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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06215/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letti i ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibile perché riposano su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, entrambe le impugnazioni ruotano intorno alla rilevanza probatoria ascritta dai giudici del merito alle emergenze probatorie valorizzate nel sostenere che la Serravalle non poteva trovarsi, in occasione del sinistro descritto nella querela proposta ai suoi danni dal Lafleur presso la località descritta da quest'ultimo nel denunziare falsamente il fatto di reato ascritto alla prima, valutazione che di contro appare rassegnata con un argomentare estraneo a profili di manifesta illogicità all'esito di una puntuale disamina dei rilievi difensivo, replicati pedissequamente in questa sede; l'ulteriore motivo di ricorso prospetto nel solo interesse della Serravalle è manifestamente infondato perché lega il momento di affermata estinzione del reato per la ritenuta maturazione del relativo termine di prescrizione nella sua massima estensione favorita dalle interruzioni riscontrate non alla data di decisione della sentenza di appello bensi a quella di successivo deposito della relativa motivazione, inconferente al fine; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letti i ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibile perché riposano su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, entrambe le impugnazioni ruotano intorno alla rilevanza probatoria ascritta dai giudici del merito alle emergenze probatorie valorizzate nel sostenere che la Serravalle non poteva trovarsi, in occasione del sinistro descritto nella querela proposta ai suoi danni dal Lafleur presso la località descritta da quest'ultimo nel denunziare falsamente il fatto di reato ascritto alla prima, valutazione che di contro appare rassegnata con un argomentare estraneo a profili di manifesta illogicità all'esito di una puntuale disamina dei rilievi difensivo, replicati pedissequamente in questa sede; l'ulteriore motivo di ricorso prospetto nel solo interesse della Serravalle è manifestamente infondato perché lega il momento di affermata estinzione del reato per la ritenuta maturazione del relativo termine di prescrizione nella sua massima estensione favorita dalle interruzioni riscontrate non alla data di decisione della sentenza di appello bensi a quella di successivo deposito della relativa motivazione, inconferente al fine; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 genna
Sentenza Cassazione n. 06215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris