CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2017
Cassazione n. 25618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4958/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro CARTIA Girolamo - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Sezione Distaccata di Catania n. 78/18/15, depositata il 13 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza n. 78/18/15 del 18 dicembre 2014, depositata il 13 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Sezione distaccata di Catania, riformava integralmente la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa di rigetto del ricorso di CARTIA Girolamo avverso cartella di pagamento di euro 499.840,02 per IRPEF, ILOR, IVA ed altro per gli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione della decadenza dell'Agenzia delle entrate di Ragusa dal potere di riscossione. Riteneva in particolare la CTR, richiamando giurisprudenza di legittimità, essere esclusa l'automaticità delle sospensioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza addì 21 dicembre 1990, n. 2057, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in relazione al sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990. Avverso della sentenza della CTR, propone ricorso l'Agenzia delle entrate, rassegnato in un unico motivo. Non risulta essersi costituito il Cartia. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ad avviso della ricorrente Agenzia delle entrate, illegittima è la decadenza ritenuta dalla CTR sull'erroneo presupposto che l'ordinanza n. 2057 del 1990 escluda l'automaticità delle sospensioni. L'art. 138 della legge n. 388 del 2000 dispone che le somme dovute e non versate dai soggetti di cui al comma 1 sono recuperate mediante iscrizioni a ruolo da rendere esecutive entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata, ossia, in definitiva, entro il 31 dicembre 2009; i soggetti di cui al comma 1 sono i soggetti colpiti dal ridetto sisma, "ai quali" - prosegue la ricorrente - la legge ha accordato, in via automatica (cioè senza necessità di presentazione di istanza), la sospensione dei tributi. Il ricorso è infondato. Questa Corte - giusta Sez. 5, n. 2434 del 31/01/2017 (Rv. 642883-01) - ha già avuto modo di affermare il principio a termini del quale, "in tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un'apposita domanda, sicché l'Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari". Nella motivazione della citata sentenza osservasi - con adesivo richiamo a Sez. 5, n. 9891 del 05/05/2011 (Rv. 617876-01), correttamente evocata anche dalla sentenza impugnata - che "l'art.1 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche cei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5 comma 3 secondo cui 'in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare dele sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione'. La necessità che l'interessato presenti, oltre alla cocumentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici". Donde la conclusione - già guadagnata da Sez. 5, n. 9891 del 2011 - che "la proroga del termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio, in dipendenza della ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, non opera automaticamente, ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa". Né ad inficiare siffatta conclusione vale - a differenza di quanto mostra di ritenere la ricorrente - l'art. 138 della legge n. 388 del 2000, atteso che - come affermato da Sez. 6-5, n. 7274 del 27/03/2014 (Rv. 629947-01), " il nuovo termine decadenziale per l'esercizio dell'azione impositiva di cui all'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riferito esclusivamente all'omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 - individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 - che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'Agenzia delle entrate". Nel caso in esame, è incontroverso che l'Agenzia delle entrate, cui spettava il relativo onere, non ha fornito la prova che il contribuente si fosse avvalso della facoltà di richiedere la sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria dovuti per gli anni dal 1990 al 1992, facoltà al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto della sospensione dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell'Ufficio. Ne deriva che risultano ampiamente decorsi i termini ordinari, previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "ratione temporis" vigente, per la iscrizione a ruolo delle imposte, comunicata con la cartella di pagamento oggetto del ricorso introduttivo. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve statuirsi sulle spese per il mancato svolgimento di attività process