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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31875/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MIRANDAche ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnato provvedimento, in parziale accoglimento dell’appelloproposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione del giudice per le indaginipreliminari, di rigetto dell’istanza cautelare, il Tribunale di Torino disponeva lamisura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per unarapina pluriaggravata commessa in concorso con altri soggetti, tutti attinti inprecedenza da misura cautelare personale.2.

L’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso percassazione, lamentando:- carenza di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità intrinseca edestrinseca delle dichiarazioni dei chiamanti in correità;- violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulla valutazione deiriscontri estrinseci;- violazione del giudicato cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamenteinfondati.2.

Occorre innanzi tutto ricordare quali siano, in Cassazione, i limiti delgiudizio sulla valutazione indiziaria compiuta dal giudice a quo nel pronunciarel’ordinanza impugnata, dato che nel presente giudizio si contesta, tanto con ilprimo quanto nel secondo motivo, l’esito di detta valutazione.

Secondo lacostante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminatedal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016,Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400 - 01).Nel caso specifico, si denuncia la ‘carenza’ della motivazione sulla credibilitàdei chiamanti in correità, aggredendo, in altre parole, l’esito della comparazioneeffettuata dal tribunale sul valore da assegnare agli elementi fattuali (quelli giàoggetto delle decisioni del g.i.p. e le acquisizioni successive) e sullacomparazione tra gli stessi.Siamo quindi nell’ambito del giudizio di merito, per di più criticato senza fareriferimento ai soli criteri ammissibili in tema di vizi di motivazione, cioè lacontraddittorietà e la manifesta illogicità (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).Infatti, l’argomento principe, addotto per ‘forzare’ la tenuta probatoria delledichiarazioni rese in incidente probatorio da Jovanovic ed Esposito si risolve nellaformulazione dell’ipotesi del vantaggio personale, nella prospettiva cautelare oall’esito del giudizio, cioè delle dichiarazioni rese da parte dei due correi al fine diottenere una misura cautelare più favorevole o un trattamento sanzionatorio piùmite.

È chiaro che quella ventilata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non è altro che unaversione alternativa dei fatti, un argumentum ad suspicionem privo perdefinizione di forza sradicante dell’indizio che intende contestare, esulando, comedetto sopra, dal perimetro del giudizio per cassazione l’esame di mere alternativeargomentative, concettualmente valide, ma non rivelatrici della manifestaillogicità della motivazione.

E poiché non risulta manifestamente illogica ladeduzione della responsabilità dell’indagato dalle dichiarazioni congiunte dei duecorrei, in unione con gli ulteriori tasselli dimostrativi indicati nell’ordinanza, ilmotivo si rivela manifestamente infondato.Infine, rimane sempre valido il principio affermato da Sez. 6, n. 48320 del12/04/2022, PMT c. [OSCURATO:PERSONA]. 284074 – 02) per cui in tema di criteri divalutazione della chiamata in correità, va distinto il generico interesse acollaborare, che può animare utilitaristicamente ogni collaborante in ragionedella possibilità di fruire dei benefici di legge, e non ne inficia la credibilità, inmancanza quantomeno di serie allegazioni contrarie, dall'interesse concreto arendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate - per malanimo, astio, rancore,intese collusive o altro - tale da rendere legittimo il sospetto concreto diinattendibilità delle propalazioni accusatorie.

Nel caso concreto, come visto, nonsi va oltre l’allegazione di una finalità utilitaristica, priva di ulteriorespecificazione ed insufficiente, quindi a dar vita ad un sospetto di interessecontrario all’indagato, o di intenzionalità calunniosa, da parte dei dichiaranti.3.

Altrettanto infondati, in maniera manifesta, sono gli ulteriori due motivi,che contestano rispettivamente l’utilizzabilità degli elementi di riscontro indicatidal Tribunale per ‘convalidare’ le dichiarazioni dei correi e che lamentano, inrelazione a tali elementi, la violazione del giudicato, in quanto già esaminati eritenuti insufficienti dal giudice per le indagini preliminari.Incominciando dal secondo motivo, in verità appena abbozzato e, per ciòsolo, radicalmente generico, è sufficiente osservare che il giudicato cautelare èuna forma di preclusione che interviene all'esito del procedimento diimpugnazione, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosagiudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioniesplicitamente o implicitamente dedotte (cfr. Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2001,dep. 2002, Librato, Rv. 235908 - 01).

Nel caso concreto, quindi, fanno difetto idue presupposti fondamentali, vale a dire la definitività della procedura e lalimitazione allo stato degli atti, superata, quest’ultima, dagli elementi probatorisopravvenuti forniti dalle dichiarazioni dei correi.Quanto al tema dei riscontri, trattato nel secondo motivo, è bene innanzitutto evidenziare che le due dichiarazioni rese dai correi si sostengonoreciprocamente (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv.286327 – 01) ed introducono comuni elementi di novità (es.: la fornitura delborsone con cambio di indumenti o i ‘citofoni’ da parte del [OSCURATO:PERSONA]).Sulla necessaria posteriorità dei dati di riscontro, è sufficiente aggiungereche essa non è richiesta dalla legge, nell’interpretazione comune delladisposizione che richiede solamente la valutazione “unitamente agli altri elementidi prova che ne confermano l'attendibilità”.

In via giurisprudenziale, si èulteriormente evidenziata la necessaria indipendenza della fonte di riscontro, chenon può, ad evitare ‘circolarità probatorie’, provenire dallo stesso dichiarante,nemmeno mediatamente.

Nel caso in oggetto, tale pericolo non si corre, avendol’attività di indagine già fornito indipendentemente gli elementi poi utilizzati per ilriscontro.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione conseguealtresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttoredell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartellapersonale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MIRANDAche ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnato provvedimento, in parziale accoglimento dell’appelloproposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione del giudice per le indaginipreliminari, di rigetto dell’istanza cautelare, il Tribunale di Torino disponeva lamisura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per unarapina pluriaggravata commessa in concorso con altri soggetti, tutti attinti inprecedenza da misura cautelare personale.2. L’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso percassazione, lamentando:- carenza di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità intrinseca edestrinseca delle dichiarazioni dei chiamanti in correità;- violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulla valutazione deiriscontri estrinseci;- violazione del giudicato cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamenteinfondati.2. Occorre innanzi tutto ricordare quali siano, in Cassazione, i limiti delgiudizio sulla valutazione indiziaria compiuta dal giudice a quo nel pronunciarel’ordinanza impugnata, dato che nel presente giudizio si contesta, tanto con ilprimo quanto nel secondo motivo, l’esito di detta valutazione. Secondo lacostante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminatedal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016,Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400 - 01).Nel caso specifico, si denuncia la ‘carenza’ della motivazione sulla credibilitàdei chiamanti in correità, aggredendo, in altre parole, l’esito della comparazioneeffettuata dal tribunale sul valore da assegnare agli elementi fattuali (quelli giàoggetto delle decisioni del g.i.p. e le acquisizioni successive) e sullacomparazione tra gli stessi.Siamo quindi nell’ambito del giudizio di merito, per di più criticato senza fareriferimento ai soli criteri ammissibili in tema di vizi di motivazione, cioè lacontraddittorietà e la manifesta illogicità (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).Infatti, l’argomento principe, addotto per ‘forzare’ la tenuta probatoria delledichiarazioni rese in incidente probatorio da Jovanovic ed Esposito si risolve nellaformulazione dell’ipotesi del vantaggio personale, nella prospettiva cautelare oall’esito del giudizio, cioè delle dichiarazioni rese da parte dei due correi al fine diottenere una misura cautelare più favorevole o un trattamento sanzionatorio piùmite. È chiaro che quella ventilata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non è altro che unaversione alternativa dei fatti, un argumentum ad suspicionem privo perdefinizione di forza sradicante dell’indizio che intende contestare, esulando, comedetto sopra, dal perimetro del giudizio per cassazione l’esame di mere alternativeargomentative, concettualmente valide, ma non rivelatrici della manifestaillogicità della motivazione. E poiché non risulta manifestamente illogica ladeduzione della responsabilità dell’indagato dalle dichiarazioni congiunte dei duecorrei, in unione con gli ulteriori tasselli dimostrativi indicati nell’ordinanza, ilmotivo si rivela manifestamente infondato.Infine, rimane sempre valido il principio affermato da Sez. 6, n. 48320 del12/04/2022, PMT c. [OSCURATO:PERSONA]. 284074 – 02) per cui in tema di criteri divalutazione della chiamata in correità, va distinto il generico interesse acollaborare, che può animare utilitaristicamente ogni collaborante in ragionedella possibilità di fruire dei benefici di legge, e non ne inficia la credibilità, inmancanza quantomeno di serie allegazioni contrarie, dall'interesse concreto arendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate - per malanimo, astio, rancore,intese collusive o altro - tale da rendere legittimo il sospetto concreto diinattendibilità delle propalazioni accusatorie. Nel caso concreto, come visto, nonsi va oltre l’allegazione di una finalità utilitaristica, priva di ulteriorespecificazione ed insufficiente, quindi a dar vita ad un sospetto di interessecontrario all’indagato, o di intenzionalità calunniosa, da parte dei dichiaranti.3. Altrettanto infondati, in maniera manifesta, sono gli ulteriori due motivi,che contestano rispettivamente l’utilizzabilità degli elementi di riscontro indicatidal Tribunale per ‘convalidare’ le dichiarazioni dei correi e che lamentano, inrelazione a tali elementi, la violazione del giudicato, in quanto già esaminati eritenuti insufficienti dal giudice per le indagini preliminari.Incominciando dal secondo motivo, in verità appena abbozzato e, per ciòsolo, radicalmente generico, è sufficiente osservare che il giudicato cautelare èuna forma di preclusione che interviene all'esito del procedimento diimpugnazione, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosagiudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioniesplicitamente o implicitamente dedotte (cfr. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2001,dep. 2002, Librato, Rv. 235908 - 01). Nel caso concreto, quindi, fanno difetto idue presupposti fondamentali, vale a dire la definitività della procedura e lalimitazione allo stato degli atti, superata, quest’ultima, dagli elementi probatorisopravvenuti forniti dalle dichiarazioni dei correi.Quanto al tema dei riscontri, trattato nel secondo motivo, è bene innanzitutto evidenziare che le due dichiarazioni rese dai correi si sostengonoreciprocamente (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv.286327 – 01) ed introducono comuni elementi di novità (es.: la fornitura delborsone con cambio di indumenti o i ‘citofoni’ da parte del [OSCURATO:PERSONA]).Sulla necessaria posteriorità dei dati di riscontro, è sufficiente aggiungereche essa non è richiesta dalla legge, nell’interpretazione comune delladisposizione che richiede solamente la valutazione “unitamente agli altri elementidi prova che ne confermano l'attendibilità”. In via giurisprudenziale, si èulteriormente evidenziata la necessaria indipendenza della fonte di riscontro, chenon può, ad evitare ‘circolarità probatorie’, provenire dallo stesso dichiarante,nemmeno mediatamente. Nel caso in oggetto, tale pericolo non si corre, avendol’attività di indagine già fornito indipendentemente gli elementi poi utilizzati per ilriscontro.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione conseguealtresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttoredell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartellapersonale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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