CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15791/21 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il proprio indirizzo PEC , difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; -intimata - per la correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte 23.2.2021 n. 4784; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto correggersi l’ordinanza di questa Corte 23.2.2021 n. 4784, nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio di legittimità trascurando di disporne la distrazione in suo favore, come richiesto; il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere ottenuto dalla controparte l’integrale pagamento di quanto dovuto; la controparte è rimasta intimata; P.q.m. dichiara estinto il giudizio e non luogo a provvedere sulle spese. Oggetto:estinzione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, add