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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27303/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Con sentenza del 22.6.2005, il TAR Molise, ritenuta la propria giurisdizione, ha rilevato che nell’ambito della procedura per la copertura di un posto da “coadiutore amministrativo”, l’ARPA Molise aveva illegittimamente effettuato una valutazione comparativa, in violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 ed ha ritenuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’assunzione ed ha annullato la graduatoria.

In riforma di tale sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Il Tribunale di Isernia ha rigettato le domande proposte dalla Apollonio, volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva espletata, la disapplicazione degli atti amministrativi della Commissione, della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999 in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego e del provvedimento di assunzione della controinteressata, nonché l’accertamento del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato dalla data di espletamento della procedura o da quella di assunzione di [OSCURATO:PERSONA], e la condanna dell’ARPA ad effettuare la procedura secondo i criteri di legge.

3. La Corte di Appello di Campobasso ha rigettato il gravame proposto dalla Apollonio.4.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’ARPA, in relazione alla richiesta di avviamento di un disabile con chiamata nominativa del 29.10.2004 ed in attuazione della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11della legge n. 68/1999 in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso, aveva correttamente invitato il Centro per l’impiego di Isernia a trasmettere l’elenco dei candidati selezionati, per consentire all’Agenzia di procedere alla verifica documentale dei requisiti professionali richiesti e alla valutazione dei soggetti segnalati.

5. Secondo il giudice di appello, anche a voler ritenere applicabile l’art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 (che non prevedeva la chiamata nominativa prevista dalle convenzioni ex art.11 legge 68/1999, entrata in vigore successivamente), la selezione effettuata dall’ARPA non era stata effettuata in contrasto con tale disposizione.

6. La Corte territoriale, condividendo il rilievo del primo giudice, ha ad ogni buon fine evidenziato che la Apollonio era risultata inidonea ed ha osservatoche la medesima non aveva pertanto conseguito il diritto ad essere avviata al lavoro; ha sul punto rilevato l’erroneità della decisione del TAR Molise nella parte in cui aveva fatto riferimento al giudizio di idoneità della Apollonio.

7. Ha altresì condiviso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la disapplicazione della convenzione intercorsa tra ARPA Molise e la Provincia di Campobasso, in quanto era inidonea ad incidere su un diritto soggettivo.

8. Ha aggiunto che il parere della Commissione ex art. 6 del d. lgs. n. 469/1997 era stato espresso sullo schema di convenzione tipo di cui all’art. 11 legge n. 68/1999, il quale aveva previsto che le mansioni attribuite al lavoratore disabile dovessero essere specificate solo nelle convenzioni integrative, mentre l’indicazione dei criteri in base ai quali si sarebbe dovuto procedere per chiamata numerica o nominativa non era richiesta dalla legge.

9. Ha infine evidenziato che la prima richiesta di avviamento proveniente dall’ARPA, con chiamata numerica, aveva riguardato la copertura di un posto da autista, figura professionale maggiormente compatibile con la chiamata numerica.10.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

11. ARPA Molise ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

12. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge 68/1999, dell’art. 35 d. lgs. n. 165/2001 e delle normative generali in materia di espletamento delle procedure concorsuali, nonché dell’art. 15 legge n. 300/1970, ai sensi dell’art. 360 n. 3, comma primo,cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la procedura espletata dall’ARPA Molise per l’avviamento al lavoro del lavoratore invalido, nonché la convenzione stipulata in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso.

Sostiene che la regola generale per le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni pubbliche è quella della chiamata numerica e deduce la genericità della convenzione del 15.10.2004 stipulata ai sensi dell’art. 11 legge n. 68/1999 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso per l’avviamento di due disabili; evidenzia che tale convenzione aveva previsto l’assunzione con chiamata nominativa per il 50% dei posti messi a concorso e la chiamata numerica per il restante 50%, senza tuttavia stabilire alcun criterio per l’applicazione delle suddette modalità.

Lamenta la mancata motivazione della convenzione, in violazione dell’art. 11 legge 68/1999, nonché degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990.

Critica la sentenza impugnata per avere apoditticamente assunto che la chiamata numerica presso il Centro dell’impiego di Campobasso aveva riguardato il diverso profilo professionale di autista, senza alcun riscontro negli atti di causa.

Sostiene che il successivo comportamento dell’Amministrazione non poteva avere alcun effetto sanante, a fronte della carenza strutturale della convenzione e dei criteri discriminatori indicati nella medesima convenzione.

Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che la specificazione delle mansioni dovesse essere contenuta solo nelle convenzioni integrative, di avere ravvisato la sussistenza del parere (obbligatorio) della Commissione ex art. 6 del d.lgs. n. 469/1997, espresso solo sullo schema di convenzione tipo, e di avere omesso di motivare sulla sussistenza della discriminazione denunciata, consistita nell’utilizzazione della chiamata numerica del disabile presso l’Agenzia di Campobasso e della chiamata nominativa per l’avviamento del disabile presso l’Agenzia di Isernia, in assenza di qualunque motivazione.

Lamenta la mancata disapplicazione della convenzione.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge n. 68/1999, dei D.P.R. nn. 487/1994 e 333/2000, nonché del DPCM 27 dicembre 1988, ai sensi dell’art. 360 n. 3, comma primo, cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’inidoneità della Apollonio era stata ritenuta all’esito di una valutazione comparativa e per avere ritenuto la legittimità della valutazione comparativa, ove effettuata.

Sostiene che la Apollonio era stata sottoposta ad una valutazione comparativa; richiama la nota n. 11 del 3.1.2005, i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria (da cui si desumeva che non era stato effettuato un mero giudizio sull’idoneità dei candidati, cui erano stati attribuiti punteggi ai candidati, in violazione delle citate disposizioni), nonché il nullaosta per l’assunzione della lavoratrice rilasciato dal Centro per l’impiego.

Evidenzia che l’inidoneità della Apollonio era risultata all’esito della valutazione comparativa e sollecita la disapplicazione di tutti gli atti della procedura.

3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.27 DPR n. 487/1994, dell’art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988 e dei principi generali di diritto amministrativo sui concorsi e sulle procedure selettive, per avere la Corte territoriale omesso di valutare i profili di illegittimità della procedura risultanti dagli atti di causa, e per avere omesso di disapplicare gli atti della procedura.

Evidenzia l’assenza di un avviso di selezione o di un bando di gara contenente i criteri di espletamento della procedura; lamenta che l’adozione di tutti i parametri concorsuali (natura e oggetto delle prove, attribuzione del punteggio ad ogni singola prova e punteggio complessivo minimo) da parte della P.A. era avvenuta solo nella seconda seduta (7.3.2005), che aveva coinciso con la data di svolgimento del colloquio, e che in quella sede era stataintrodotta una materia di prova ulteriore, che aveva determinato l’inidoneità di tutti i candidati, ad eccezione della Cifelli, e senza la quale tutti i candidati sarebbero risultati inidonei.

4. Con il quarto motivo, il ricorso denunciamotivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo della controversia, rappresentato dalla sussistenza dei vizi di legittimità della convenzione stipulata in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla supposta superfluità della motivazione della convenzione, alla supposta superfluità della specificazione delle mansioni attribuite al lavoratore disabile, alle modalità di svolgimento delle medesime e all’assenza del parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro, nonché in ordine all’effetto discriminatorio derivante dall’applicazione della convenzione.

Lamenta altresì la mancanza di motivazione in ordine all’effetto discriminatorio derivante dall’applicazione della convenzione.

5. Con il quinto motivo, il ricorso denunciamotivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo della controversia, rappresentato dall’espletamento di una procedura comparativa nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Lamenta in particolare l’omissione, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’espletamento di una procedura comparativa e alle conseguenze della medesima, nonché al giudizio di idoneità all’esito della procedura di valutazione comparativa.

6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei molteplici vizi del procedimento selettivo espletato nei confronti della ricorrente denunciati fin dal ricorso introduttivo.7.

Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente per primi, sono inammissibili.

In particolare, le censure relative all’insufficienza ed alla contraddittorietà della motivazione,a seguito de lla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Ciò premesso, non è configurabile il vizio di omessa motivazionedenunciato nel quarto e nel quinto motivo.

La Corte territoriale ha infatti osservato che l’indicazione dei criteri in forza dei quali l’Amministrazione debba optare per la chiamata nominativa o per la chiamata numerica non è richiesta dalla legge; ha inoltre rilevatoche la richiesta con chiamata numerica dell’ARPA presso la sede di Campobasso aveva riguardato l’avviamento al lavoro di un autista, figura professionale maggiormente compatibile con la richiesta numerica, e con tale motivazione ha escluso ogni ingiustificata disparità di trattamento tra le modalità di reclutamento dell’autista presso la sede di Campobasso rispetto al coadiutore amministrativo presso la sede di Isernia.

Inoltre il giudice di appello non ha affatto appurato la natura comparativa della procedura di selezione, ma ha escluso che l’ARPA abbia effettuato una comparazione tra candidati ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento; ha in particolare evidenziato che i candidati sono stati esaminati singolarmente con colloqui orali tesi a verificare il possesso di conoscenze di base inerenti all’attività di pertinenza della ASREM e la figura professionale del coadiutore amministrativo.

La censura relativa all’omessa motivazione contenuta nel sesto motivoè del tutto generica, in quanto si limita a lamentare che la motivazione difetta di qualsiasi riferimento alla questione relativa alle “molteplici e gravi carenze del procedimento di selezione per cui è causa”, senza rispettare pienamente gli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito.

8. Il primo motivo è inammissibile.

La censura, nel riconoscere che il diritto soggettivo all’assunzione può essere legittimamente compresso dalla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 11 legge n. 68/1999, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto legittima la convenzione e non ha riconosciuto il suo diritto soggettivo all’assunzione con chiamata numerica.

La censura non è decisiva, in quanto l’idoneità va appurataanche in caso di avviamento numerico (come riconosciuto a pag. 46 del ricorso)ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 487/1994,e la Corte territoriale ha accertato in fatto l’inidoneità della Apollonio, escludendo che tale inidoneità sia risultata all’esito di una procedura comparativa.

Inoltre il motivo, nel prospettare la genericità, l’incompletezza e la discriminatorietà della convenzione, fa leva su contenuti specifici della convenzione stessa, senza tuttavia rispettare i requisiti di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non la localizza, e nel sostenere che non trova riscontro negli atti di causal’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il profilo di autista assunto con chiamata numerica avrebbe offerto una motivazione a tale scelta,non indica i suddetti atti, non ne specifica il contenuto, e non li localizza.

La censura non prospettacomunque alcun effettivo profilo discriminatorio, in quanto non lamenta una disparità di trattamento in ragione di un fattore di rischio.9.

Anche ilsecondo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non ha affatto affermato che se vi fosse stata una selezione comparativa, la medesima sarebbe stata legittima, ma con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha escluso senza riserve che l’ARPA abbia posto in essere una selezione comparativa.

La censura non si confronta con le statuizioni del giudice di appello, che alla comparazione tra candidati evocata nella documentazione versata in atti ha contrapposto le effettive modalità di svolgimento della procedura e le ha ritenute dirimenti, in quanto i candidati sono stati esaminatisingolarmente con colloqui orali tesi a verificare il possesso di conoscenze di base inerenti all’attività di pertinenza della ASREM e la figura professionale del coadiutore amministrativo.

Il motivo tende inoltre alla rivisitazione dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata sul carattere non comparativo della procedura, attraverso il riferimento a specifici contenutidocumentali che non risultano dalla sentenza impugnata.

Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758).

Nel caso di specie trova inoltre applicazioneil disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Inoltre la censura fa leva su circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata, in quanto deduce l’illegittima revoca del nulla osta di assunzione emesso dal Centro per l’impiego di Isernia e riproduce il contenuto della graduatoria, da cui risultano il numero dei partecipanti alla procedura, i punteggi attribuiti a ciascuno e la valutazione di idoneità riportata da ciascuno; tuttavia il motivo non lamenta l’omessa pronuncia e non localizza gli atti dei gradi di merito in cui avrebbe formulato tali deduzioni.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (vedi: Cass.

SU n. 19874/2018: Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).

10. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non rispetta pienamente gli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non coglie il decisum e sollecita un giudizio di merito.

Al di là delle modalità di formulazione, il motivo prospetta l’omessa valutazione di una questione non menzionata nella sentenza impugnata (mancata adozione e pubblicazione di un avviso di selezione o di un bando di gara contenente i criteri generali di espletamento della procedura), senza localizzare gli atti introduttivi dei gradi di merito.

Inoltre la censura non rileva che la Corte territorialeha condiviso la statuizione del giudice di primo grado secondo cui la Apollonio sarebbe in ogni caso risultata inidonea anche eliminando la prova n. 3.

Nel ribadire il carattere comparativo della procedura, sollecita un giudizio di merito facendo leva anche su documenti non indicati nella sentenza impugnata (richiesta di accesso del 10.3.2005, nota del 18.2.2005).

11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza del 22.6.2005, il TAR Molise, ritenuta la propria giurisdizione, ha rilevato che nell’ambito della procedura per la copertura di un posto da “coadiutore amministrativo”, l’ARPA Molise aveva illegittimamente effettuato una valutazione comparativa, in violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 ed ha ritenuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’assunzione ed ha annullato la graduatoria. In riforma di tale sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 2. Il Tribunale di Isernia ha rigettato le domande proposte dalla Apollonio, volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva espletata, la disapplicazione degli atti amministrativi della Commissione, della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999 in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego e del provvedimento di assunzione della controinteressata, nonché l’accertamento del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato dalla data di espletamento della procedura o da quella di assunzione di [OSCURATO:PERSONA], e la condanna dell’ARPA ad effettuare la procedura secondo i criteri di legge. 3. La Corte di Appello di Campobasso ha rigettato il gravame proposto dalla Apollonio.4. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’ARPA, in relazione alla richiesta di avviamento di un disabile con chiamata nominativa del 29.10.2004 ed in attuazione della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11della legge n. 68/1999 in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso, aveva correttamente invitato il Centro per l’impiego di Isernia a trasmettere l’elenco dei candidati selezionati, per consentire all’Agenzia di procedere alla verifica documentale dei requisiti professionali richiesti e alla valutazione dei soggetti segnalati. 5. Secondo il giudice di appello, anche a voler ritenere applicabile l’art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 (che non prevedeva la chiamata nominativa prevista dalle convenzioni ex art.11 legge 68/1999, entrata in vigore successivamente), la selezione effettuata dall’ARPA non era stata effettuata in contrasto con tale disposizione. 6. La Corte territoriale, condividendo il rilievo del primo giudice, ha ad ogni buon fine evidenziato che la Apollonio era risultata inidonea ed ha osservatoche la medesima non aveva pertanto conseguito il diritto ad essere avviata al lavoro; ha sul punto rilevato l’erroneità della decisione del TAR Molise nella parte in cui aveva fatto riferimento al giudizio di idoneità della Apollonio. 7. Ha altresì condiviso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la disapplicazione della convenzione intercorsa tra ARPA Molise e la Provincia di Campobasso, in quanto era inidonea ad incidere su un diritto soggettivo. 8. Ha aggiunto che il parere della Commissione ex art. 6 del d. lgs. n. 469/1997 era stato espresso sullo schema di convenzione tipo di cui all’art. 11 legge n. 68/1999, il quale aveva previsto che le mansioni attribuite al lavoratore disabile dovessero essere specificate solo nelle convenzioni integrative, mentre l’indicazione dei criteri in base ai quali si sarebbe dovuto procedere per chiamata numerica o nominativa non era richiesta dalla legge. 9. Ha infine evidenziato che la prima richiesta di avviamento proveniente dall’ARPA, con chiamata numerica, aveva riguardato la copertura di un posto da autista, figura professionale maggiormente compatibile con la chiamata numerica.10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria. 11. ARPA Molise ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 12. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge 68/1999, dell’art. 35 d. lgs. n. 165/2001 e delle normative generali in materia di espletamento delle procedure concorsuali, nonché dell’art. 15 legge n. 300/1970, ai sensi dell’art. 360 n. 3, comma primo,cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la procedura espletata dall’ARPA Molise per l’avviamento al lavoro del lavoratore invalido, nonché la convenzione stipulata in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso. Sostiene che la regola generale per le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni pubbliche è quella della chiamata numerica e deduce la genericità della convenzione del 15.10.2004 stipulata ai sensi dell’art. 11 legge n. 68/1999 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso per l’avviamento di due disabili; evidenzia che tale convenzione aveva previsto l’assunzione con chiamata nominativa per il 50% dei posti messi a concorso e la chiamata numerica per il restante 50%, senza tuttavia stabilire alcun criterio per l’applicazione delle suddette modalità. Lamenta la mancata motivazione della convenzione, in violazione dell’art. 11 legge 68/1999, nonché degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990. Critica la sentenza impugnata per avere apoditticamente assunto che la chiamata numerica presso il Centro dell’impiego di Campobasso aveva riguardato il diverso profilo professionale di autista, senza alcun riscontro negli atti di causa. Sostiene che il successivo comportamento dell’Amministrazione non poteva avere alcun effetto sanante, a fronte della carenza strutturale della convenzione e dei criteri discriminatori indicati nella medesima convenzione. Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che la specificazione delle mansioni dovesse essere contenuta solo nelle convenzioni integrative, di avere ravvisato la sussistenza del parere (obbligatorio) della Commissione ex art. 6 del d.lgs. n. 469/1997, espresso solo sullo schema di convenzione tipo, e di avere omesso di motivare sulla sussistenza della discriminazione denunciata, consistita nell’utilizzazione della chiamata numerica del disabile presso l’Agenzia di Campobasso e della chiamata nominativa per l’avviamento del disabile presso l’Agenzia di Isernia, in assenza di qualunque motivazione. Lamenta la mancata disapplicazione della convenzione. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge n. 68/1999, dei D.P.R. nn. 487/1994 e 333/2000, nonché del DPCM 27 dicembre 1988, ai sensi dell’art. 360 n. 3, comma primo, cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’inidoneità della Apollonio era stata ritenuta all’esito di una valutazione comparativa e per avere ritenuto la legittimità della valutazione comparativa, ove effettuata. Sostiene che la Apollonio era stata sottoposta ad una valutazione comparativa; richiama la nota n. 11 del 3.1.2005, i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria (da cui si desumeva che non era stato effettuato un mero giudizio sull’idoneità dei candidati, cui erano stati attribuiti punteggi ai candidati, in violazione delle citate disposizioni), nonché il nullaosta per l’assunzione della lavoratrice rilasciato dal Centro per l’impiego. Evidenzia che l’inidoneità della Apollonio era risultata all’esito della valutazione comparativa e sollecita la disapplicazione di tutti gli atti della procedura. 3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.27 DPR n. 487/1994, dell’art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988 e dei principi generali di diritto amministrativo sui concorsi e sulle procedure selettive, per avere la Corte territoriale omesso di valutare i profili di illegittimità della procedura risultanti dagli atti di causa, e per avere omesso di disapplicare gli atti della procedura. Evidenzia l’assenza di un avviso di selezione o di un bando di gara contenente i criteri di espletamento della procedura; lamenta che l’adozione di tutti i parametri concorsuali (natura e oggetto delle prove, attribuzione del punteggio ad ogni singola prova e punteggio complessivo minimo) da parte della P.A. era avvenuta solo nella seconda seduta (7.3.2005), che aveva coinciso con la data di svolgimento del colloquio, e che in quella sede era stataintrodotta una materia di prova ulteriore, che aveva determinato l’inidoneità di tutti i candidati, ad eccezione della Cifelli, e senza la quale tutti i candidati sarebbero risultati inidonei. 4. Con il quarto motivo, il ricorso denunciamotivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo della controversia, rappresentato dalla sussistenza dei vizi di legittimità della convenzione stipulata in data 15.10.2004 tra l’ARPA ed il Centro per l’impiego di Campobasso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla supposta superfluità della motivazione della convenzione, alla supposta superfluità della specificazione delle mansioni attribuite al lavoratore disabile, alle modalità di svolgimento delle medesime e all’assenza del parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro, nonché in ordine all’effetto discriminatorio derivante dall’applicazione della convenzione. Lamenta altresì la mancanza di motivazione in ordine all’effetto discriminatorio derivante dall’applicazione della convenzione. 5. Con il quinto motivo, il ricorso denunciamotivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo della controversia, rappresentato dall’espletamento di una procedura comparativa nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta in particolare l’omissione, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’espletamento di una procedura comparativa e alle conseguenze della medesima, nonché al giudizio di idoneità all’esito della procedura di valutazione comparativa. 6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei molteplici vizi del procedimento selettivo espletato nei confronti della ricorrente denunciati fin dal ricorso introduttivo.7. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente per primi, sono inammissibili. In particolare, le censure relative all’insufficienza ed alla contraddittorietà della motivazione,a seguito de lla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Ciò premesso, non è configurabile il vizio di omessa motivazionedenunciato nel quarto e nel quinto motivo. La Corte territoriale ha infatti osservato che l’indicazione dei criteri in forza dei quali l’Amministrazione debba optare per la chiamata nominativa o per la chiamata numerica non è richiesta dalla legge; ha inoltre rilevatoche la richiesta con chiamata numerica dell’ARPA presso la sede di Campobasso aveva riguardato l’avviamento al lavoro di un autista, figura professionale maggiormente compatibile con la richiesta numerica, e con tale motivazione ha escluso ogni ingiustificata disparità di trattamento tra le modalità di reclutamento dell’autista presso la sede di Campobasso rispetto al coadiutore amministrativo presso la sede di Isernia. Inoltre il giudice di appello non ha affatto appurato la natura comparativa della procedura di selezione, ma ha escluso che l’ARPA abbia effettuato una comparazione tra candidati ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento; ha in particolare evidenziato che i candidati sono stati esaminati singolarmente con colloqui orali tesi a verificare il possesso di conoscenze di base inerenti all’attività di pertinenza della ASREM e la figura professionale del coadiutore amministrativo. La censura relativa all’omessa motivazione contenuta nel sesto motivoè del tutto generica, in quanto si limita a lamentare che la motivazione difetta di qualsiasi riferimento alla questione relativa alle “molteplici e gravi carenze del procedimento di selezione per cui è causa”, senza rispettare pienamente gli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito. 8. Il primo motivo è inammissibile. La censura, nel riconoscere che il diritto soggettivo all’assunzione può essere legittimamente compresso dalla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 11 legge n. 68/1999, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto legittima la convenzione e non ha riconosciuto il suo diritto soggettivo all’assunzione con chiamata numerica. La censura non è decisiva, in quanto l’idoneità va appurataanche in caso di avviamento numerico (come riconosciuto a pag. 46 del ricorso)ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 487/1994,e la Corte territoriale ha accertato in fatto l’inidoneità della Apollonio, escludendo che tale inidoneità sia risultata all’esito di una procedura comparativa. Inoltre il motivo, nel prospettare la genericità, l’incompletezza e la discriminatorietà della convenzione, fa leva su contenuti specifici della convenzione stessa, senza tuttavia rispettare i requisiti di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non la localizza, e nel sostenere che non trova riscontro negli atti di causal’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il profilo di autista assunto con chiamata numerica avrebbe offerto una motivazione a tale scelta,non indica i suddetti atti, non ne specifica il contenuto, e non li localizza. La censura non prospettacomunque alcun effettivo profilo discriminatorio, in quanto non lamenta una disparità di trattamento in ragione di un fattore di rischio.9. Anche ilsecondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non ha affatto affermato che se vi fosse stata una selezione comparativa, la medesima sarebbe stata legittima, ma con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha escluso senza riserve che l’ARPA abbia posto in essere una selezione comparativa. La censura non si confronta con le statuizioni del giudice di appello, che alla comparazione tra candidati evocata nella documentazione versata in atti ha contrapposto le effettive modalità di svolgimento della procedura e le ha ritenute dirimenti, in quanto i candidati sono stati esaminatisingolarmente con colloqui orali tesi a verificare il possesso di conoscenze di base inerenti all’attività di pertinenza della ASREM e la figura professionale del coadiutore amministrativo. Il motivo tende inoltre alla rivisitazione dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata sul carattere non comparativo della procedura, attraverso il riferimento a specifici contenutidocumentali che non risultano dalla sentenza impugnata. Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758). Nel caso di specie trova inoltre applicazioneil disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Inoltre la censura fa leva su circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata, in quanto deduce l’illegittima revoca del nulla osta di assunzione emesso dal Centro per l’impiego di Isernia e riproduce il contenuto della graduatoria, da cui risultano il numero dei partecipanti alla procedura, i punteggi attribuiti a ciascuno e la valutazione di idoneità riportata da ciascuno; tuttavia il motivo non lamenta l’omessa pronuncia e non localizza gli atti dei gradi di merito in cui avrebbe formulato tali deduzioni. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995). Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (vedi: Cass. SU n. 19874/2018: Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016). 10. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non rispetta pienamente gli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non coglie il decisum e sollecita un giudizio di merito. Al di là delle modalità di formulazione, il motivo prospetta l’omessa valutazione di una questione non menzionata nella sentenza impugnata (mancata adozione e pubblicazione di un avviso di selezione o di un bando di gara contenente i criteri generali di espletamento della procedura), senza localizzare gli atti introduttivi dei gradi di merito. Inoltre la censura non rileva che la Corte territorialeha condiviso la statuizione del giudice di primo grado secondo cui la Apollonio sarebbe in ogni caso risultata inidonea anche eliminando la prova n. 3. Nel ribadire il carattere comparativo della procedura, sollecita un giudizio di merito facendo leva anche su documenti non indicati nella sentenza impugnata (richiesta di accesso del 10.3.2005, nota del 18.2.2005). 11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, com
Sentenza Cassazione n. 27303/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris