CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38490/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione al vizio di motivazione 1) circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva; 2) circa il riconoscimento della recidiva. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.Deve osservarsi che, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627). 5. Quanto al secondo motivo, può senz'altro convenirsi con il ricorrente circa l'esistenza di uno specifico onere motivazionale a carico del giudice, ove egli ritenga di applicare in concreto la recidiva facoltativa che sia stata contestata, tanto essendo conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 5859 del 27.10.2011 - dep. 15.02.2012, Rv. 2511690; in senso conforme, Cass. Sez. Fer. sent. n. 35526 del 19.98.2013, Rv. 256713). E tuttavia deve ritenersi che detto onere possa essere adempiuto anche implicitamente, ove, come • nel caso in esame, le sentenze di merito diano conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130). Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, si ha che la Corte di appello, nel momento in cui ha posto l'accento sulla altissima pericolosità sociale della condotta dell'imputato ha debitamente evidenziato le ragioni legittimanti l'applicazione della recidiva, escludendo la ricorrenza di ragioni per essere disapplicata. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 202