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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13082/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27960-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, 2021 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2569 che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; i>Q1)A ' - intimata - avverso la sentenza n. 255/2013 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di LECCE, depositata il 01/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Considerato che: Dall'esposizione in fatto contenuta nel ricorso, emerge che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta individuale "CART" aveva impugnato la cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis Dpr 600\1973 in relazione alle dichiarazioni del 2002 e del 2003.

Il contribuente , tra l'altro, aveva dedotto la mancata considerazione del credito iva spettante per il 2001.

In sede di gravame la Ctr (sent. N. 255 \ 24 \ 2013 ), nel suo percorso logico giuridico , considerato che il contribuente aveva indicato nella dichiarazione iva es. d'imposta 2001 cod rx4 un importo a credito ,concludeva che l'Agenzia avrebbe dovuto con la cartella impugnata , tener conto anche di tale ragione di credito , o motivare sulla sua inesistenza.

Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi a due motivi.

Non costituiva la controparte.

Ragioni della decisione: Con il primo motivo l'Agenzia si duole della violazione dell'art. 112 cpc per extra petizione ex art. 360 n. 4 cpc .Tale motivo è infondato.

Secondo giurisprudenza costante, costituisce domanda nuova, come tale improponibile, la deduzione nel corso del giudizio di un ulteriore tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.

Inoltre l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma i, cod. proc. civ., comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

In altri termini deve ritenersi precluso al giudice, in base all'art. 112 cpc , pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attrilbuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Nel caso come emerge dallo stesso ricorso il contribuente aveva dedotto l'esistenza del credito iva sicchè non era preclusa al giudice la decisione sulla esistenza di tale credito sia pure effettuando un diverso percorso giuridico , essendo rimasti inalterati gli elementi materiali su cui si basava l'esistenza del credito.

Con il secondo motivo l'Agenzia si duole della violazione dell'art. 30 II c comma e falsa applicazione dell'art. 55 i c.

DPR n. 633\72 , violazione degli artt. 43 dpr n. 6o0 \1973 e 57 dpr n. 633\1972 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc .

Secondo l'Agenzia il contribuente non poteva più utilizzare il credito in questione , per la omessa dichiarazione negli anni oggetto dell'accertamento contenuto nella cartella , e quindi con il riconoscere tale credito la Ctr aveva violato le disposizioni di legge richiamate.

In realtà , la Ctr si è adeguata ai principi costantemente affermati circa l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggetti va correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Il contribuente, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (vedi Cass. 8456 del 2004 ).Del resto costituendo la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 il primo atto impositivo, possono essere dedotti in giudizio tutti i vizi della pretesa tributaria.

Questa Corte ha più volte affermato, che la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che configura formale esercizio del diritto. — [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di accertare , sulla base dei documenti , che il credito fiscale della società si era formato con la presentazione della dichiarazione fiscale iva relativa all'anno di imposta 2001 cod rx4 .Come si vede tale dichiarazione , in base a quanto accertato dal giudice di merito , conteneva la manifestazione di volontà del riconoscimento del credito di imposta , e tale manifestazione di volontà costituiva condizione imprescindibile e sufficiente per il suo riconoscimento .Tale dichiarazione ,nel suo nucleo contiene la volontà di non perdere il credito.

Appare evidente che la soluzione ermeneutica adottata è coerente con il diritto eurounitario, poiché, se è vero che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v.

Corte di giustizia, n dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 3 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr.

Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C- 438/09).

Questa Suprema Corte ha stabilito che anche il mancato computo dell'imposta ai fini Iva nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale poteva comportare la perdita del diritto alla detrazione, ma non di quello al rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo (C.Cass.1995/ 734, 1998/ 2063 e 2001/ 1823).

Ricordiamo che nel processo tributario, l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 della legge 27 luglio 2000,

11. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale. (vedi in senso analogo Cass. n. 21956 del 2010; cfr. già Cass. nn. 2120Q del 2004, 22775 del 2009).Appare evidente che nel caso in questione il credito vantato dal contribuente nasce dalla legge e ribadito nella dichiarazione , e quindi una volta dimostrato l'effettiva esistenza del credito, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscerlo.

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale della mancata dichiarazione negli anni successivi sicchè correttamente i primi giudici hanno giustamente fatto prevalere la sostanza sulla formai n.4.14" ‘,1 >44"vir AA, or- I5 'Tu 14 Aie( .A.Ae 1-4'-'•"p44j> Poiché la Agenzia ricorrente non ha contestato l'esistenza del credito come accertato dalla Ctr ,la quale ha fatto leva proprio su documenti depositati , nonché sulle dichiarazioni fiscali acquisite, limitandosi la PA, ad effetturare solo contestazioni formali , non possono che applicarsi i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13378 \ 2016.

Va quindi condiviso l'orientamento espresso dalla Quinta sezione laddove ha riconosciuto la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato- allegando una contropretesa (v.

Ord. 21740 del 26/10/2015; Sent. 26198/2014; Ord. 10775 del 25/5/2015, Ord. n. 3754 del 18/02/2014; Sent. n. 2226 del 31/01/2011).

In definitiva il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando il mancato riconoscimento del credito iva , essendo evidente che tale deduzione incide sull'obbligazione tributaria contenuta nella cartella / tartir Pertanto il ricorso va rigettato.

Poiché la controparte non si è costituita neppure vanno disciplinate le spese processuali.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27960-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, 2021 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2569 che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; i>Q1)A ' - intimata - avverso la sentenza n. 255/2013 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di LECCE, depositata il 01/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Considerato che: Dall'esposizione in fatto contenuta nel ricorso, emerge che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta individuale "CART" aveva impugnato la cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis Dpr 600\1973 in relazione alle dichiarazioni del 2002 e del 2003. Il contribuente , tra l'altro, aveva dedotto la mancata considerazione del credito iva spettante per il 2001. In sede di gravame la Ctr (sent. N. 255 \ 24 \ 2013 ), nel suo percorso logico giuridico , considerato che il contribuente aveva indicato nella dichiarazione iva es. d'imposta 2001 cod rx4 un importo a credito ,concludeva che l'Agenzia avrebbe dovuto con la cartella impugnata , tener conto anche di tale ragione di credito , o motivare sulla sua inesistenza. Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi a due motivi. Non costituiva la controparte. Ragioni della decisione: Con il primo motivo l'Agenzia si duole della violazione dell'art. 112 cpc per extra petizione ex art. 360 n. 4 cpc .Tale motivo è infondato. Secondo giurisprudenza costante, costituisce domanda nuova, come tale improponibile, la deduzione nel corso del giudizio di un ulteriore tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Inoltre l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma i, cod. proc. civ., comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. In altri termini deve ritenersi precluso al giudice, in base all'art. 112 cpc , pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attrilbuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Nel caso come emerge dallo stesso ricorso il contribuente aveva dedotto l'esistenza del credito iva sicchè non era preclusa al giudice la decisione sulla esistenza di tale credito sia pure effettuando un diverso percorso giuridico , essendo rimasti inalterati gli elementi materiali su cui si basava l'esistenza del credito. Con il secondo motivo l'Agenzia si duole della violazione dell'art. 30 II c comma e falsa applicazione dell'art. 55 i c. DPR n. 633\72 , violazione degli artt. 43 dpr n. 6o0 \1973 e 57 dpr n. 633\1972 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc . Secondo l'Agenzia il contribuente non poteva più utilizzare il credito in questione , per la omessa dichiarazione negli anni oggetto dell'accertamento contenuto nella cartella , e quindi con il riconoscere tale credito la Ctr aveva violato le disposizioni di legge richiamate. In realtà , la Ctr si è adeguata ai principi costantemente affermati circa l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggetti va correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (vedi Cass. 8456 del 2004 ).Del resto costituendo la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 il primo atto impositivo, possono essere dedotti in giudizio tutti i vizi della pretesa tributaria. Questa Corte ha più volte affermato, che la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che configura formale esercizio del diritto. — [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di accertare , sulla base dei documenti , che il credito fiscale della società si era formato con la presentazione della dichiarazione fiscale iva relativa all'anno di imposta 2001 cod rx4 .Come si vede tale dichiarazione , in base a quanto accertato dal giudice di merito , conteneva la manifestazione di volontà del riconoscimento del credito di imposta , e tale manifestazione di volontà costituiva condizione imprescindibile e sufficiente per il suo riconoscimento .Tale dichiarazione ,nel suo nucleo contiene la volontà di non perdere il credito. Appare evidente che la soluzione ermeneutica adottata è coerente con il diritto eurounitario, poiché, se è vero che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, n dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 3 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C- 438/09). Questa Suprema Corte ha stabilito che anche il mancato computo dell'imposta ai fini Iva nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale poteva comportare la perdita del diritto alla detrazione, ma non di quello al rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo (C.Cass.1995/ 734, 1998/ 2063 e 2001/ 1823). Ricordiamo che nel processo tributario, l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 della legge 27 luglio 2000, 11. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale. (vedi in senso analogo Cass. n. 21956 del 2010; cfr. già Cass. nn. 2120Q del 2004, 22775 del 2009).Appare evidente che nel caso in questione il credito vantato dal contribuente nasce dalla legge e ribadito nella dichiarazione , e quindi una volta dimostrato l'effettiva esistenza del credito, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscerlo. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale della mancata dichiarazione negli anni successivi sicchè correttamente i primi giudici hanno giustamente fatto prevalere la sostanza sulla formai n.4.14" ‘,1 >44"vir AA, or- I5 'Tu 14 Aie( .A.Ae 1-4'-'•"p44j> Poiché la Agenzia ricorrente non ha contestato l'esistenza del credito come accertato dalla Ctr ,la quale ha fatto leva proprio su documenti depositati , nonché sulle dichiarazioni fiscali acquisite, limitandosi la PA, ad effetturare solo contestazioni formali , non possono che applicarsi i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13378 \ 2016. Va quindi condiviso l'orientamento espresso dalla Quinta sezione laddove ha riconosciuto la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato- allegando una contropretesa (v. Ord. 21740 del 26/10/2015; Sent. 26198/2014; Ord. 10775 del 25/5/2015, Ord. n. 3754 del 18/02/2014; Sent. n. 2226 del 31/01/2011). In definitiva il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando il mancato riconoscimento del credito iva , essendo evidente che tale deduzione incide sull'obbligazione tributaria contenuta nella cartella / tartir Pertanto il ricorso va rigettato. Poiché la controparte non si è costituita neppure vanno disciplinate le spese processuali. P
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