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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24583/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni in concorso, risulta, oltre che manifestamente infondato, anche meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, conformi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità; che le doglianze prospettate dalla difesa con tale motivo devono ritenersi avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte nella parte in cui risultano tese a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e della loro rilevanza per giungere a differenti conclusioni sul giudizio di responsabilità di ciascuno dei due ricorrenti e manifestamente infondate nella parte in cui contestano la configurabilità del reato nel caso di permanenza nell'immobile dopo il decesso di chi lo aveva precedentemente invaso (Sez. 2, 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792-01); ritenuto che: il secondo motivo, con cui si deduce la mancanza della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, alla stregua del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui è preclusa, sino a quando non sia cessata la permanenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01), nella specie attribuita in concorso ai due imputati; il terzo motivo, con cui si deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, atteso che, postoshe4 contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02), la Corte d'appello ha negato il beneficio reputandolegittimamente prevalenti gli elementi del precedente specifico da cui il [OSCURATO:PERSONA] era gravato e della pervicacia dallo stesso mostrata nell'occupare per decenni il terreno; il quarto motivo, con cui si deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, non è consentito, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha provveduto alla determinazione della pena, con congrua e logica motivazione (si veda, in particolare, la pag. 6 della impugnata sentenza), alla stregua della rilevante offensività della condotta, avuto riguardo sia all'estensione del terreno invaso sia alla durata dell'occupazione di esso, dovendosi anche osservare che la pena detentiva di un anno e sei mesi di reclusione è inferiore alla media edittale della pena detentiva per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., la quale è pari a due anni di reclusione (atteso che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni in concorso, risulta, oltre che manifestamente infondato, anche meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, conformi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità; che le doglianze prospettate dalla difesa con tale motivo devono ritenersi avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte nella parte in cui risultano tese a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e della loro rilevanza per giungere a differenti conclusioni sul giudizio di responsabilità di ciascuno dei due ricorrenti e manifestamente infondate nella parte in cui contestano la configurabilità del reato nel caso di permanenza nell'immobile dopo il decesso di chi lo aveva precedentemente invaso (Sez. 2, 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792-01); ritenuto che: il secondo motivo, con cui si deduce la mancanza della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, alla stregua del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui è preclusa, sino a quando non sia cessata la permanenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01), nella specie attribuita in concorso ai due imputati; il terzo motivo, con cui si deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, atteso che, postoshe4 contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02), la Corte d'appello ha negato il beneficio reputandolegittimamente prevalenti gli elementi del precedente specifico da cui il [OSCURATO:PERSONA] era gravato e della pervicacia dallo stesso mostrata nell'occupare per decenni il terreno; il quarto motivo, con cui si deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, non è consentito, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha provveduto alla determinazione della pena, con congrua e logica motivazione (si veda, in particolare, la pag. 6 della impugnata sentenza), alla stregua della rilevante offensività della condotta, avuto riguardo sia all'estensione del terreno invaso sia alla durata dell'occupazione di esso, dovendosi anche osservare che la pena detentiva di un anno e sei mesi di reclusione è inferiore alla media edittale della pena detentiva per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., la quale è pari a due anni di reclusione (atteso che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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