CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 24452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3197/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.toDANIELE GRANARA; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - MANDATO Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI - Rel. Consigliere - Adunanzadel22/06/2023 – CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.3197/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 690/2020 de lla CORTE D’APPELLO DI GENOVAdepositatail 17/07/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 17/7/2020, la Corte d’appello di Genov a, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della natura irrevocabile del mandato conferito dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. al Norero per la vendita di taluni immobili risultanti da un intervento edilizioeseguito dalla società mandante, con la conseguente inefficacia dellasuccessiva revoca del mandato comunicato dalla D C al Norero e lacondanna della prima al pagamento , in favore di quest’ultimo, delle provvigionipromesse oltre agli accessori, o comunque, in subordine, al pagamentodi un compenso per l’attività svolta fino all’illecita revoca delmandato, oltre al risarcimento del danno; a fondamento della decisione as sunta, la corte territoriale, premessa la natura irrevocabile del mandato conferito dalla D C Immobiliares.r.l. al Norero, ha rilevato come quest’ultimo si fosse reso responsabiledell’inadempimento di tale contratto di mandato, con la conseguente legitti mità del recesso per giusta causa operato dalla società mandante e l’insussistenza di alcun diritto del mandatario inadempiente al conseguimento di alcun risarcimento del danno, nonchédel rivendicato rimborso delle spese, non avendone il Norero adeguatamentecomprovato la riconducibilità alle attività eseguite in esecuzionedel mandato; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione s ulla base di quattro motivi d’impugnazione; laD [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere preliminarmente disattesa l’ eccezione sollevata dalla societàcontroricorrente (cfr. pag. 29 del controricorso) in relazione al preteso difetto di specialità della procura rilasciata d a l ricorrente a margine del ricorso , dovendo nella specie trovare applicazione l’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale , i n temadi procura alle liti nel giudizio di legittimità, ove tale procura sia appostaa margine del ricorso, essa è per sua natura speciale, senza cheoccorra alcuno specifico riferimento al giudizio in co rso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima forma materialmente corpo con l'atto al quale accede ( Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24671 del 11/08/2022,Rv. 665684 - 01) ; nelmerito, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1723 e 2697 c.c., nonché per illogicità e contraddittorietà e manifesta della motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente invertito gli oneri della prova in ordineall’inadempimento del contratto di mandato, avendo imposto al mandatariol’onere di dimostrare l’insussistenza di una giusta causa di revoca da parte del mandante, sulla base di una confusa interpretazione della distinzione tra obbli gazioni di risultato e obbligazionidi mezzi; ilmotivo è infondato ; ilricorrente si duole della pretesa violazione di legge in cui sarebbe incorsoil giudice d’appello nella distribuzione degli oneri probatori tra le parti , senza tuttavia aver compreso i n maniera adeguata la ratio decidendiposta a fondamento della decisione impugnata ; varràsul punto sottolineare – al di là di ogni impropria attribuzione didecisività alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato evocata dal rico rrente – come il giudice d’appello abbia propriamente escluso che il mandante avesse contestato la mancata Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esecuzione di un’obbligazione di risultato a carico del mandatario, essendosipiuttosto limitata ad e vocare la circostanza costituita dalla mancanza di risultati effettivi dell’attività di mediazione ( o di promozione della vendita ), non già come espressione diretta dell’inadempimento contestato dalla controparte, bensì come spia , o indice, del sostanziale carattere negligente del mandatario nell’esecuzione dell’incarico ricevuto; conclusione corroborata, sul pianoistruttorio, da altri elementi di prova ulteriori e diversi rispetto a l ridettoindice; ciò posto, la corte territoriale , una volta ricostruita in fatto l a fattispecie sottoposta al suo esame, ha correttamente applicato i principi di diritto in tema di inadempimento contrattuale secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, rilevando come il mandanteavesse allegato, tanto la fonte degli obbli ghi contrattuali in capo al mandatario, quanto la sussistenza di un inadempimento qualificatodello stesso, là dove il Norero non era riuscito a fornire in modo adeguato la prova del l’avvenuto diligente adempimento delle proprieobbligazioni; da tanto deri va l’insussistenza di alcuna delle violazioni di legge denunciate dal ricorrente con la censura in esame, avendo la corte d’appello correttamente risolto la controversia sul piano probatorio, escludendo che il mandatario avesse fornito la prova del diligen te adempimentodell’obbligazioni dallo stesso assunte ; leconsiderazioni che precedono valgono, da ultimo, ad escludere larilevabilità del vizio di motivazione contestato dal ricorrente con la censura in esame, avendo la corte territoriale provveduto all’elaborazionedi un discorso giustificativo , non solo es istente, bensì anche articolat o in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , nel pieno rispetto dei Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri canonidi correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneoa sottrarsi alle censure in q uesta sede illustrate; con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 1723 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per motivazione apparente , illogica e contraddittoria (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto legittima la revoca del mandato in ragione di un presunto inadempimento del mandatario, nonostante quest’ultimo avessein ogni caso comprovato l’avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni e la conseguente insussistenza di alcuna causa giustificativa della revoca; e tanto, sulla base di fatti decisivi, analiticamente richiamati in ricorso, immotivatamente trascurati dal giudiced’appello; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come – ribadita la corretta applicazione, da parte delgiudice a quo , dei principi di diritto in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali , e preso atto della rilevata mancata dimostrazione, da parte del mandatario , dell ’avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni – varrà considerare come, attraversola proposizione della censura in esame , il ricorrente (lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge) si sia sostanzialmente limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , dell a fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis,Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 7 Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo,la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giu dice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; sitratta, come a ppare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica ce nsura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di d iritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 1223 e 1725 c.c., degli artt.112 e 278 c.p.c., nonché per omessa e manifesta illogicità della motivazione(in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale – pur ritenendo assorbito il motivo d’impugnazione con il quale la società mandante aveva contestato la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado – erroneamente pronunciatasu tale motivo d’impugnazione, asserendo l’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria azionata dal Norero, coincidente,secondo l’illogico convincimento della corte d’appello, con l’effettiva vendita delle unità immobiliari anziché con la revoca del mandato irrevocabile, di per sé fonte di perdita di utilità per il mandatario; ilmotivo è inammissibile per carenza di interesse ; alriguardo, varrà considerare come il disposto accertamento della complessivainfondatezza dei primi due motivi di ricorso , nella misura incui ha confermato l’effettività degli inadempimenti accertati a carico dell’odierno ricorrente, e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimentoin suo favore di alcun diritto al risarcimento dei danni, vale a rendere del tutto privo di rilevanza l’esame delle questioni risarcitorieriproposte dal ricorrente co n il motivo in esame; conil quarto motivo, proposto “in via di strettissimo subordine”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1709, 1725, 1123 1226 c.c., degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per motivazioneomessa, insufficie nte o meramente apparente, nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere il diritto del Norero al conseguimento del rimborso delle spesee di un equo compenso per l’attività svolta nel periodo di vigenza dell’incarico, omettendo di valutare gli elementi probatori a tal fine Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri forniti dall’esponente e le circostanze non contestate da controparte, trascurando infine la dichiarata disponibi lità della controparte al rimborsodelle spese sostenute dal mandatario per l’attività svolta, con ciòespressamente riconoscendo l’effettivo espletamento della stessa; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espress amente sottolineato come l’odierno ricorrente, in qualità di mandatario , non avesseadeguatamente comprovato l’avvenuta correlazione delle spese allegate ai fini del relativo rimborso con l’esecuzione del mandato dedottoin giudizio; tantopremesso, la censura in esame, nella misura in cui intende ridiscuterel’interpretazione degli elementi probatori acquisiti (al fine di attestare l’avvenuta dimostrazione, da parte ricorso , della ridetta correlazione), si risolve in un’inammissibile p roposta di rilettura nel meritodei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita insede di legittimità, tanto più attraverso la deduzione della pretesa omissione, da parte del giudice d’appello (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.)dell’esame di fatti dei quali, tuttavia, non risulta adeguatamente argomentato il carattere certamente decisivo ai fini della decisione della controversia , nonché attraverso la contestazione di una pretesa apparenzadella motivazione a dispetto della piena rilev abilità ictu oculi dell’iter logico - giuridico posto a fondamento del provvedimento impugnato; sulla base di tali premesse, rile v ata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la socc ombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 3197/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.500,00, oltre alle sp ese forfettarie nella misura