Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44957/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Panarinfo, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lei ascritto, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso della Panarinfo, con cui si lamenta l'errata indicazione del tempus commissi delicti, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato la cui consumazione si è protratta nel tempo fino al giudizio di appello; Rilevato che le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso della Panarinfo e nei due motivi di ricorso della Sanzo, con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., sono manifestamente infondate, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dello stato di necessità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili í ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Panarinfo, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lei ascritto, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso della Panarinfo, con cui si lamenta l'errata indicazione del tempus commissi delicti, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato la cui consumazione si è protratta nel tempo fino al giudizio di appello; Rilevato che le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso della Panarinfo e nei due motivi di ricorso della Sanzo, con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., sono manifestamente infondate, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dello stato di necessità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili í ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 44957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris