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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46054/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa è non consentito in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( cfr. pag. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ; che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato avuto riguardo al termine massimo di anni 7 e mesi sei, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione pari a mesi 11 in primo grado; considerato che il terzo motivo di ricorso è egualmente manifestamente infondato, avendo il giudice di appello adeguatamente motivato in ordine al diniego della attenuanti generiche e, in generale sul trattamento punitivo ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa è non consentito in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( cfr. pag. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ; che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato avuto riguardo al termine massimo di anni 7 e mesi sei, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione pari a mesi 11 in primo grado; considerato che il terzo motivo di ricorso è egualmente manifestamente infondato, avendo il giudice di appello adeguatamente motivato in ordine al diniego della attenuanti generiche e, in generale sul trattamento punitivo ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46054/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris