CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 04938/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha rigettato l'istanza da lui presentata di revisione della sentenza di condanna della Corte di appello di Brescia del 12/01/2016 (divenuta irrevocabile il 29/11/2017). Lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle prove nuove addotte; erronea applicazione della legge penale relativa alla nuova prova rilevante ai fini del giudizio di revisione; inosservanza degli artt. 634- 636 cod. proc. pen. relativi all'assunzione della nuova prova nel giudizio di revisione. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.06.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Esso, infatti, risulta sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e, pertanto, nella piena vigenza della L. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]