CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; --7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di marcata genericità e di aspecificità rispetto alle valutazioni rese dalla Corte di appello, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art 393 cp rispetto alla diversa ipotesi di minaccia semplice rivendicata dalla difesa, si è confermato il dolo sotteso al reato contestato nonché la presenza di elementi attestanti il concorso di persone nella realizzazione della condotta illecita contestata, si è sostenuta la non applicabilità delle generiche e della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui l'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M