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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 16116/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2541-2017 r.g. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 , elettivamente domicilia. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 14.12.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in accoglimento delle domande ex art. 64 l. fall. proposte dal [OSCURATO:SOCIETA]., con unico atto di citazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la gratuità, e la conseguente inefficacia, dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa, in favore delle convenute e condannò ciascuna di esse alla restituzione delle somme, di € 900.000, di € 30.000 e di € 10.000, rispettivamente ricevute, nonché tutte, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 39.000.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14.12.2015, ha respinto, previa loro riunione, gli appelli proposti separatamente contro la sentenza di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto in questa sede ancora rileva, la corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame con i quali entrambe le appellanti avevano dedotto l’erroneità della loro condanna in via solidale al pagamento delle spese di lite: ha osserva to che nella specie ricorrevano i presupposti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono l’applicazione del secondo periodo dell’art. 97, 1° comma, cod. proc. civ., in quanto l’interesse comune tra le allora convenute, poi appellanti, emergeva d a lla convergenza dei loro atteggiamenti difensivi, dall’emanazione da un unico soggetto dei titoli di credito di cui era stata richiesta la dichiarazione di ine fficacia e dall’interesse personale al provvedimento richiesto dal giudice.

2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] i con ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti intimatenon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 97, 1° comma, c.p.c. e del D.M. 10.3.2014 .

Deduce che la corte del merito ha erroneamente ritenuto applicabile il secondo periodo della norma processuale, così pervenendo ad una illegittima ed eccessivamente afflittiva sua condanna alle spese, del tutto sproporzionata rispetto alla domanda ex art. 64 l. fall. proposta dal Fallimento nei suoi confronti.

1. Il motivo è fondato. 1.1 Questa Corte ha da tempo stabilito che la comunanza di interessi che giustifica, ai sensi dell’art. 97, 1° comma, secondo periodo, cod. proc. civ. la condanna alle spese in via solidale di più soccombenti che non siano legati fra loro da un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, può ravvisarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo (Cass. n n . 9876/2018, 20916/2016,16056/2015, 17281/2011). 1.2.E’ stato tuttavia precisato che, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso (Cass. n. 6976/2016), posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto.

1.3. Quest’ultimo principio è, a maggiore ragione, applicabile anche al caso di specie, in cui, nonostante l’enorme divergenza fra il valore delle domande avanzate nei confronti di ciascuna delle tre convenute, il Fallimento ha scelto di cumulare dette domande in un unico processo in ragione dell’unicità dei fatti dedotti a loro fondamento: l a piena comprensibilità (a nzi la sicura correttezza)di tale scelta – subita però dalle soccombenti, che non avevano modo di sottrarsene - non può infatti giustificare la loro condanna solidale alle spese, essendo evidente che un conto è l’interesse ad ottenere l’accoglimento ( e, dall’altra parte,il rigetto) di una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, altro quello ad ottenere l’accoglimento (o il rigetto) di una richiesta di 10.000 euro.

1.4. Errata, a maggior ragione, è anche la liquidazione delle spese del giudizio d’appello a carico solidale delle parti appellanti, non avendo la corte del merito tenuto conto che Bernardi, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la riforma del solo capo della sentenza del tribunale concernente, per l’appunto, le spese.

La sentenza impugnata va quindi cassata.2.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito.

Pertanto, in parziale riforma delle sentenzedi merito, [OSCURATO:PERSONA] va condannata al pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di €3.500, oltre accessori di legge , a titolo di spese del giudizio di primo grado e al pagamento della somma di € 4.500,oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio d’appello; restano ovviamente ferme le statuizioni condannatorie in punto di spese di entrambi i gradi di merito per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti le sentenze sono coperte da giudicato.

Nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, il Fallimento abbia ottenuto l’integrale pagamento delle spese dalle condebitrici solidali, il diritto di regresso di queste ultime verso l’odierna ricorrente deve intendersi limitato agli importi qui liquidati.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del Fallimento e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagareal [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 3.500, oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio di primo grado e la somma di € 4.500 oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio d’appello.

Condanna il [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000 per co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2541-2017 r.g. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 , elettivamente domicilia. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 14.12.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in accoglimento delle domande ex art. 64 l. fall. proposte dal [OSCURATO:SOCIETA]., con unico atto di citazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la gratuità, e la conseguente inefficacia, dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa, in favore delle convenute e condannò ciascuna di esse alla restituzione delle somme, di € 900.000, di € 30.000 e di € 10.000, rispettivamente ricevute, nonché tutte, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 39.000. 2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14.12.2015, ha respinto, previa loro riunione, gli appelli proposti separatamente contro la sentenza di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto in questa sede ancora rileva, la corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame con i quali entrambe le appellanti avevano dedotto l’erroneità della loro condanna in via solidale al pagamento delle spese di lite: ha osserva to che nella specie ricorrevano i presupposti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono l’applicazione del secondo periodo dell’art. 97, 1° comma, cod. proc. civ., in quanto l’interesse comune tra le allora convenute, poi appellanti, emergeva d a lla convergenza dei loro atteggiamenti difensivi, dall’emanazione da un unico soggetto dei titoli di credito di cui era stata richiesta la dichiarazione di ine fficacia e dall’interesse personale al provvedimento richiesto dal giudice. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] i con ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti intimatenon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 97, 1° comma, c.p.c. e del D.M. 10.3.2014 . Deduce che la corte del merito ha erroneamente ritenuto applicabile il secondo periodo della norma processuale, così pervenendo ad una illegittima ed eccessivamente afflittiva sua condanna alle spese, del tutto sproporzionata rispetto alla domanda ex art. 64 l. fall. proposta dal Fallimento nei suoi confronti. 1. Il motivo è fondato. 1.1 Questa Corte ha da tempo stabilito che la comunanza di interessi che giustifica, ai sensi dell’art. 97, 1° comma, secondo periodo, cod. proc. civ. la condanna alle spese in via solidale di più soccombenti che non siano legati fra loro da un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, può ravvisarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo (Cass. n n . 9876/2018, 20916/2016,16056/2015, 17281/2011). 1.2.E’ stato tuttavia precisato che, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso (Cass. n. 6976/2016), posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. 1.3. Quest’ultimo principio è, a maggiore ragione, applicabile anche al caso di specie, in cui, nonostante l’enorme divergenza fra il valore delle domande avanzate nei confronti di ciascuna delle tre convenute, il Fallimento ha scelto di cumulare dette domande in un unico processo in ragione dell’unicità dei fatti dedotti a loro fondamento: l a piena comprensibilità (a nzi la sicura correttezza)di tale scelta – subita però dalle soccombenti, che non avevano modo di sottrarsene - non può infatti giustificare la loro condanna solidale alle spese, essendo evidente che un conto è l’interesse ad ottenere l’accoglimento ( e, dall’altra parte,il rigetto) di una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, altro quello ad ottenere l’accoglimento (o il rigetto) di una richiesta di 10.000 euro. 1.4. Errata, a maggior ragione, è anche la liquidazione delle spese del giudizio d’appello a carico solidale delle parti appellanti, non avendo la corte del merito tenuto conto che Bernardi, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la riforma del solo capo della sentenza del tribunale concernente, per l’appunto, le spese. La sentenza impugnata va quindi cassata.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito. Pertanto, in parziale riforma delle sentenzedi merito, [OSCURATO:PERSONA] va condannata al pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di €3.500, oltre accessori di legge , a titolo di spese del giudizio di primo grado e al pagamento della somma di € 4.500,oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio d’appello; restano ovviamente ferme le statuizioni condannatorie in punto di spese di entrambi i gradi di merito per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti le sentenze sono coperte da giudicato. Nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, il Fallimento abbia ottenuto l’integrale pagamento delle spese dalle condebitrici solidali, il diritto di regresso di queste ultime verso l’odierna ricorrente deve intendersi limitato agli importi qui liquidati. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del Fallimento e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagareal [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 3.500, oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio di primo grado e la somma di € 4.500 oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio d’appello. Condanna il [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000 per co
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