CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto incentrato su temi non specificamente dedotti nel giudizio di appello (il dolo e la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) e comunque oggetto di doglianze assertivamente formulate; Ritenuto che il secondo motivo, ancora riguardante la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è genericamente proposto, limitandosi a segnalare / l'irrogazione di una pena pari al minimo ma senza soffermarsi sugli elementi che integrano l'ipotesi invocata, ferma restando l'inapplicabilità di una pena inferiore; Ritenuto dunque che il ricorso è inamnniissibile, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti 3i pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme