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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21825/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 129/2021 in data 29/04/2021 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23/03/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di residenza ritenendo la sussistenza, oltre che delle esigenze cautelari, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo ZZ) della rubrica provvisoria: reato afferente a due distinte acquisizioni, e precisamente la prima, avvenuta in data 24/04/2018, avente ad oggetto un immobile sito in Teggiano (SA) e la seconda avvenuta in data 24/01/2019, avente ad oggetto un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (SA).

Si contesta che tali immobili sarebbero stati acquistati dalla Sabia con i proventi delle attività delittuose dei Diana, stante la sperequazione esistente tra prezzo di acquisto e capacità reddituale lecita dell'indagata.

Detta circostanza sarebbe confermata anche da alcune intercettazioni telefoniche in cui i coindagati Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rivendicato la titolarità dei beni in parola.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per riesame avanti al Tribunale di Potenza che, ordinanza in data 29/04/2021, previa esclusione della contestazione in relazione all'acquisto del primo immobile sito in Teggiano in relazione al quale si era ritenuta la legittimità dell'acquisto per essere stata considerata di provenienza lecita la provvista economica utilizzata per l'operazione di compravendita, di contro, rigettava il ricorso e confermava la misura cautelare in essere in relazione al secondo immobile.

3. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta la ricorrente quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 512 bis cod. pen., essendosi fatto ricorso ad una spericolata concatenazione di presunzioni (recte, supposizioni) pur di superare in sfavor la prova documentale offerta in ordine alla legittima titolarità dei fondi utilizzati per concludere l'acquisto del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] riconducibile ai Sabia.

In realtà, la ricorrente ha documentato al Tribunale la provenienza e la liceità dei fondi e dei mezzi di pagamento utilizzati (anche) per procedere all'acquisto dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2019, così sterilizzando il dato della sperequazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

3. Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi - in relazione al primo ed unico aspecifico e comunque manifestamente infondato motivo di ricorso - come il Tribunale abbia motivato, in termini di congruità logico- giuridica, riconoscendo che, da un lato, "le risultanze captative dimostravano, senza ombra di dubbio, che l'investimento era stato realizzato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] con i denari illeciti del padre Raffaele" e, dall'altro, che "[OSCURATO:PERSONA] non aveva la capacità economica di provvedere all'acquisto - diversamente da quanto paventato dalla difesa - specie se si tiene conto dell'impegno economico mensilmente assunto dalla stessa con la stipulazione del mutuo ...".

Si è accertato altresì che "il prezzo dell'immobile è stato corrisposto mediante un assegno circolare dell'importo di euro 170.000,00 della UBI Banca - Filiale di Teggiano emesso il 22/01/2019 e un assegno bancario ... dell'importo di euro 80.000,00 dell'UBI Banca - Filiale di Teggiano emesso il 24/10/2019".

Sulla base di questi dati oggettivi, il Tribunale ha riconosciuto che "se la provvista del secondo titolo può dirsi assicurata ... dallo svincolo della polizza vita di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonna della ricorrente, che versava la somma rimborsata il 28/01/2019 (pari a 80.000,00 euro) alla nipote con assegno circolare del 29/01/2019, alcuna verosimile prova è stata addotta quanto alla copertura della euro 170.000,00".

Ed ancora.

"La difesa di [OSCURATO:PERSONA], riferiva che tale importo era stato elargito all'indagata a mezzo di assegni circolari versati dal fratello Nicola - salvo che per la somma di 11.000,00 conferiti dalla madre [OSCURATO:PERSONA] - e che allo stesso tali liquidità erano pervenute grazie alla dismissione di un titolo del valore di euro 130.903,65.

Se appare verosimile, alla luce dei redditi percepiti, che l'Aumenta possa aver elargito alla figlia l'importo innanzi indicato, per nulla credibile appare la tesi secondo cui ben 80.000,00 euro siano stati versati dal germano Nicola, ossia da soggetto che in nove anni (dal 2011 al 2019) ha dichiarato redditi complessivi per soli euro 117.530,65: una somma talmente esigua che non consente di ipotizzare alcuna capacità di accumulare risparmi da destinare alla sorella.

Il tutto, per il vero, lascia piuttosto pensare ad una partita di giro dei denari della famiglia Diana al fratello della Sabia, quale escamotage funzionale ad assicurare una più difficile tracciabilità delle movimentazioni dei denari di provenienza illecita": trattasi di motivazione in fatto del tutto insindacabile in sede di legittimità.

Invero, non rientra nei poteri del Cassazione quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata pronuncia cautelare, essendo il relativo sindacato - come detto in precedenza - circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Di contro, le doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione nel merito della vicenda operata nel provvedimento impugnato, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della decisione.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 129/2021 in data 29/04/2021 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/03/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di residenza ritenendo la sussistenza, oltre che delle esigenze cautelari, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo ZZ) della rubrica provvisoria: reato afferente a due distinte acquisizioni, e precisamente la prima, avvenuta in data 24/04/2018, avente ad oggetto un immobile sito in Teggiano (SA) e la seconda avvenuta in data 24/01/2019, avente ad oggetto un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (SA). Si contesta che tali immobili sarebbero stati acquistati dalla Sabia con i proventi delle attività delittuose dei Diana, stante la sperequazione esistente tra prezzo di acquisto e capacità reddituale lecita dell'indagata. Detta circostanza sarebbe confermata anche da alcune intercettazioni telefoniche in cui i coindagati Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rivendicato la titolarità dei beni in parola. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per riesame avanti al Tribunale di Potenza che, ordinanza in data 29/04/2021, previa esclusione della contestazione in relazione all'acquisto del primo immobile sito in Teggiano in relazione al quale si era ritenuta la legittimità dell'acquisto per essere stata considerata di provenienza lecita la provvista economica utilizzata per l'operazione di compravendita, di contro, rigettava il ricorso e confermava la misura cautelare in essere in relazione al secondo immobile. 3. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta la ricorrente quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 512 bis cod. pen., essendosi fatto ricorso ad una spericolata concatenazione di presunzioni (recte, supposizioni) pur di superare in sfavor la prova documentale offerta in ordine alla legittima titolarità dei fondi utilizzati per concludere l'acquisto del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] riconducibile ai Sabia. In realtà, la ricorrente ha documentato al Tribunale la provenienza e la liceità dei fondi e dei mezzi di pagamento utilizzati (anche) per procedere all'acquisto dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2019, così sterilizzando il dato della sperequazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). 3. Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi - in relazione al primo ed unico aspecifico e comunque manifestamente infondato motivo di ricorso - come il Tribunale abbia motivato, in termini di congruità logico- giuridica, riconoscendo che, da un lato, "le risultanze captative dimostravano, senza ombra di dubbio, che l'investimento era stato realizzato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] con i denari illeciti del padre Raffaele" e, dall'altro, che "[OSCURATO:PERSONA] non aveva la capacità economica di provvedere all'acquisto - diversamente da quanto paventato dalla difesa - specie se si tiene conto dell'impegno economico mensilmente assunto dalla stessa con la stipulazione del mutuo ...". Si è accertato altresì che "il prezzo dell'immobile è stato corrisposto mediante un assegno circolare dell'importo di euro 170.000,00 della UBI Banca - Filiale di Teggiano emesso il 22/01/2019 e un assegno bancario ... dell'importo di euro 80.000,00 dell'UBI Banca - Filiale di Teggiano emesso il 24/10/2019". Sulla base di questi dati oggettivi, il Tribunale ha riconosciuto che "se la provvista del secondo titolo può dirsi assicurata ... dallo svincolo della polizza vita di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonna della ricorrente, che versava la somma rimborsata il 28/01/2019 (pari a 80.000,00 euro) alla nipote con assegno circolare del 29/01/2019, alcuna verosimile prova è stata addotta quanto alla copertura della euro 170.000,00". Ed ancora. "La difesa di [OSCURATO:PERSONA], riferiva che tale importo era stato elargito all'indagata a mezzo di assegni circolari versati dal fratello Nicola - salvo che per la somma di 11.000,00 conferiti dalla madre [OSCURATO:PERSONA] - e che allo stesso tali liquidità erano pervenute grazie alla dismissione di un titolo del valore di euro 130.903,65. Se appare verosimile, alla luce dei redditi percepiti, che l'Aumenta possa aver elargito alla figlia l'importo innanzi indicato, per nulla credibile appare la tesi secondo cui ben 80.000,00 euro siano stati versati dal germano Nicola, ossia da soggetto che in nove anni (dal 2011 al 2019) ha dichiarato redditi complessivi per soli euro 117.530,65: una somma talmente esigua che non consente di ipotizzare alcuna capacità di accumulare risparmi da destinare alla sorella. Il tutto, per il vero, lascia piuttosto pensare ad una partita di giro dei denari della famiglia Diana al fratello della Sabia, quale escamotage funzionale ad assicurare una più difficile tracciabilità delle movimentazioni dei denari di provenienza illecita": trattasi di motivazione in fatto del tutto insindacabile in sede di legittimità. Invero, non rientra nei poteri del Cassazione quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata pronuncia cautelare, essendo il relativo sindacato - come detto in precedenza - circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Di contro, le doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione nel merito della vicenda operata nel provvedimento impugnato, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della decisione. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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