CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43006/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 4/7/2017 dal locale Tribunale, con la quale Gianni CoLtini ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli del delitto di cui all'art. 10 -ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannati ciascuno alla pena di quattro mesi di reclusione. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. In primo luogo, se ne contesta la motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 13, stesso decreto, fino alla sentenza definitiva; questa Corte di legittimità, infatti, avrebbe affermato che - per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015 - la causa di esclusione della punibilità in esame avrebbe potuto trovare applicazione, per l'appunto, fino alla sentenza definitiva, e su questo avrebbero fatto legittimo affidamento i ricorrenti, chiedendo il rinvio dell'udienza oltre il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di scadenza dell'ultima rata nell'ambito della definizione agevolata accordata dall'Agenzia delle Entrate. Ne deriverebbe la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., oltre che 7 CEDU. Si contesta, ancora, il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti, specie con riguardo alla ritenuta abitualità ed alle condotte tenute dai ricorrenti successivamente al reato (richiesta di definizione agevolata, pagamenti), espressione della volontà di versare integralmente il dovuto; quel che, peraltro, risulterebbe dalla documentazione allegata ad una memoria difensiva depositata in appello via PEC, della quale però la Corte non avrebbe tenuto il dovuto conto. Diniego, peraltro, poi palesemente contraddetto dalla sanzione irrogata, nella misura minima possibile. Le stesse considerazioni, poi, coinvolgerebbero anche il dolo, la cui assenza, dunque, sarebbe confermata proprio dai comportamenti citati, tenuti dagli imputati in epoca posteriore al reato. Di seguito, si contesta l'assenza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie, così come il travisamento del fatto in quella parte della sentenza che nega la sospensione condizionale della pena, pur a fronte di precedenti remoti e - si ribadisce - di una sanzione infine attestata sul minimo. La difesa ha depositato due memorie, ribadendo í propri argomenti (30/9/2021) e chiedendo l'applicazione retroattiva dell'art. 2, I. 27 settembre 2021, n. 134 (14/10/2021). [OSCURATO:PERSONA] Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione sollevata con la memoria del 14/10/2021, il Collegio ne evidenzia la palese inammissibilità. I ricorrenti, nell'eccepire l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale per decorrenza dei termini del giudizio di appello, trascurano che l'istituto in oggetto - introdotto dalla citata I. n. 134 del 2021 - concerne esclusivamente i reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 (art. 2, comma 3), non potendo, dunque, trovare applicazione nel caso in esame (condotte contestate al 27/12/2013); in senso contrario, peraltro, non vale neppure evocare í canoni costituzionali o convenzionali in punto i retroattività della legge penale sostanziale più favorevole, vertendosi qui in un istituto di carattere processuale, governato dal principio del tempus regit actum. 3. Nel merito, poi, i ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, si osserva che, ai sensi dell'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, così riscritto dal d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158, i reati di cui agli articoli 10-bis, 10- ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, í debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Ebbene, come correttamente affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, questa norma non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che, all'apertura del dibattimento di primo grado, in data 4/4/2017, nessuna estinzione del debito era avvenuta, né era stata prospettata dagli imputati un'avvenuta rateizzazione; ogni accordo in tal senso, infatti, era pacificamente avvenuto in epoca successiva, così da non potersi accogliere la richiesta - in sede di appello - di rinvio dell'udienza ad oltre il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In senso contrario, peraltro, non appare pertinente la giurisprudenza più volte richiamata nei ricorsi, nell'ottica degli artt. 3 e 24 Cost, 7 CEDU, che riterrebbe applicabile l'art. 13 citato fino alla sentenza definitiva, quanto ai giudizi in corso all'entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015; questo indirizzo, qui da ribadire, si riferisce infattì ai casi in cui il giudizio era, per l'appunto, già in corso al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed a quella data era già stato dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (tra le altre, Sez. 3, n. 15237 del 1°/2/2017, Volanti, Rv. 269653). Ipotesi, questa, non riferibile alla presente vicenda, nella quale - come già rilevato - il dibattimento è stato aperto successivamente, nell'aprile 2017, con piena operatività della norma, comprese le sue decadenze. 5. Manifestamente infondati, di seguito, sono i ricorsi anche quanto al secondo motivo, relativo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pronunciandosi sul punto, infatti, la sentenza l'ha esclusa con argomento congruo ed immeritevole di censura, sul presupposto che la condotta illecita riscontrata era risultata abituale (come da dichiarazioni dell'imputata e da produzioni della difesa, che i ricorsi non contestano, così come dai precedenti penali, con recidiva aggravata per entrambi, contestata e riconosciuta) e l'offesa non poteva definirsi di particolare tenuità (omesso versamento dell'IVA per 304.000 euro). In senso contrario, peraltro, non paiono rilevare gli argomenti a sostegno del motivo in esame, volti a valorizzare il comportamento tenuto dagli imputati successivamente al reato, come la richiesta di definizione agevolata per i debiti IVA 2011 (estraneo al giudizio) e 2012, e la prova del pagamento di circa 209 mila euro; ed invero, in disparte il prevalente indirizzo giurisprudenziale che nega rilievo - nell'ottica dell'art. 131-bis cod. pen. - ai comportamenti successivi all'illecito, anche in ragione del richiamo all'art. 133 cod. pen. nel solo primo comma (che afferisce al solo fatto reato: per tutte, Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi, Rv. 278391), basti qui comunque osservare che la Corte di appello ha valorizzato anche il dato quantitativo dell'imposta evasa, in forza del quale è stato congruamente escluso che l'offesa fosse di particolare tenuità, impedendo dunque l'intervento della fattispecie in oggetto. • Questa conclusione, peraltro, non si pone in contraddizione con un trattamento sanzíonatorio mite quale quello irrogato (minimo della pena e massimo aumento per le circostanie attenuanti generiche), atteso che la sanzione opera su un versante autonomo rìspetto all'art. 131-bis cod. pen., e negare questa causa di esclusione della punibilità non comporta, di per sé, applicare una pena elevata. 6. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al terzo motivo di ricorso, in punto di dolo. Le condotte successive, nei (pacifici) termini citati, non coinvolgono infatti il profilo psicologico del reato, peraltro commesso diversi anni prima, e su questo non possono assumere "a ritroso" alcun effetto. Specie, peraltro, nell'ambito di un ricorso che non indica neppure un elemento - offerto al Giudice e non valutato - dal quale si possa evincere che, con riguardo al versamento dell'IVA 2012, i ricorrenti avessero agito in difetto del dolo generico a sostegno della condotta. Quel che gli stessi, per contro, avevano dimostrato quanto al pagamento dell'IVA 2013, per il quale erano stati assolti; senza alcuna incidenza ex se, peraltro, sul giudizio in corso, come correttamente affermato dalla Corte di appello. 7. Di seguito, quanto al quarto motivo di impugnazione, se ne evidenzia l'inammissibilità. Non è dato comprendere, infatti, quale sia l'interesse che i ricorrenti nutrirebbero a conoscere la motivazione in punto di sanzioni accessorie, dato che queste sono state inflitte nella misura minima dì legge. 8. Con riguardo, infine, alla sospensione condizionale della pena, la Corte ritiene ancora immeritevoli di ogni accoglimento gli argomenti proposti; non è dato ravvisare, infatti, alcun travisamento della prova od omessa motivazione, atteso che il beneficio è stato negato ad entrambi gli imputati in ragione della gravità delle condotte commesse, anche in tempi precedenti. Al riguardo, si ribadisce che - a tacer di altri argomenti (ulteriori mancati pagamenti di debiti erariali, peraltro ammessi anche nei ricorsi, ancorché non costituenti reato) - ad entrambi era stata riconosciuta le recidiva reiterata e specifica (e, quanto a Bartolíni, anche infraquinquennale), poi ritenuta subvalente - ma non esclusa - rispetto alle circostanze attenuanti generiche; argomento di per sé adeguato e logico per negare il beneficio in questione anche a fronte di una sanzione contenuta, non emergendo, sul punto, alcuna contraddizione motivaziona le. 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. • P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo