CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32504/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30494/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA].., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 517/2022 emessa dalla Corte di appello di Torino il 16 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 8149/2016 con il quale il Tribunale di Torino aveva ingiunto loro di pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., la complessiva somma di €. 110.813,93, oltre accessori, quale saldo debitore di un conto corrente con affidamento e di taluni finanziamenti stipulati dalla predetta società ed in relazione ai quali gli altri opponenti avevano prestato fideiussione sino all’ammontare dell’importo di € 247.000,00. Rigettata l’opposizione dal Tribunale di Torino e proposto appello dai soccombenti, la Corte di appello di Torino, con sentenza non definitiva, rigettava taluni motivi di gravame afferenti la nullità per mancata consegna dei contratti; l’applicazione di interessi ultralegali; l’onere della prova del credito oggetto di ingiunzione e l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. e, con separata ordinanza, rimetteva la controversia in istruttoria in relazione all’applicazione della commissione di massimo scoperto. Quindi, sulla scorta della consulenza tecnica espletata in corso di causa, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di €. 95.928,96 oltre accessori. La Corte di appello, peraltro, riteneva nuova e, dunque, inammissibile, l’eccezione, sollevata dagli appellanti in sede di comparsa conclusionale antecedente al deposito della sentenza parziale, concernente la nullità della fideiussione per «illeggibilità» del documento prodotto a corredo documentale del ricorso monitorio e, di riflesso, la impossibilità di ritenere validamente pattuite le clausole n. 5 e 6 della garanzia dalle quali si dovrebbe trarre il carattere della stessa. Conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’istituto di credito ha resistito con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa; ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―. Il motivo di ricorso è così rubricato: « In relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4. Omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza della fideiussione». 2. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue: «Il motivo, e con esso il ricorso, è palesemente inammissibile. Secondo i ricorrenti: “La Corte d’Appello di Torino non si è in alcun modo pronunciata sull’eccezione ritualmente proposta dagli odierni ricorrenti, afferenti l’inesistenza di un contratto di fideiussione che vincolasse gli stessi alle obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] snc. … [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado liquida … la questione affermando che “gli appellanti nel respingere tale argomentazione hanno eccepito la nullità della fideiussione per ‘illeggibilità’ del documento prodotto a corredo documentale del ricorso monitorio e, di riflesso, la impossibilità di ritenere validamente pattuite le clausole n. 5 e 6 della garanzia dalle quali si dovrebbe trarre il carattere della stessa.” Invero gli appellanti non hanno eccepito la nullità della fideiussione bensì la sua inesistenza; - hanno rilevato l’illeggibilità del relativo documento, si anche ai fini di escludere l’esistenza della clausola invocata dalla controparte, ma soprattutto al fine di escludere il vincolo fideiussorio per inesistenza del contratto. Del resto, se non si legge il contenuto di un documento contrattuale, non si può certo attribuirvi alcuna valenza o efficacia”. «Orbene, occorre anzitutto osservare che il motivo così proposto denuncia non già la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, quanto, piuttosto, l’interpretazione che dell’eccezione il giudice di merito ha dato, qualificandola come eccezione di nullità, fondata sull’assunto dell’illeggibilità del contratto di fideiussione, mentre si sarebbe invece trattato, secondo i ricorrenti, di eccezione di inesistenza. «Ciò detto, è cosa nota che in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda o di un’eccezione, o la pronuncia su domanda o eccezione non proposta dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o dell’eccezione stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda o dell’eccezione, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 5 agosto 2005, n. 16596; Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932). «Di guisa che la censura di omessa pronuncia è del tutto fuori bersaglio. «Ma ove pure volesse sorvolarsi su tale aspetto, la censura sarebbe in ogni caso inammissibile perché formulata nel pieno disinteresse per il consolidato orientamento secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. 14 gennaio 2015, n. 452; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254): sicché la censura è comunque inammissibile in applicazione dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. «Non occorre infatti dilungarsi ad evidenziare che la corte d’appello ha giudicato valida la fideiussione, escludendo la sua qualificabilità in termini di contratto autonomo di garanzia, e dunque ha senz’altro respinto la censura di inesistenza della fideiussione: “Nella comparsa di costituzione del grado MB [OSCURATO:PERSONA] spa “ribadiva” che la garanzia azionata in sede monitoria doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia con la conseguenza che i garanti non potevano giovarsi delle eccezioni sollevate dalla correntista [OSCURATO:SOCIETA] … Per altro verso, gli appellanti nel respingere tale argomentazione hanno eccepito la nullità della fideiussione per “illeggibilità” del documento prodotto a corredo documentale del ricorso monitorio e, di riflesso, la impossibilità di ritenere validamente pattuite le clausole n. 5 e 6 della garanzia dalle quali si dovrebbe trarre il carattere autonomo della stessa … Il tema è nuovo ed è pertanto inammissibile. Nel giudizio di primo grado … [OSCURATO:SOCIETA] spa non aveva eccepito l’impermeabilità della posizione dei garanti alle eccezioni sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]; la questione sulla qualificabilità della fideiussione (invocata e allegata documentalmente dal creditore con il ricorso monitorio) come contratto autonomo di garanzia non era mai stata posta né aveva formato oggetto di contraddittorio e, quindi, di esame da parte del Tribunale; né, di contro, gli opponenti avevano eccepito la nullità della fideiussione. Per completezza, va comunque osservato che la sola presenza di una clausola della fideiussione che obblighi i garanti al pagamento “immediato a prima richiesta” non consente di qualificarla come contratto autonomo di garanzia …”. «È dunque di solare evidenza che la corte territoriale ha ritenuto che la fideiussione fosse valida, e dunque (sia pure implicitamente, ove voglia prescindersi dal carattere esplicito della pronuncia di rigetto dell’eccezione qualificata come nullità) ha senza meno rigettato l’eccezione di inesistenza». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dai ricorrenti né nella richiesta di decisione né nella successiva memoria. Secondo i ricorrenti, il giudizio espresso nella proposta non tiene conto delle effettive censure proposte e si concentra sulla questione della nullità o dell’inesistenza della fideiussione, anziché sull’effettiva doglianza dei ricorrenti. Al contrario, il motivo di ricorso censura l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello in ordine al difetto di legittimazione passiva dei presunti fideiussori rilevato in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello e contestato in tale sede: e, dunque, è su tale punto che la Corte di appello non si è pronunciata, violando per l'appunto l'art. 112 c.p.c. Sotto altro profilo, i ricorrenti non ritengono neppure condivisibile l'assunto conclusivo secondo cui la corte territoriale si sarebbe espressa positivamente sulla validità della fideiussione, rigettando implicitamente l'eccezione di inesistenza. La doglianza è infondata. Come già evidenziato nella proposta di definizione, la Corte di appello ha specificatamente preso in considerazione il rilievo della «illeggibilità» del documento allegato al ricorso monitorio e, dunque, ha proceduto a qualificare, in termine di fideiussione e non già di contratto autonomo di garanzia, la garanzia prestata dai ricorrenti. Ne consegue che, sia pure implicitamente, la Corte ha ritenuto la validità della fideiussione e, dunque, la legittimazione passiva dei garanti. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bisc.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01). Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 -01). Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: infatti, parte ricorrente non si è neppure confrontata con le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione, la quale è stata integralmente confermata. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri