Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25946/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25872 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di ex soci della cessata societàEuro [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., entrambi rappre sentati dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vatorePappalardo, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cas- sazione,indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrenti – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.7641/04/2022depositata il 15 settembre 202 2 , e notificata il 20 set- tembre2022.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia n.7641/04/2022 veniva dichiarato inammissibile l’appe llo proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza della Commis- sione t ributaria provinciale di Siracusa n. 1301 / 5 /201 9 , la quale aveva accolto , previa riunione, i ricors i introduttiv i notificat i dall’Agenziadelle Entrate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. diex soci della cessata e dunque estinta società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c..Tali ricorsi avevano ad oggetto gli avvis i di accertamento con cui venivano recuperati ad imposizione nei confronti delle persone fisichemaggiori redditi da partecipazione nella estinta società , nella misura della quota del 50% in capo a ciascuno dei due , a titolo di maggioreIRPEF e addizionali, oltre all’IRAP e all’IVA già dovuta dalla societàper l’anno di imposta 2010 .

2. Il giudice d i prime cure riteneva in via preliminare violato dall’Amministrazionefinanziaria il contraddittorio endo - procedimen- taleex art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000 e annullava tutte le riprese.La CTR dichiarava poi inammissibile l’appello dell’Agenzia per tardivitàdell’impugnazione.

3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo un unico motivo, cui replicano i contribuenticon controricorso .

Consideratoche:

4. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc.civ., viene dedott o l’omesso esame di fatto decisivo per il giu- dizio,oggetto di discussione tra le parti, avendo mancato la CTR di rilevareche la sentenza di primo grado era stata depositata in data 3.4.2019e non in data 3.3.2019 come afferm ato nelle controdedu- zioniin appello e posto dal giudice a base della propria erronea deci- sione di inammissibilità del gravame per tardività ex art.327 cod. proc.civ..

5. Il motivo non è inammissibile ed è fondato nei limiti che seguono .

LaCorte rammenta innanzitutto che si verte in un errore di fatto pre- vistodall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza, allorquando l’errore nell’individuazione delladata di pubblicazione della sentenza impugnata avanti alla CTR consistein una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione (Sez.U, n. 4413 del 07/03/2016), ad esempio circa la tempestività dell’impugnazione.

Tuttavia,ai sensi dell'art. 395 n. 4 citato, rientra fra i requisiti neces- saridella revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esi- stenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errorerevocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiutodal giudice (Cass. Sez. 1 - , n. 9527 del 04/04/2019 ) .

6. La fattispecie è in termini , in cui il fatto è stato controverso, es- sendostato oggetto di specifica eccezione sollevata nelle controde- duzioniin appello e posto a base della decisione dal giudice .

Pertanto, laquestione è stata correttamente fatta oggetto di ricorso per Cas- sazionee non di domanda di revoc azione .

7. Ciò premesso , l’Agenzia ha riprodotto in ricorso la data di rice- zione della copia del dispositivo della sentenza impugnata, del 4.4.2019, e questo individua il dies a quo nel 4.4.2019 e non nel 3.3.2019come ritenuto dal giudice . [OSCURATO:PERSONA] osserva al proposito chel’art. 38, co. 3, d.Lgs. n. 546/199232 prescrive che se nessuna delleparti provvede alla notificazione della sentenza si applica l’art. 337, co. 1, cod. proc. civ. (c.d. termine lungo dalla pubblicazione dellasentenza stessa) ; inoltre, la giurisprudenza della Corte (da ul- timoCass.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022) è ferma nel sensoche il termine semestrale (“lungo”) di impugnazione della sen- tenza, previsto dall' art. 327 cod. proc. civ. , decorre dalla pubblica- zionedella sentenza stessa, ossia non dalla data di lettura del dispo- sitivoin udienza o della sua comunicazione alle parti , ma da quella deldeposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a se- guitodel quale, soltanto, può proporsi l' impugnazione avendo piena consapevolezzadelle ragioni della decisione e dei mezzi con cui eser- citarecompiutamente il diritto di difesa .

8. Orbene , nel caso di specie non è controverso il fatto che l’i mpu- gnazionesia stata proposta con appello notificato dall’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]ai fini dell’art.51 del d.lgs. n.546/92 e 327 cod. proc. civ., edè necessario che il giudice del merito accerti se tale data è idonea allatempestività dell’impugnazione prendendo come riferimento non la comunicazione del dispositivo, ma la data di pubblicazione delle motivazionidella sentenza di primo grado.

9. In conclusione , il ricorso è accolto nei limiti che precedono e, per l’effetto,la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionaledella Sicilia in diversa composizione in relazione al profilo accolto,a quelli rimasti assorbiti e per le spese.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25872 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di ex soci della cessata societàEuro [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., entrambi rappre sentati dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vatorePappalardo, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cas- sazione,indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrenti – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.7641/04/2022depositata il 15 settembre 202 2 , e notificata il 20 set- tembre2022. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia n.7641/04/2022 veniva dichiarato inammissibile l’appe llo proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza della Commis- sione t ributaria provinciale di Siracusa n. 1301 / 5 /201 9 , la quale aveva accolto , previa riunione, i ricors i introduttiv i notificat i dall’Agenziadelle Entrate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. diex soci della cessata e dunque estinta società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c..Tali ricorsi avevano ad oggetto gli avvis i di accertamento con cui venivano recuperati ad imposizione nei confronti delle persone fisichemaggiori redditi da partecipazione nella estinta società , nella misura della quota del 50% in capo a ciascuno dei due , a titolo di maggioreIRPEF e addizionali, oltre all’IRAP e all’IVA già dovuta dalla societàper l’anno di imposta 2010 . 2. Il giudice d i prime cure riteneva in via preliminare violato dall’Amministrazionefinanziaria il contraddittorio endo - procedimen- taleex art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000 e annullava tutte le riprese.La CTR dichiarava poi inammissibile l’appello dell’Agenzia per tardivitàdell’impugnazione. 3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo un unico motivo, cui replicano i contribuenticon controricorso . Consideratoche: 4. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc.civ., viene dedott o l’omesso esame di fatto decisivo per il giu- dizio,oggetto di discussione tra le parti, avendo mancato la CTR di rilevareche la sentenza di primo grado era stata depositata in data 3.4.2019e non in data 3.3.2019 come afferm ato nelle controdedu- zioniin appello e posto dal giudice a base della propria erronea deci- sione di inammissibilità del gravame per tardività ex art.327 cod. proc.civ.. 5. Il motivo non è inammissibile ed è fondato nei limiti che seguono . LaCorte rammenta innanzitutto che si verte in un errore di fatto pre- vistodall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza, allorquando l’errore nell’individuazione delladata di pubblicazione della sentenza impugnata avanti alla CTR consistein una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione (Sez.U, n. 4413 del 07/03/2016), ad esempio circa la tempestività dell’impugnazione. Tuttavia,ai sensi dell'art. 395 n. 4 citato, rientra fra i requisiti neces- saridella revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esi- stenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errorerevocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiutodal giudice (Cass. Sez. 1 - , n. 9527 del 04/04/2019 ) . 6. La fattispecie è in termini , in cui il fatto è stato controverso, es- sendostato oggetto di specifica eccezione sollevata nelle controde- duzioniin appello e posto a base della decisione dal giudice . Pertanto, laquestione è stata correttamente fatta oggetto di ricorso per Cas- sazionee non di domanda di revoc azione . 7. Ciò premesso , l’Agenzia ha riprodotto in ricorso la data di rice- zione della copia del dispositivo della sentenza impugnata, del 4.4.2019, e questo individua il dies a quo nel 4.4.2019 e non nel 3.3.2019come ritenuto dal giudice . [OSCURATO:PERSONA] osserva al proposito chel’art. 38, co. 3, d.Lgs. n. 546/199232 prescrive che se nessuna delleparti provvede alla notificazione della sentenza si applica l’art. 337, co. 1, cod. proc. civ. (c.d. termine lungo dalla pubblicazione dellasentenza stessa) ; inoltre, la giurisprudenza della Corte (da ul- timoCass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022) è ferma nel sensoche il termine semestrale (“lungo”) di impugnazione della sen- tenza, previsto dall' art. 327 cod. proc. civ. , decorre dalla pubblica- zionedella sentenza stessa, ossia non dalla data di lettura del dispo- sitivoin udienza o della sua comunicazione alle parti , ma da quella deldeposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a se- guitodel quale, soltanto, può proporsi l' impugnazione avendo piena consapevolezzadelle ragioni della decisione e dei mezzi con cui eser- citarecompiutamente il diritto di difesa . 8. Orbene , nel caso di specie non è controverso il fatto che l’i mpu- gnazionesia stata proposta con appello notificato dall’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]ai fini dell’art.51 del d.lgs. n.546/92 e 327 cod. proc. civ., edè necessario che il giudice del merito accerti se tale data è idonea allatempestività dell’impugnazione prendendo come riferimento non la comunicazione del dispositivo, ma la data di pubblicazione delle motivazionidella sentenza di primo grado. 9. In conclusione , il ricorso è accolto nei limiti che precedono e, per l’effetto,la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionaledella Sicilia in diversa composizione in relazione al profilo accolto,a quelli rimasti assorbiti e per le spese. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rin