CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] G3443-411-GGIRC-itiS~€1.64:14Q Il P.G. chiede l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusioni del P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 febbraio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri dell'Il dicembre 2014, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di porto illegale di armi, ai sensi dell'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 28 giugno 2007 in Ardea - località [OSCURATO:PERSONA], in concorso con persona rimasta sconosciuta, aveva illegalmente portato in luogo pubblico una pistola da guerra, calibro 9. Il Tribunale ha ritenuto che, in forza dell'art. 1 I. 18 aprile 1975, n. 110, devono essere considerate armi da guerra quelle armi che, pur non rientrando in tale categoria, sono idonee a utilizzare il munizionamento delle armi da guerra. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 157 e 161 cod. pen., perché il giudice di merito, in forza dell'erroneo convincimento che la pistola utilizzata fosse un'arma da guerra, avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione del reato. Nel ricorso, infatti, si evidenzia come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum ha natura di arma comune da sparo, come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] di Prova. Tale qualifica riguarda anche il relativo munizionamento; infatti, tale pistola è commerciabile in Italia, circostanza vietata per le armi di cui all'art. 1 legge n. 110 del 1975. Secondo il ricorrente, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto qualificare il fatto accertato nel reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e, quindi, dichiarare l'estinzione del reato per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare, nonostante non fosse stata notificata la citazione a giudizio all'imputato, all'udienza del 4 ottobre 2010, dopo due rinvii, aveva dichiarato la contumacia dello stesso, disponendo la prosecuzione del procedimento. Anche in sede dibattimentale, all'udienza del 14 luglio 2011 il giudice aveva ribadito la contumacia dell'imputato, nonostante non vi fosse prova della notifica del decreto che dispone il giudizio, a nulla rilevando che lo stesso era comparso all'udienza del 13 novembre 2014 quale soggetto ristretto agli arresti domiciliari per altra causa. 2.3. Con motivi aggiunti in data 23 dicembre 2021, il ricorrente evidenzia che il riferimento normativo espresso dal Tribunale sulla possibilità di usare lo stesso munizionamento delle armi da guerra appare improprio, in quanto non viene considerato il dato oggettivo costituito dalla valutazione del tipo e del calibro del proiettile rinvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, per quanto di seguito specificato e, di conseguenza, vada accolto. 1.1. Il primo motivo risulta carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. La giurisprudenza ha ormai da tempo superato l'orientamento secondo il quale le pistole cal. 9 sono armi da guerra o tipo guerra, in quanto il criterio della spiccata potenzialità offensiva - che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate a loro caricamento, adottato dalla più risalente impostazione per la precedente classificazione - è stato contraddetto e messo in crisi dalla più recente interpretazione cm n ordine alla qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche a quelle del modello 9x19, rispetto al quale l'unica differenza è rappresentato dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro 9x21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9x19 parabellum. In tema di armi, quindi, la pistola semiautomatica 9 x 19 "parabellum" ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. (Sez. 1, n. 6875 del 5/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv. 262609). 1.2. Pertanto, la Corte ritiene che il fatto delittuoso in esame debba essere riqualificato nel reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, non apparendo necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. 2. La Corte, quindi, ritiene sussistenti i presupposti per rilevare la sopravvenuta estinzione del reato, come sopra riqualificato, essendo spirato in data 28 ottobre 2016 il termine di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen. in anni 9 e mesi 4 di reclusione (pena massima edittale di anni 6 e mesi 8 di reclusione aumentata di un quarto). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/4/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 3. La Corte, pertanto, riqualificato il reato in quello ex artt. 4 e 7 legge n, 895 del 1967, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di porto illegale di cui al capo a), qualificato come violazione degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 è estinto per prescrizione. Così deciso il 9/12/2021