CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 25022/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto E' stata impugnata con ricorso per cassazione, ai sensi dell'ad. 37 comma 2 D. Lgs. n. 274 del 2000, la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'ad. 612 cod. pen., ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] e lo ha contestualmente condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso si è affidato ad un unico motivo, fondato sul richiamo del vizio di cui all'ad. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché il giudice di pace, che non ha neppure proceduto all'assunzione delle prove, ha condannato il ricorrente alle spese e al risarcimento del danno a favore della parte civile in assenza di una condanna e dell'accertamento di responsabilità dell'imputato, beneficiato dell'estinzione del reato per prescrizione. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili. 3.La difesa dell'imputato ha inoltrato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e la decisione oggetto del ricorso deve essere annullata senza rinvio, perché consistente in un provvedimento non consentito dalla legge, ai sensi dell'ad. 620 lett. d) cod. proc. pen.. 1.La sentenza è, infatti, errata - come dedotto nel primo e unico motivo - nella parte in cui ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa e al risarcimento del danno in forma generica, in favore della parte civile costituita, pur in assenza di una sentenza di condanna agli effetti penali ed avendo, anzi, dichiarato la prescrizione del reato nel corso del dibattimento finanche senza procedere all'acquisizione delle prove, pertanto in totale assenza di un accertamento di responsabilità. Invero, nel caso in esame non viene in rilievo la norma di cui all'ad 578 c.p.p., che presuppone la condanna già intervenuta alle restituzioni o al risarcimento del danno in primo grado, come si desume chiaramente dal tenore testuale della disposizione e dal suo inserimento nel libro delle impugnazioni, situazione processuale non riscontrabile nella fattispecie, poiché il Giudice di pace ha rilevato, già nella fase dibattimentale del processo da celebrare innanzi a sé, la maturazione del termine prescrizionale. Peraltro, la condanna alle spese è sempre fondata sul principio della soccombenza dell'imputato, in analogia a quanto disposto dall'art 92 c.p.c. (cfr. per il principio espresso sez. 5, n. 28569 del 23/02/2017, Giolo, Rv. 270239; Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998 Ud. (dep. 24/09/1998) Rv. 211191; Sez. 6, Sentenza n. 9081 del 21/02/2013 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 255054, con riferimento ai poteri del Giudice di appello). Né avrebbe potuto, il giudice di pace, condannare l'imputato a risarcire il danno alla parte civile, poiché l'art. 538 comma 1 del codice di rito stabilisce espressamente che la decisione sulla domanda di risarcimento, proposta ai sensi degli artt. 74 e segg. cod. proc. pen., consegua soltanto alla pronuncia di una sentenza di condanna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Così deciso in Roma, il 03/04/2024 Il consig