che, se il trasferimento dei diritti a pensione maturati anteriormente all’entrata in servizio presso l’Unione è irrevocabile, i suoi diritti a pensione maturati a titolo delle sue attività professionali in Belgio tra il 1972 e il 1992 sarebbero, in sostanza, perduti, poiché, ai fini del calcolo della sua pensione ai sensi del RPIUE, la presa in considerazione di tali diritti a pensione non sarebbe necessaria. Nell’ambito del meccanismo di surrogazione, lo Stato belga verserebbe mensilmente alle istituzioni dell’Unione l’importo della pensione corrispondente ai diritti maturati da CJ, mentre invece la pensione concessa a quest’ultimo a titolo del RPIUE non terrebbe conto delle annualità maturate da CJ prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, il che consentirebbe a quest’ultima di arricchirsi a scapito di CJ.
26
CJ sostiene di non aver ricevuto le notifiche, mediante lettere raccomandate, degli importi annui della pensione da trasferire nonché degli elementi presi in considerazione per il calcolo di tali importi, il che non gli ha consentito né di contestarli né di convalidarli e, pertanto, fa valere che detti importi devono essere considerati non definitivi. Egli ritiene, di conseguenza, che la sua domanda di trasferimento al RPIUE dei suoi diritti a pensione maturati in base al regime nazionale belga possa essere revocata fino al momento in cui inizia effettivamente la surrogazione.
27
Il SFP sostiene di non disporre più della prova dell’invio mediante lettera raccomandata di dette notifiche e fa valere, in sostanza, che CJ ha scelto di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in base al regime nazionale belga verso il RPIUE, scelta di cui deve assumersi le conseguenze.
28
Il giudice del rinvio si chiede se il carattere irrevocabile del meccanismo di surrogazione non violi l’obiettivo perseguito dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Infatti, tale meccanismo sarebbe tale da dissuadere un lavoratore dall’entrare in servizio presso le istituzioni europee, tenuto conto del rischio di perdere il beneficio di una pensione al quale poteva aver diritto se non fosse entrato al servizio dell’Unione, rischio che si realizza se, come nel caso di specie, il funzionario ha diritto all’importo massimo della pensione a titolo del RPIUE, senza che siano presi in considerazione i diritti a pensione trasferiti. Esso si chiede pertanto se sia possibile contestare l’importo della sua pensione fino a quando il trasferimento dei diritti a pensione, mediante la surrogazione, sia effettivamente realizzato. A tal riguardo, il giudice del rinvio invoca la sentenza del 10 novembre 1999, Kristensen e a./Consiglio (
T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 e T‑118/98
,
EU:T:1999:289
), secondo la quale i diritti a pensione trasferiti che non sono presi in considerazione in sede di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, devono essere rimborsati al funzionario.
29
Il giudice del rinvio si chiede altresì se il trasferimento di detti diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, mediante il meccanismo di surrogazione, costituisca un arricchimento senza causa delle istituzioni europee.
30
Ciò premesso, il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Allorché la legislazione di uno Stato membro prevede che il trasferimento dei diritti previsti dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo [Statuto] avvenga, non mediante un trasferimento dei contributi al momento della nomina in ruolo del funzionario dell’Unione, bensì mediante la surrogazione delle istituzioni europee nei diritti alla pensione maturata in tale Stato membro a partire dalla data in cui il funzionario avrebbe avuto accesso a tale pensione, se il precitato articolo 11, paragrafo 2 e il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, [paragrafo] 3, del [TUE], debbano essere interpretati, alla luce degli obiettivi del trasferimento, ossia consentire che i diritti maturati dal funzionario dell’Unione in uno Stato membro possano essere conservati a favore di tale funzionario e garantire l’attrattiva della funzione pubblica europea, nel senso che impongono a tale legislazione di consentire la revoca della domanda di trasferimento fino alla data di decorrenza della surrogazione e fino alla conoscenza effettiva del rischio di non poter ottenere il beneficio di una parte dei diritti maturati a carico di tale Stato membro».
Sulla questione pregiudiziale
31
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la decisione del funzionario dell’Unione di trasferire al RPIUE i suoi diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione è irrevocabile, qualora tale normativa preveda non già il trasferimento effettivo di siffatti diritti a pensione alla data di tale decisione, bensì un siffatto trasferimento per surrogazione delle istituzioni dell’Unione in tali diritti maturati a partire dalla data in cui il funzionario ha diritto alla sua pensione, con il rischio di un arricchimento senza causa delle istituzioni dell’Unione.
32
In via preliminare, occorre ricordare che lo Statuto, che ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Ne consegue che, oltre agli effetti che dispiega nell’ordinamento interno dell’amministrazione dell’Unione, lo Statuto obbliga anche gli Stati membri in tutti i casi in cui la loro collaborazione sia necessaria alla sua attuazione (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de l’Action et des Comptes publics,
C‑903/19
,
EU:C:2021:95
, punti
36
e
37
nonché giurisprudenza citata).
33
In forza dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ogni funzionario o agente che entri al servizio dell’Unione dopo aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale o un’impresa, ha la facoltà, al momento della sua nomina in ruolo, di far versare all’Unione l’equivalente attuariale dei diritti a pensione di anzianità maturati presso l’amministrazione, l’organizzazione nazionale o internazionale o l’impresa cui apparteneva.
34
In primo luogo, il sistema di trasferimento dei diritti a pensione, quale previsto all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, consentendo un coordinamento tra i regimi nazionali e il regime pensionistico dell’Unione, ha lo scopo di facilitare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione dell’Unione e a garantire in tal modo all’Unione le migliori possibilità di scelta di personale qualificato già dotato di un’adeguata esperienza professionale (sentenza del 16 dicembre 2004, My,
C‑293/03
,
EU:C:2004:821
, punto
44
e giurisprudenza citata).
35
Infatti, se rifiutasse di adottare le misure necessarie al trasferimento verso il RPIUE dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti a pensione maturati nel regime pensionistico nazionale, previsto all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, uno Stato membro potrebbe rendere più difficile l’assunzione, da parte dell’Unione, di funzionari nazionali con una certa anzianità, dato che un siffatto passaggio dal servizio nazionale al servizio dell’Unione avrebbe l’effetto di privarli dei diritti a pensione ai quali avrebbero diritto se non avessero accettato di entrare in servizio presso l’Unione (sentenza del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Action et des Comptes publics,
C‑903/19
,
EU:C:2021:95
, punto
34
e giurisprudenza citata).
36
Siffatte conseguenze non possono essere ammesse alla luce del dovere di leale cooperazione e di assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell’Unione e che trova la sua espressione nell’obbligo, previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di facilitare quest’ultima nell’adempimento dei suoi compiti (sentenza del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Action et des Comptes publics,
C‑903/19
,
EU:C:2021:95
, punto
35
e giurisprudenza citata).
37
In secondo luogo, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto mira a far sì che i diritti maturati dai funzionari in uno Stato membro, nonostante il loro carattere eventualmente limitato, o anche condizionato o futuro, o la loro insufficienza per consentire il beneficio immediato di una pensione, possano essere conservati a favore del funzionario interessato ed essere presi in considerazione dal regime pensionistico al quale egli si trova iscritto alla fine della sua carriera professionale (sentenza del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio,
137/80
,
EU:C:1981:237
, punto
12
).
38
Da tali considerazioni risulta che la facoltà prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto ha lo scopo di conferire ai funzionari un diritto il cui esercizio dipende unicamente dalla loro scelta (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio,
137/80
,
EU:C:1981:237
, punto
13
, e del 10 settembre 2015, Wojciechowski,
C‑408/14
,
EU:C:2015:591
, punto
52
).
39
Poiché il paragrafo 2, dell’articolo 11, dell’allegato VIII dello Statuto non prevede la possibilità di revocare l’esercizio della facoltà prevista da tale disposizione, la decisione di trasferimento di diritti a pensione verso il RPIUE ha carattere definitivo e irrevocabile. Ciò è confermato dal fatto che un nuovo trasferimento dei diritti a pensione può avvenire solo nelle ipotesi previste al paragrafo 1 di tale articolo 11, che presuppongono la cessazione delle funzioni da parte dell’interessato.
40
Tuttavia, il carattere definitivo e irrevocabile della decisione di trasferimento dei diritti a pensione maturati anteriormente all’entrata in servizio presso l’Unione non contrasta con gli obiettivi perseguiti dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, vale a dire la conservazione dei diritti acquisiti e l’attrattiva della funzione pubblica europea.
41
Infatti, quanto alla conservazione dei diritti acquisiti, occorre rilevare che le annualità maturate prima dell’entrata in servizio presso l’Unione consentono di aumentare il numero di anni di servizio presi in considerazione ai fini della determinazione della percentuale dell’ultimo stipendio base che costituirà la pensione e quindi di raggiungere più rapidamente il massimale del 70% dell’ultimo stipendio base fissato all’articolo 77, secondo comma, dello Statuto. Pertanto, non se ne può dedurre una perdita dei diritti acquisiti.
42
Occorre precisare al riguardo che, sebbene la possibilità di trasferire diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione garantisca al funzionario interessato che tali diritti saranno presi in considerazione a titolo del RPIUE, tale possibilità non gli dà invece alcuna certezza che tale presa in considerazione avrà come conseguenza un aumento dell’importo della sua pensione corrispondente interamente al capitale trasferito (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea,
C‑100/22 P
,
EU:C:2023:377
, punto
69
).
43
Per quanto riguarda l’attrattiva della funzione pubblica, occorre ricordare che il trasferimento dei diritti a pensione è una facoltà concessa al funzionario, che il funzionario deve esercitare con cognizione di causa.
44
Pertanto, indipendentemente dalla questione se la normativa nazionale di cui trattasi preveda che il trasferimento dei diritti a pensione si effettui per surrogazione delle istituzioni europee in tali diritti alla data in cui il funzionario è andato in pensione o che detti diritti a pensione siano trasferiti al RPIUE alla data in cui il funzionario ha deciso di un siffatto trasferimento, questi diritti sono presi in considerazione in entrambi i casi e l’attrattiva della funzione pubblica europea non è, in entrambi i casi, affatto ostacolata.
45
Di conseguenza, il rispetto degli obiettivi perseguiti dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non richiede di prevedere il diritto di revocare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione maturati anteriormente all’entrata in servizio presso l’Unione fino alla data in cui prende effetto la surrogazione delle istituzioni europee in tali diritti.
46
Tale interpretazione non può essere diversa in considerazione del principio di leale cooperazione che trova la sua espressione nell’obbligo, previsto all’articolo 4 TUE, di agevolare l’Unione nell’adempimento dei suoi compiti.
47
Infatti, come rilevato dalla Commissione, la particolarità del presente rinvio pregiudiziale risiede nel modo in cui il Regno del Belgio ha inteso rispettare i propri obblighi con riguardo allo Statuto istituendo, con la legge del 21 maggio 1991, un meccanismo di surrogazione, mediante il quale le istituzioni europee percepiscono gli importi delle pensioni a titolo del regime nazionale dei loro funzionari in pensione, piuttosto che procedendo al trasferimento dei diritti a pensione alla data in cui tali funzionari hanno chiesto il trasferimento dei loro diritti. Tale legge ha avuto l’obiettivo di porre fine alla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione per inosservanza, da parte del Regno del Belgio, dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, procedura che ha portato alla doppia condanna del Regno del Belgio con le sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio (
137/80
,
EU:C:1981:237
) e del 3 ottobre 1989, Commissione/Belgio (
383/85
,
EU:C:1989:356
). Poiché il meccanismo di surrogazione previsto dalla legge del 21 maggio 1991 consente la conservazione effettiva dei diritti acquisiti presso il SPF dopo il loro trasferimento al RPIUE, ne consegue che il Regno del Belgio ha rispettato il principio di leale cooperazione.
48
Quanto all’argomento relativo all’arricchimento senza causa, occorre ricordare che la pensione di anzianità prevista all’articolo 77 dello Statuto è calcolata, come risulta dal primo comma di tale articolo 77 e dall’articolo 2 dell’allegato VIII dello Statuto, sulla base del numero totale di annualità maturate dal funzionario, al quale è applicata la percentuale prevista all’articolo 77, secondo comma, dello Statuto e, se del caso, nei limiti del massimale fissato da detta disposizione.
49
Tali annualità corrispondono al periodo in cui il funzionario interessato era al servizio dell’Unione e l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto conferisce al funzionario la possibilità di trasferire verso il RPIUE i diritti a pensione da lui maturati prima di entrare in servizio presso l’Unione affinché tali diritti, abbuonati da annualità corrispondenti, possano essere presi in considerazione in sede di calcolo dell’importo della pensione da concedere (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea,
C‑100/22 P
,
EU:C:2023:377
, punto
60
).
50
Occorre aggiungere che il metodo di calcolo del numero di annualità da prendere in considerazione a titolo del RPIUE, a seguito del trasferimento di diritti a pensione maturati nell’ambito di un regime nazionale, è fondato sui parametri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.
51
Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza, sebbene la possibilità di trasferire diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione offra al funzionario in questione la garanzia che tali diritti saranno presi in considerazione a titolo del RPIUE, tale possibilità non gli dà alcuna certezza che tale presa in considerazione avrà come conseguenza un aumento dell’importo della sua pensione corrispondente interamente al capitale trasferito (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea,
C‑100/22 P
,
EU:C:2023:377
, punto
69
).
52
Infatti, l’importo dei contributi versati non è connesso in modo proporzionale all’importo della pensione percepita, dato che tale importo è calcolato sulla base del numero totale di annualità contributive, comprese quelle maturate prima dell’entrata in servizio presso le istituzioni europee, alle quali viene applicata una percentuale e, se del caso, entro il limite di un massimale, conformemente all’articolo 77 dello Statuto (sentenza del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento,
C‑32/24 P
,
EU:C:2025:118
, punto
50
). Infatti, il RPIUE è organizzato sulla base del principio di solidarietà e non è concepito nel senso che la pensione percepita da un funzionario o da un agente corrisponda esattamente all’importo dei contributi a tale regime.
53
A tal riguardo, non si può ritenere che il meccanismo di surrogazione a favore del RPIUE, previsto dalla legge del 21 maggio 1991, comporti un arricchimento senza causa delle istituzioni europee riconducibile alla semplice circostanza che i diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso un’istituzione dell’Unione sono trasferiti al RPIUE sotto forma di pagamenti rateizzati piuttosto che sotto forma di capitale al momento della decisione da parte del funzionario di trasferire i suoi diritti a pensione. Tale circostanza non incide sui diritti pensionistici del ricorrente e sul calcolo della pensione che gli viene versata dal RPIUE.
54
Occorre inoltre precisare che la sentenza del 10 novembre 1999, Kristensen e a./Consiglio (
T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 e T‑118/98
,
EU:T:1999:289
), invocata dal giudice del rinvio, riguarda una questione diversa da quella che si pone nel caso di specie. Infatti, tale sentenza riguardava le disposizioni generali di esecuzione adottate dal Consiglio dell’Unione europea, secondo le quali il numero di annualità da prendere in considerazione per la determinazione della pensione di anzianità era calcolato sulla base della totalità dell’importo trasferito, senza che tale numero potesse superare il numero di anni durante i quali l’interessato era stato iscritto ad altri regimi pensionistici prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Nella causa sfociata in tale sentenza, che riguardava un funzionario del Consiglio, il numero di annualità da prendere in considerazione per il periodo anteriore all’entrata in servizio sulla base del capitale trasferito era stato limitato, conformemente alle disposizioni generali di esecuzione adottate da tale istituzione, al numero di anni durante i quali l’interessato era stato iscritto ad altri regimi pensionistici prima della sua entrata in servizio presso l’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea,
C‑100/22 P
,
EU:C:2023:377
, punto
70
). Orbene, nel procedimento principale, i diritti a pensione oggetto del trasferimento sono stati presi in considerazione nella loro totalità. La stessa sentenza del Tribunale non è pertanto pertinente ai fini della risposta da dare alla questione sollevata.
55
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale è irrevocabile la decisione del funzionario dell’Unione di trasferire al RPIUE i propri diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione, qualora tale normativa preveda non già il trasferimento effettivo di tali diritti a pensione alla data di tale decisione, bensì detto trasferimento per surrogazione delle istituzioni dell’Unione in tali diritti maturati a partire dalla data in cui il funzionario può aver diritto alla pensione, purché i diritti a pensione trasferiti siano effettivamente presi in considerazione nel calcolo dell’importo della pensione concessa.
Sulle spese
56
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 del Consiglio, del 2 marzo 1992, e il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale è irrevocabile la decisione del funzionario dell’Unione europea di trasferire al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea i propri diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione, qualora tale normativa preveda non già il trasferimento effettivo di tali diritti a pensione alla data di tale decisione, bensì detto trasferimento per surrogazione delle istituzioni dell’Unione in tali diritti maturati a partire dalla data in cui il funzionario può aver diritto alla pensione, purché i diritti a pensione trasferiti siano effettivamente presi in considerazione nel calcolo dell’importo della pensione concessa.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.