Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16684/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom-bardia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ri-corso.1.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar-dia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019, veniva rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.339/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Varese cheaveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l'atto di con-testazione di violazioni e irrogazione sanzioni n.30076/RU e l’atto diconfisca n.3077/RU emessi il 6.10.2016.2.

Gli atti impugnati venivano originati da un controllo su bolla doga-nale presso magazzino di temporanea custodia, da cui emergeva l’im-portazione di merce di contenuto difforme dal dichiarato, nella speciedue orologi preziosi in luogo di manometri a spirale e membrana ma-nometrica metallica, con conseguente contestazione di tentato con-trabbando.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/20263.

Il contribuente si avvaleva della definizione agevolata di cuiall’art.16, comma 3, del d.lgs. n.472/97 pagando un terzo della san-zione irrogata, ritenendo che il venir meno delle sanzioni determinasseanche il venir meno della confisca disposta ex art.301 T.U.L.D., qualesanzione accessoria del tributo evaso che invece veniva confermatadall’Amministrazione finanziaria.4.

Il giudice di prime cure non accoglieva l’eccezione preliminaredell’Agenzia secondo la quale la definizione agevolata era alternativaal ricorso con conseguente cessazione della materia del contendere,ma riteneva che la confisca ex art.301 fosse obbligatoria, sopravvi-vesse alla definizione agevolata e trovasse applicazione anche nel casodi reato depenalizzato quale era quello di specie, rigettando il ricorsointroduttivo.5.

L’ esito decisorio veniva condiviso dal giudice d’appello, il quale con-siderava legittima la confisca amministrativa in forza dell’art.20comma 3 del d.lgs. n.689/81, qualificando la fattispecie come illecitoamministrativo e non come reato, in quanto i diritti di confine evasierano inferiori alla soglia di euro 3.996,96.6.

Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidatoad un unico motivo, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ.,cui resiste l’Agenzia con controricorso.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatto storico decisivo - e in una certa misura omessapronuncia - circa la rilevante questione riguardante l’avvenuta defini-zione del contenzioso tributario insorto tra le parti ai sensi degli artt.16Numero registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026e 17 del d.lgs. n.472/1997.

Nella memoria illustrativa parte contri-buente ripropone le questioni fattuali alla base della controversia, se-condo cui il pagamento dell’importo di euro 2.284,86 a titolo di defini-zione agevolata da parte del ricorrente avrebbe prodotto l'estinzionedel rapporto obbligatorio sorto tra le parti in lite.2.

Va anche dato atto che l’Agenzia controricorrente eccepisce in viapreliminare l’inammissibilità della censura, profilo scrutinabile unita-mente alla delibazione della questione.2.1 La doglianza, che deduce un vizio motivazionale, è affetta da con-correnti profili di inammissibilità e di infondatezza.Innanzitutto, con riferimento alla parte del motivo in cui si denunciaun’omessa pronuncia, il mezzo non individua il pertinente paradigmaimpugnatorio, costituito dal n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc.civ. e, comunque, il profilo di doglianza non può trovare ingresso.

In-fatti, la CTR a pag.2 della sentenza individua esattamente la questionedecisiva («il ricorrente si avvaleva della definizione agevolata pagandola somma di euro 2.276,11 pari ad un terzo della sanzione irrogata conl’atto n.30076/RU sostenendo che la definizione agevolata impediscel’irrogazione delle sanzioni accessorie quali la confisca») ed esprimeuna ratio decidendi che chiaramente ritiene che la confisca sopravvivaalla definizione agevolata intrapresa.3.

Il fatto, inoltre, è stato valutato dal giudice nei termini suddetti e,conseguentemente, trova applicazione la preclusione della “doppiaconforme”, con riferimento al paradigma del prospettato vizio motiva-zionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contri-buente sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art.348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at-tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato ilcollocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo-sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n.5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’ap-pello sono state tra loro diverse.4.

Il motivo, in disparte dei profili di inammissibilità sopra esposti, èinoltre anche infondato, sia pure con correzione della motivazione exart.384 u.c. cod. proc. civ., nei termini che seguono.4.1. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che è recentemente intervenuta la Corte aSezioni Unite (nn. 18284 e 18286 del 2024) a chiarire la perdurantevigenza dell’art. 301, TULD (oggi sostituito dall’art. 94 Allegato 1) ald.lgs. 26.9.2024, n. 141), nonostante la depenalizzazione operatadall’art. 1, comma 1, d.lgs. 8/2016.In materia di pagamento dei diritti di confine il legislatore ha infattiprevisto una ipotesi speciale di confisca con l'art. 301 TULD e le SezioniUnite nelle sentenze da ultimo citate hanno chiarito che «la confisca exart. 301 TULD ha natura di misura di sicurezza, con una finalità special-preventiva finalizzata, tramite l’ablazione del bene, da un lato a neu-tralizzare l’attrattiva alla realizzazione dell’illecito ove lo stesso fosselasciato nella disponibilità del contravventore e, dall’altro, a recuperareall’erario, nella misura più celere e massima, il tributo dovuto».5.

Rispetto alla confisca penale ex art. 240 c.p., infatti, la norma di-spone che la confisca è obbligatoria anche per le cose che servirono ofurono destinate a commettere il reato, estendendo così la presunzionedi pericolosità anche nei confronti di esse, nonché di quelle che ne sonol'oggetto ovvero il prodotto ed il profitto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/20266.

Ancor più incisivo è il raffronto con la confisca-sanzione amministra-tiva di cui all'art. 20, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689,a norma del quale le autorità stesse possono disporre la confisca am-ministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commetterela violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono ilprodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle per-sone cui è ingiunto il pagamento, di cui va rimarcata la mera facoltati-vità del provvedimento e il più limitato ambito delle cose (“prodotto”)suscettibili di ablazione.7.

Le Sezioni unite hanno anche chiarito che «La maggiore afflittivitàdella confisca doganale si giustifica per la necessità di una tutela rigo-rosa ed efficace in ragione della delicatezza degli interessi protetti, giàindividuati “nella lesione di primari interessi finanziari dello Stato … peril passaggio clandestino o fraudolento, attraverso la linea doganale,delle merci soggette a diritto di confine” (Corte cost., sentenza n. 5 del1977) ed ora, ancor più, di beni giuridici di rilevanza unionale poiché idazi costituiscono un’entrata propria (e di rilievo significativo)dell’Unione, che esercita una competenza esclusiva» (Sez.

Un. ult.cit.), da cui l’esigenza di predisporre un adeguato apparato sanziona-torio (CGUE, 29 aprile 2010, C-230/08, [OSCURATO:PERSONA] o.g.

Logistik).8.

Inoltre, l'istituto della confisca doganale deve essere coordinato, perquanto riguarda i dazi, con le regole del codice doganale, poiché laconfisca costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione doganaleferma la persistenza delle sanzioni.Va al proposito rimarcato che l'art. 337 del r.d. 13 febbraio 1896, n.65, tuttora vigente, consente di riscattare il bene confiscato, attri-buendo all'autorità doganale la facoltà di restituire al contravventore lecose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe e alle spese,ne paghi subito il valore proprio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che le sanzioniamministrative previste per la violazione di norme tributarie sono lasanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di de-naro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’art. 21, che possono essereirrogate solo nei casi espressamente previsti, e tra esse non è com-presa la confisca.9.

Pertanto, il richiamo dell'art. 16, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.n. 472/1997 alle sanzioni accessorie previste dall'art. 21 del medesimod.lgs. n. 472/1997 non può ritenersi esteso alla confisca, che non ècontemplata dalla norma richiamata (v.

Cass. n. 6614 del 2025).Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi anche l’infondatezzadel motivo laddove comprende la confisca tra le sanzioni amministra-tive accessorie in senso proprio.Di conseguenza, sia pure con la diversa motivazione sopra esposta, ladecisione impugnata merita conferma laddove ritiene non definibile lalite riferita alla confisca dei beni disposta ai sensi dell’art. 301 TULD.10.

In conclusione il ricorso è rigettato e le spese di lite seguono lasoccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026Il Relatore est.

La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom-bardia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ri-corso.1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar-dia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019, veniva rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.339/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Varese cheaveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l'atto di con-testazione di violazioni e irrogazione sanzioni n.30076/RU e l’atto diconfisca n.3077/RU emessi il 6.10.2016.2. Gli atti impugnati venivano originati da un controllo su bolla doga-nale presso magazzino di temporanea custodia, da cui emergeva l’im-portazione di merce di contenuto difforme dal dichiarato, nella speciedue orologi preziosi in luogo di manometri a spirale e membrana ma-nometrica metallica, con conseguente contestazione di tentato con-trabbando.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/20263. Il contribuente si avvaleva della definizione agevolata di cuiall’art.16, comma 3, del d.lgs. n.472/97 pagando un terzo della san-zione irrogata, ritenendo che il venir meno delle sanzioni determinasseanche il venir meno della confisca disposta ex art.301 T.U.L.D., qualesanzione accessoria del tributo evaso che invece veniva confermatadall’Amministrazione finanziaria.4. Il giudice di prime cure non accoglieva l’eccezione preliminaredell’Agenzia secondo la quale la definizione agevolata era alternativaal ricorso con conseguente cessazione della materia del contendere,ma riteneva che la confisca ex art.301 fosse obbligatoria, sopravvi-vesse alla definizione agevolata e trovasse applicazione anche nel casodi reato depenalizzato quale era quello di specie, rigettando il ricorsointroduttivo.5. L’ esito decisorio veniva condiviso dal giudice d’appello, il quale con-siderava legittima la confisca amministrativa in forza dell’art.20comma 3 del d.lgs. n.689/81, qualificando la fattispecie come illecitoamministrativo e non come reato, in quanto i diritti di confine evasierano inferiori alla soglia di euro 3.996,96.6. Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidatoad un unico motivo, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ.,cui resiste l’Agenzia con controricorso.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatto storico decisivo - e in una certa misura omessapronuncia - circa la rilevante questione riguardante l’avvenuta defini-zione del contenzioso tributario insorto tra le parti ai sensi degli artt.16Numero registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026e 17 del d.lgs. n.472/1997. Nella memoria illustrativa parte contri-buente ripropone le questioni fattuali alla base della controversia, se-condo cui il pagamento dell’importo di euro 2.284,86 a titolo di defini-zione agevolata da parte del ricorrente avrebbe prodotto l'estinzionedel rapporto obbligatorio sorto tra le parti in lite.2. Va anche dato atto che l’Agenzia controricorrente eccepisce in viapreliminare l’inammissibilità della censura, profilo scrutinabile unita-mente alla delibazione della questione.2.1 La doglianza, che deduce un vizio motivazionale, è affetta da con-correnti profili di inammissibilità e di infondatezza.Innanzitutto, con riferimento alla parte del motivo in cui si denunciaun’omessa pronuncia, il mezzo non individua il pertinente paradigmaimpugnatorio, costituito dal n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc.civ. e, comunque, il profilo di doglianza non può trovare ingresso. In-fatti, la CTR a pag.2 della sentenza individua esattamente la questionedecisiva («il ricorrente si avvaleva della definizione agevolata pagandola somma di euro 2.276,11 pari ad un terzo della sanzione irrogata conl’atto n.30076/RU sostenendo che la definizione agevolata impediscel’irrogazione delle sanzioni accessorie quali la confisca») ed esprimeuna ratio decidendi che chiaramente ritiene che la confisca sopravvivaalla definizione agevolata intrapresa.3. Il fatto, inoltre, è stato valutato dal giudice nei termini suddetti e,conseguentemente, trova applicazione la preclusione della “doppiaconforme”, con riferimento al paradigma del prospettato vizio motiva-zionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contri-buente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art.348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at-tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato ilcollocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo-sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n.5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’ap-pello sono state tra loro diverse.4. Il motivo, in disparte dei profili di inammissibilità sopra esposti, èinoltre anche infondato, sia pure con correzione della motivazione exart.384 u.c. cod. proc. civ., nei termini che seguono.4.1. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che è recentemente intervenuta la Corte aSezioni Unite (nn. 18284 e 18286 del 2024) a chiarire la perdurantevigenza dell’art. 301, TULD (oggi sostituito dall’art. 94 Allegato 1) ald.lgs. 26.9.2024, n. 141), nonostante la depenalizzazione operatadall’art. 1, comma 1, d.lgs. 8/2016.In materia di pagamento dei diritti di confine il legislatore ha infattiprevisto una ipotesi speciale di confisca con l'art. 301 TULD e le SezioniUnite nelle sentenze da ultimo citate hanno chiarito che «la confisca exart. 301 TULD ha natura di misura di sicurezza, con una finalità special-preventiva finalizzata, tramite l’ablazione del bene, da un lato a neu-tralizzare l’attrattiva alla realizzazione dell’illecito ove lo stesso fosselasciato nella disponibilità del contravventore e, dall’altro, a recuperareall’erario, nella misura più celere e massima, il tributo dovuto».5. Rispetto alla confisca penale ex art. 240 c.p., infatti, la norma di-spone che la confisca è obbligatoria anche per le cose che servirono ofurono destinate a commettere il reato, estendendo così la presunzionedi pericolosità anche nei confronti di esse, nonché di quelle che ne sonol'oggetto ovvero il prodotto ed il profitto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/20266. Ancor più incisivo è il raffronto con la confisca-sanzione amministra-tiva di cui all'art. 20, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689,a norma del quale le autorità stesse possono disporre la confisca am-ministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commetterela violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono ilprodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle per-sone cui è ingiunto il pagamento, di cui va rimarcata la mera facoltati-vità del provvedimento e il più limitato ambito delle cose (“prodotto”)suscettibili di ablazione.7. Le Sezioni unite hanno anche chiarito che «La maggiore afflittivitàdella confisca doganale si giustifica per la necessità di una tutela rigo-rosa ed efficace in ragione della delicatezza degli interessi protetti, giàindividuati “nella lesione di primari interessi finanziari dello Stato … peril passaggio clandestino o fraudolento, attraverso la linea doganale,delle merci soggette a diritto di confine” (Corte cost., sentenza n. 5 del1977) ed ora, ancor più, di beni giuridici di rilevanza unionale poiché idazi costituiscono un’entrata propria (e di rilievo significativo)dell’Unione, che esercita una competenza esclusiva» (Sez. Un. ult.cit.), da cui l’esigenza di predisporre un adeguato apparato sanziona-torio (CGUE, 29 aprile 2010, C-230/08, [OSCURATO:PERSONA] o.g. Logistik).8. Inoltre, l'istituto della confisca doganale deve essere coordinato, perquanto riguarda i dazi, con le regole del codice doganale, poiché laconfisca costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione doganaleferma la persistenza delle sanzioni.Va al proposito rimarcato che l'art. 337 del r.d. 13 febbraio 1896, n.65, tuttora vigente, consente di riscattare il bene confiscato, attri-buendo all'autorità doganale la facoltà di restituire al contravventore lecose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe e alle spese,ne paghi subito il valore proprio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che le sanzioniamministrative previste per la violazione di norme tributarie sono lasanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di de-naro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’art. 21, che possono essereirrogate solo nei casi espressamente previsti, e tra esse non è com-presa la confisca.9. Pertanto, il richiamo dell'art. 16, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.n. 472/1997 alle sanzioni accessorie previste dall'art. 21 del medesimod.lgs. n. 472/1997 non può ritenersi esteso alla confisca, che non ècontemplata dalla norma richiamata (v. Cass. n. 6614 del 2025).Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi anche l’infondatezzadel motivo laddove comprende la confisca tra le sanzioni amministra-tive accessorie in senso proprio.Di conseguenza, sia pure con la diversa motivazione sopra esposta, ladecisione impugnata merita conferma laddove ritiene non definibile lalite riferita alla confisca dei beni disposta ai sensi dell’art. 301 TULD.10. In conclusione il ricorso è rigettato e le spese di lite seguono lasoccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5406/2020Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 16684/2026Data pubblicazione 28/05/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026Il Relatore est. La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA]