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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01566/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 30633_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione (si censura l'impugnata sentenza sostenendo che, in ragione della quantità di stupefacente accertato dalla polizia giudiziaria e delle modalità della custodia, lo stesso non appariva univocamente destinato alla cessione a terzi, trattandosi di quantitativo legittimamente detenibile per uso personale; anche la condotta processuale assunta dal ricorrente contribuirebbe ad escludere la destinazione a terzi di tale stupefacente, avendo lo stesso dichiarato, nel corso del giudizio, di farne un uso personale insieme al suo complice; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla

I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p< processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 30633_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione (si censura l'impugnata sentenza sostenendo che, in ragione della quantità di stupefacente accertato dalla polizia giudiziaria e delle modalità della custodia, lo stesso non appariva univocamente destinato alla cessione a terzi, trattandosi di quantitativo legittimamente detenibile per uso personale; anche la condotta processuale assunta dal ricorrente contribuirebbe ad escludere la destinazione a terzi di tale stupefacente, avendo lo stesso dichiarato, nel corso del giudizio, di farne un uso personale insieme al suo complice; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p< processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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