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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 25548/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione con sentenza in data 11 febbraio 2020, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 7 maggio 2014 dal Tribunale di Forlì, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione di un semirimorchio, oggetto di furto, e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha prodotto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 157,159,161,162,163, 171, 174 e 601 cod. proc. pen. nonché 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. in relazione alla errata notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in mancanza di qualsiasi ricerca sull'irreperibilità dell'imputato ed in mancanza del relativo decreto.

2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione alla assunzione e valutazione ai fini della responsabilità del ricorrente della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], al quale andava rivolto l'avviso di potersi avvalere della facoltà di non rispondere in quanto primo intestatario del semirimorchio.

2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, risultando documentalmente il fatto che il ricorrente non ha acquistato il semirimorchio in questione.

La Corte di appello ha trascurato del tutto le documentate doglianze mosse a riguardo dalla difesa e lo stesso interrogatorio dell'imputato che ha dichiarato che l'automezzo in questione era stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non rilevando il suo successivo uso - a distanza di un anno dall'acquisto - da parte dell'imputato, non potendosi dire esistenti evidenti segni di contraffazione del numero di telaio, militando in favore di tale rilievo la necessità dello svolgimento della consulenza ex art. 360 cod. proc. pen. 3.

Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.I [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepito entro il momento della deliberazione della sentenza nel relativo grado (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015 (dep. 2016), Moscatiello, Rv. 265710).

3. Il secondo motivo è generico rispetto alli assorbente rilievo della omessa considerazione da parte della sentenza impugnata della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], secondo il puntuale e corretto rilievo della sentenza alla analoga deduzione in appello (v. pag. 4 della sentenza).

4. Il terzo motivo sulla affermazione di responsabilità del ricorrente è genericamente proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità rispetto alla incensurabile risposta data a riguardo dalla Corte di merito circa la partecipazione dell'imputato alla società acquirente del semirimorchio, la disponibilità diretta di questo da parte dello stesso ricorrente e la evidente operazione di riverniciatura dopo l'abrasione del numero di telaio, oltre alla considerazione del prezzo vile per il quale si assumeva essersi proceduto all'acquisto e della mancata trascrizione del trasferimento di proprietà.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione con sentenza in data 11 febbraio 2020, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 7 maggio 2014 dal Tribunale di Forlì, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione di un semirimorchio, oggetto di furto, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha prodotto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 157,159,161,162,163, 171, 174 e 601 cod. proc. pen. nonché 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. in relazione alla errata notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in mancanza di qualsiasi ricerca sull'irreperibilità dell'imputato ed in mancanza del relativo decreto. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione alla assunzione e valutazione ai fini della responsabilità del ricorrente della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], al quale andava rivolto l'avviso di potersi avvalere della facoltà di non rispondere in quanto primo intestatario del semirimorchio. 2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, risultando documentalmente il fatto che il ricorrente non ha acquistato il semirimorchio in questione. La Corte di appello ha trascurato del tutto le documentate doglianze mosse a riguardo dalla difesa e lo stesso interrogatorio dell'imputato che ha dichiarato che l'automezzo in questione era stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non rilevando il suo successivo uso - a distanza di un anno dall'acquisto - da parte dell'imputato, non potendosi dire esistenti evidenti segni di contraffazione del numero di telaio, militando in favore di tale rilievo la necessità dello svolgimento della consulenza ex art. 360 cod. proc. pen. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepito entro il momento della deliberazione della sentenza nel relativo grado (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015 (dep. 2016), Moscatiello, Rv. 265710). 3. Il secondo motivo è generico rispetto alli assorbente rilievo della omessa considerazione da parte della sentenza impugnata della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], secondo il puntuale e corretto rilievo della sentenza alla analoga deduzione in appello (v. pag. 4 della sentenza). 4. Il terzo motivo sulla affermazione di responsabilità del ricorrente è genericamente proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità rispetto alla incensurabile risposta data a riguardo dalla Corte di merito circa la partecipazione dell'imputato alla società acquirente del semirimorchio, la disponibilità diretta di questo da parte dello stesso ricorrente e la evidente operazione di riverniciatura dopo l'abrasione del numero di telaio, oltre alla considerazione del prezzo vile per il quale si assumeva essersi proceduto all'acquisto e della mancata trascrizione del trasferimento di proprietà. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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