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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17817/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza impugnata con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Pistoia, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Pistoia, in data 7.11.2019, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi n. 1); n. 2) e n. 3), dell'imputazione commessi in danno della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza del tribunale„ di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Troccoletti, lamentando: 1) omissione, contraddittorietà e vizio di motivazione, come risulta dal travisamento delle prove raccolte in giudizio, ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., in relazione al capo n. 1) dell'imputazione; 2) omessa motivazione ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e), c.p.p., in ordine ai capi n. 2) e n. 3), dell'imputazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di fornire risposta al rilievo con cui la parte civile appellante si doleva della circostanza che il giudice di primo grado fosse giunto all'assoluzione degli imputati sul presupposto che l'inattendibilità della parte civile dovesse estendersi sic et sempliciter anche alle accuse contenute nei capi n. 2) e n. 3) dell'imputazione, laddove le accuse del Troccoletti trovavano adeguati riscontri nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], non considerate dalla corte di appello.

3. Con requisitoria scritta del 2.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della natura dei vizi denunciati, che non sono scrutinabili in questa sede di legittimità.

Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con un condivisibile arresto, la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p., è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (cfr. Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Rv. 282058).

Risultano, pertanto, inammissibili, i motivi di ricorso attraverso i quali, per espressa indicazione del ricorrente, vengono denunciati i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. e) del codice di rito.

Vero è che nel secondo motivo di ricorso si deduce anche il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., ma si tratta di un evidente errore di diritto, posto che tale vizio attiene alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, mentre la mancanza di motivazione (eccepita dal ricorrente con riferimento alla omessa considerazione da parte del giudice di secondo grado dei rilievi formulati con l'atto di appello) rientra esclusivamente nel novero dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., come si è detto, non scrutinabili nel caso in esame.

Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento mantenutosi fermo negli anni, condiviso dal Collegio, la specificità della disposizione di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., dettata in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 606.

L'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale (cfr. Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Rv. 212053).

In questa prospettiva si è ripetutamente precisato che va ricondotto al vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., proprio l'omessa (o parziale) disamina delle specifiche doglianze prospettate nei motivi di appello (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255393; Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Rv. 268859).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza impugnata con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Pistoia, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Pistoia, in data 7.11.2019, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi n. 1); n. 2) e n. 3), dell'imputazione commessi in danno della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del tribunale„ di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Troccoletti, lamentando: 1) omissione, contraddittorietà e vizio di motivazione, come risulta dal travisamento delle prove raccolte in giudizio, ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., in relazione al capo n. 1) dell'imputazione; 2) omessa motivazione ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e), c.p.p., in ordine ai capi n. 2) e n. 3), dell'imputazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di fornire risposta al rilievo con cui la parte civile appellante si doleva della circostanza che il giudice di primo grado fosse giunto all'assoluzione degli imputati sul presupposto che l'inattendibilità della parte civile dovesse estendersi sic et sempliciter anche alle accuse contenute nei capi n. 2) e n. 3) dell'imputazione, laddove le accuse del Troccoletti trovavano adeguati riscontri nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], non considerate dalla corte di appello. 3. Con requisitoria scritta del 2.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della natura dei vizi denunciati, che non sono scrutinabili in questa sede di legittimità. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con un condivisibile arresto, la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p., è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (cfr. Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Rv. 282058). Risultano, pertanto, inammissibili, i motivi di ricorso attraverso i quali, per espressa indicazione del ricorrente, vengono denunciati i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. e) del codice di rito. Vero è che nel secondo motivo di ricorso si deduce anche il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., ma si tratta di un evidente errore di diritto, posto che tale vizio attiene alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, mentre la mancanza di motivazione (eccepita dal ricorrente con riferimento alla omessa considerazione da parte del giudice di secondo grado dei rilievi formulati con l'atto di appello) rientra esclusivamente nel novero dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., come si è detto, non scrutinabili nel caso in esame. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento mantenutosi fermo negli anni, condiviso dal Collegio, la specificità della disposizione di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., dettata in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 606. L'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale (cfr. Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Rv. 212053). In questa prospettiva si è ripetutamente precisato che va ricondotto al vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., proprio l'omessa (o parziale) disamina delle specifiche doglianze prospettate nei motivi di appello (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255393; Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Rv. 268859). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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