CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 34790/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’imputata – condannata in primo e secondo grado percontravvenzioni in materia edilizia, sismica, paesaggistica – ha proposto ricorsoper cassazione, denunciando, con unico motivo di doglianza, la violazionedell’art. 157 cod. pen., avendo la Corte di appello ritenuto che i reati siano staticommessi a partire dal maggio 2019, mentre la sentenza di primo grado è statapronunciata il 12 luglio 2023, essendo spirato il termine prescrizionale il 1°agosto 2025;che, secondo la difesa, non può trovare applicazione la disciplina della leggen. 103 del 2017, perché mai sostanzialmente entrata in vigore esuccessivamente abrogata.Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché basato su una doglianzamanifestamente infondata;che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – per i reati commessidal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina di cui alla legge n.103 del 2017; mentre per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, trovaapplicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021 (ex plurimis, Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Rv. 288175);che, dunque, ritenendo i più risalenti tra i reati contravvenzionali commessinel maggio 2019, si giunge, con applicazione del termine ordinario complessivodi cinque anni (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) almaggio 2024; deve poi essere aggiunto un anno e sei mesi, in forza delladisciplina normativa sopra richiamata, applicabile ratione temporis, oltre allesospensioni della prescrizione per sospensione del procedimento, giungendosicosì alla data del 5 gennaio 2026, successiva alla pronuncia della sentenzaimpugnata;che, per quanto riguarda il giudizio di cassazione, la prescrizione, purmaturata dopo la sentenza di appello, non può essere rilevata, a fronte di unricorso sorretto da motivi inammissibili;che trova infatti applicazione il noto principio secondo cui l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi nonconsente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturatasuccessivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (ex plurimis, Sez. U, n.32 del 22/11/2000, Rv. 217266);che il principio opera anche nel caso – come quello di specie – in cui ilricorso per cassazione sia sostanzialmente diretto a far valere una prescrizioneche si è verificata dopo la pronuncia della sentenza di appello;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]