CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19652/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Lavello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzari-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata n. 325/2019 depositata il 18.07.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7153/2020Numero sezionale 4729/2026Numero di raccolta generale 19652/2026Data pubblicazione 13/06/20261. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n.49/2012 depositata il 10.05.2012 veniva respinto l’appello della Ba.Sa.Fin.s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t.,confermando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diPotenza che aveva a sua volta disatteso il ricorso avverso l’avviso diaccertamento a titolo di Ici su n. 3 immobili della ricorrente per l’annod’imposta 2002.2. I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (ord. n. 27082/2017) della sentenzagià emessa dalla CTR della Basilicata n. 49/2012, dopo aver preso attodella rettifica della rendita catastale degli immobili oggetto diaccertamento effettuata in autotutela e del carattere retroattivo dellastessa in ragione di errore commesso dall’ufficio, ritenevano che l’avviso diaccertamento potesse considerarsi legittimo in quanto motivato perrelationem alla visura catastale sebbene rettificata e pertanto rigettavanonuovamente l’appello della società.3. Avverso la pronuncia della CTR della Basilicata n. 325/2019 depositatail 18.07.2019 e non notificata, la società ricorrente proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi di ricorso.4. Il Comune di Lavello si è costituito in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia “nullitàdella sentenza e del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) perviolazione e omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. sulla sospensionenecessaria del giudizio, per non avere la Commissione TributariaRegionale, sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio“pregiudicante”, relativo all’attribuzione della rendita catastale agliimmobili della contribuente Soc. Basafin”.Numero registro generale 7153/2020Numero sezionale 4729/2026Numero di raccolta generale 19652/2026Data pubblicazione 13/06/20261.1 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta la nullitàdella sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. “per totale mancanza omera apparenza della motivazione” in violazione dell’art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. e dell’art. 118 delle disp. att. cpc per aver la sentenza impugnataviolato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.1.2 Con il terzo motivo di gravame, “in via subordinata” parte ricorrente siduole della “nullità della sentenza e del procedimento per violazionedell’art. 112 c.p.c. – deducibile ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,come error in procedendo – nonché l’omessa applicazione dell’art. 74 co.1 della legge n. 342/2000 e dell’art. 5 comma 2 d.lgs. n. 504 del 1992(art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.) per avere la CTR omesso totalmente diprendere in esame il motivo di appello con il quale la contribuente avevalamentato che l’avviso di accertamento dell’ICI era stato notificato dalComune di Lavello prima che le venisse notificato dall’Agenzia delTerritorio la rettifica della rendita catastale; e che tale rettifica(determinante ai fini della quantificazione dell’ICI) aveva efficacia soltantoa partire dalla data della notificazione”.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di affrontare prima il secondo ed il terzo motivo diimpugnazione, in ragione della fondatezza degli stessi, che determina diconseguenza l’assorbimento del primo motivo del ricorso.2.1 Con il secondo motivo di appello, la società ricorrente si duole che lasentenza impugnata, frutto già di un giudizio di rinvio, non avesse preso inesame i motivi di appello proposti dalla società contribuente e che ai finidell’autosufficienza del ricorso riproduceva a pag. 17 del ricorso,incorrendo quindi nel vizio di motivazione apparente.2.2 Il motivo è meritevole di accoglimento in ragione della incomprensibilee contraddittoria decisione, in questa sede impugnata.Invero, già la ricostruzione dei fatti di causa delinea in nuce lacontraddittorietà che regna nel decisum della CTR, ma soprattutto coglienel segno la doglianza in quanto i giudici regionali, dopo l’affermazione delNumero registro generale 7153/2020Numero sezionale 4729/2026Numero di raccolta generale 19652/2026Data pubblicazione 13/06/2026principio di diritto a cui affermano di adeguarsi, non affrontano i motivi diappello che erano stati riproposti con il ricorso in riassunzione della societàricorrente.Parte ricorrente si duole complessivamente dell’apparenza dellamotivazione, di una pronuncia che non esplicita in maniera comprensibileil risultato della decisone e gli argomenti utilizzati per addivenirvi.A tal riguardo, il Collegio non può non ignorare il contenuto del dispositivonel quale si afferma dopo il rigetto dell’appello, la seguente dicitura: “Siconferma quanto rettificato da parte resistente”, che ove da intendersi nelsenso esplicitato avrebbe dovuto comportare verosimilmente, alla lucedella rettifica della rendita catastale in autotutela operata dall’entecomunale, l’accoglimento della domanda della parte.3. Sebbene proposto in via subordinata, merita accoglimento anche ilterzo mezzo di impugnazione, con il quale è denunciata la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché igiudici regionali non avevano esaminato il motivo di appello con il quale lacontribuente aveva lamentato che l’avviso di accertamento Ici era statonotificato prima della notifica della rettifica della rendita catastaledell’immobile oggetto di imposizione.3.1 Tale motivo di appello era stato ritualmente riproposto nel ricorso inriassunzione come specificatamente richiamato a pag. 20-22 del ricorsoper cassazione e su tale profilo la sentenza impugnata non assume alcuntipo di decisione.4. Ne discende, pertanto, che in accoglimento del secondo e del terzomotivo di impugnazione, la sentenza impugnata deve essere cassata, connuovo rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicatache, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame nelrispetto di quanto statuito, procedendo altresì alla statuizione sulle spesedi questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 7153/2020Numero sezionale 4729/2026Numero di raccolta generale 19652/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primoe cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributariadi II grado della Basilicata, che dovrà procedere anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]