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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 19/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità, l'impossibilità di ricavare un supporto alla versione difensiva dalle dichiarazioni del DANISI (che non ricordava la fase della fatturazione), la netta smentita alla versione medesima risultante dalle dichiarazioni della CASAGRANDE (citata dalla stessa difesa), l'intrinseca inverosimiglianza della prospettazione dello [OSCURATO:PERSONA] (cfr pagg. 6-7 della sentenza impugnata).

Privo della necessaria specificità risulta il residuo motivo di ricorso.

Al di là del riferimento alla condotta processuale (che comunque non potrebbe in sé risultare meritevole di favorevole apprezzamento per il solo fatto che il ricorrente ha fornito una propria versione, peraltro totalmente disattesa), il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato anche con i precedenti penali dello [OSCURATO:PERSONA]: rilievo rimasto privo di confutazione, oltre che del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 19/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità, l'impossibilità di ricavare un supporto alla versione difensiva dalle dichiarazioni del DANISI (che non ricordava la fase della fatturazione), la netta smentita alla versione medesima risultante dalle dichiarazioni della CASAGRANDE (citata dalla stessa difesa), l'intrinseca inverosimiglianza della prospettazione dello [OSCURATO:PERSONA] (cfr pagg. 6-7 della sentenza impugnata). Privo della necessaria specificità risulta il residuo motivo di ricorso. Al di là del riferimento alla condotta processuale (che comunque non potrebbe in sé risultare meritevole di favorevole apprezzamento per il solo fatto che il ricorrente ha fornito una propria versione, peraltro totalmente disattesa), il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato anche con i precedenti penali dello [OSCURATO:PERSONA]: rilievo rimasto privo di confutazione, oltre che del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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