CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso in due distinti ma complementari motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la valutazione del Tribunale si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali e non terrebbe nel dovuto conto gli elementi positivi pure contenuti in atti; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla biografia complessiva del condannato e alla gravità dei reati commessi, tra cui l'imputazione per il delitto associativo, nonché alle relazioni dell'Uepe, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del giudizio in termini di pericolosità e, conseguentemente, del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione, resa considerando tutti gli elementi in atti, non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020i dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M3b pg 2,02.6