CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 1.200 C di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce, con unico motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello della pena inflitta, con mancata esclusione della recidiva o bilanciamento della stessa in termini di subvalenza rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche, nonché per il diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve; Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di richieste inerenti il trattamento punitivo, già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale e da questa disattese con corretti argomenti giuridici e congrua motivazione - che, contrariamente a quanto si allega nel generico ricorso, che non si confronta con le argomentazioni svolte, risponde ai motivi di doglianza proposti dall'appellante - a cui nulla deve aggiungersi in questa sede, stante la natura di giudizio di merito non illogicamente argomentato e non inficiato dalle generiche doglianze critiche svolte in ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio