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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36338/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata e generico, là dove non evidenzia, nonostante precisa resa motivazione sul punto dal Tribunale, che aveva apprezzato la non scarsa offensività del fatto, tenuto conto dell'accertata incapacità all'autocontrollo da parte del ricorrente (in tal senso la circostanza che appena cinque giorni dopo il fatto si rendeva responsabile di analoga violazione), motivazione rievocata dalla Corte di appello, sulla base di quale elemento - se del caso trascurato - si sarebbe dovuto pervenire ad una differente conclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata e generico, là dove non evidenzia, nonostante precisa resa motivazione sul punto dal Tribunale, che aveva apprezzato la non scarsa offensività del fatto, tenuto conto dell'accertata incapacità all'autocontrollo da parte del ricorrente (in tal senso la circostanza che appena cinque giorni dopo il fatto si rendeva responsabile di analoga violazione), motivazione rievocata dalla Corte di appello, sulla base di quale elemento - se del caso trascurato - si sarebbe dovuto pervenire ad una differente conclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/1
Sentenza Cassazione n. 36338/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris