CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39916/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita di una autovettura. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato suddetto, essendo assente la richiesta di restituzione del bene ed essendo tardiva la querela proposta. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La Corte d'appello ha affermato che il reato di cui all'art. 646 c.p. si era perfezionato allorquando l'imputato, inadempiente al pagamento dei canoni, aveva manifestato la sua volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo senza alcuna giustificazione l'autovettura, che gli era stata richiesta dal titolare dell'autonoleggio e su cui egli non aveva alcun diritto. In tal modo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 2, n. 25282 del 31/5/2016, Rv. 267072), secondo cui, in tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene è qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen., che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto. A fronte della motivazione della sentenza impugnata il ricorrente ha proposto una diversa ricostruzione della vicenda, inammissibile in questa sede. 2.2 Quanto all'altra doglianza, formulata in ricorso, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che la querela era tempestiva in quanto il titolare dell'autonoleggio, solo dopo avergli concesso tempo in ragione del pregresso affidamento che aveva riposto in lui, già cliente dell'autonoleggio, aveva realizzato che l'imputato non avrebbe davvero ottemperato alle sue richieste di restituzione. Siffatte argomentazioni sono esenti da censure, essendo in linea con l'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Rv. 266954), secondo cui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]