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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 10251/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Cagliari, in relazione al reato di cui agli artt. 624 c.p. e 625 comma 1 n.4 c.p., che l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso consta di un unico motivo, con cui l'esponente denuncia violazione di legge e motivazione apparente, in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.4 c.p. (c.d. furto con destrezza).

La difesa lamenta che le argomentazioni della Corte territoriale non chiariscano quale sia, nello specifico, il tratto specializzante che dovrebbe connotare la modalità esecutiva del fatto commesso con destrezza.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto propone motivi riproduttivi di profili di censura con cui la Corte territoriale si è specificamente confrontata e che ha adeguatamente disatteso.

Orbene, la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.4 c.p., riprendendo, opportunamente, un indirizzo consolidato in seno alla Corte di legittimità, secondo cui la modalità esecutiva del c.d. furto con destrezza si configura «(...) in presenza di qualsiasi azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, volta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetti detentore a difesa della stessa.» (Cass. pen., Sez. 4^, 5 ottobre 2021, n.38612).

Alla luce delle modalità poste in essere dall'imputato per condurre la refurtiva al di fuori del centro commerciale, deve ritenersi configurabile, come chiarisce la Corte territoriale (cfr. pag. 9), un'azione connotata da astuzia e scaltrezza, al fine di eludere gli accorgimenti predisposti (cfr. pag. 2).

Pertanto, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, l'azione criminosa soddisfa quelle condizioni richiamate dalle SS.UU., in relazione al necessario quid pluris della condotta penalmente rilevante, finalizzato ad eludere l'attenzione del dominus: nello specifico, l'autore del fatto aveva scelto, accuratamente, un varco riservato ove non si sarebbe attivato l'allarme antitaccheggio.

Appare, per tali ragioni, proficuo ricordare che, in tema di furto con destrezza, «(.•.) la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'autore approfitti di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità di azione furtiva, idonea a non destare la detta attenzione» (Sez. 5, Ordinanza n. 12974 del 17/02/2005, Rv. 231123: nella specie, la Corte aveva ritenuto sussistere l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva inserito tutta la merce sottratta in un borsone fatto passare poi dall'ingresso riservato ai portatori di handicap, essendo un varco non protetto dal sistema di sorveglianza antitaccheggio).

Alla luce di tali rilievi, occorre rammentare che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile, a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Cagliari, in relazione al reato di cui agli artt. 624 c.p. e 625 comma 1 n.4 c.p., che l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il ricorso consta di un unico motivo, con cui l'esponente denuncia violazione di legge e motivazione apparente, in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.4 c.p. (c.d. furto con destrezza). La difesa lamenta che le argomentazioni della Corte territoriale non chiariscano quale sia, nello specifico, il tratto specializzante che dovrebbe connotare la modalità esecutiva del fatto commesso con destrezza. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto propone motivi riproduttivi di profili di censura con cui la Corte territoriale si è specificamente confrontata e che ha adeguatamente disatteso. Orbene, la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.4 c.p., riprendendo, opportunamente, un indirizzo consolidato in seno alla Corte di legittimità, secondo cui la modalità esecutiva del c.d. furto con destrezza si configura «(...) in presenza di qualsiasi azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, volta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetti detentore a difesa della stessa.» (Cass. pen., Sez. 4^, 5 ottobre 2021, n.38612). Alla luce delle modalità poste in essere dall'imputato per condurre la refurtiva al di fuori del centro commerciale, deve ritenersi configurabile, come chiarisce la Corte territoriale (cfr. pag. 9), un'azione connotata da astuzia e scaltrezza, al fine di eludere gli accorgimenti predisposti (cfr. pag. 2). Pertanto, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, l'azione criminosa soddisfa quelle condizioni richiamate dalle SS.UU., in relazione al necessario quid pluris della condotta penalmente rilevante, finalizzato ad eludere l'attenzione del dominus: nello specifico, l'autore del fatto aveva scelto, accuratamente, un varco riservato ove non si sarebbe attivato l'allarme antitaccheggio. Appare, per tali ragioni, proficuo ricordare che, in tema di furto con destrezza, «(.•.) la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'autore approfitti di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità di azione furtiva, idonea a non destare la detta attenzione» (Sez. 5, Ordinanza n. 12974 del 17/02/2005, Rv. 231123: nella specie, la Corte aveva ritenuto sussistere l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva inserito tutta la merce sottratta in un borsone fatto passare poi dall'ingresso riservato ai portatori di handicap, essendo un varco non protetto dal sistema di sorveglianza antitaccheggio). Alla luce di tali rilievi, occorre rammentare che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile, a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2023
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