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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 21609/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20951/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DELLACA' ELENA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l e rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA; -intimato– avverso la sentenzan. 540/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 357/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20951/2018 Cron.

Rep.

Ud.06/06/2023 CC Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti assunte con reiterati contratti a termine negli a.s. dal 2006/07 al 2010/11, volte a ottenere, previo riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, la progressione professionale con attribuzione dello scatto triennale previsto, per il personale di ruolo, dall’art. 79 c.c.n.l.

Comparto scuola per il triennio 2006-2009;

2. la Corte territoriale rilevava che, sommando i periodi di durata dei contratti a termine alla data di entrata in vigore del c.c.n.l.4.8.2011, le docenti non avevano ancora maturato i tre anni di servizio; osservava che la nuova disciplina sugli scatti di anzianità introdotta dal c.c.n.l. del 4.8.2011 contemplava il primo avanzamento retributivo al compimento del nono annodi anzianità, in tal guisa eliminando il c.d. gradone, previsto dal precedente contratto, per la fascia “0-2”; aggiungeva che la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 3, c.c.n.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], non valeva per il personale a termine, ancorché esso fosse risultato in servizio in epoca anteriore al 1° settembre 2010 edavesse, alla data del successivo 4 agosto, lavorato per un anno, ma meno di un triennio, senza che ciò potesse integrare (sempre ad avviso della Corte di merito) violazione del principio di parità di trattamento di cui all’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; rilevava che vi erano, infatti, ragioni oggettive ‒ e segnatamente la tutela dell’affidamento ‒ che giustificavano un diverso trattamento tra il personale assunto in ruolo alla data del 1.9.2010 e quello precario il quale ultimo, seppure in servizio alla data del 1° settembre 2010, non poteva vantare, a differenza del primo, alcuna aspettativa tutelabile alla maturazione dello scatto di anzianità al raggiungimento del terzo anno di servizio, perché privo del diritto di proseguire il rapporto alla scadenza del termine;

3. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione le docenti in epigrafe con unico motivo assistito da memoria, cui il Ministero non ha opposto difese.

Considerato che:

1. nell’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., le docenti denunciano «errata valutazione dei periodi dedotti in ordine alle ricorrenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999 nonché del “considerando” n. 16, dell’art. 2, della direttiva 1999/70/CE nonché del “preambolo” […] della clausola 2, punto 1, e della clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, recepito nella direttiva 1999/70/CE; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 d.lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 124/1999, cit.»; secondo i ricorrenti, il lavoratore precario ha diritto alla medesima progressione di carriera riconosciuta al lavoratore di ruolo; in particolare la questione della c.d. clausola di salvaguardia, sui cui era incentrata la motivazione della sentenza impugnata, era “residuale”, essenziale rivelandosi piuttosto l’esatto computo del servizio utile alla maturazione della progressione economica, avendo il giudice d’appello omesso di considerare che il servizio prestato per almeno 180 giorni è considerato “come anno scolastico intero” ai sensi dell’art. 11 comma 14 della legge n. 124/1999, sicché nella specie tutt’e tre le docenti, se correttamente calcolato il loro periodo di servizio nei singoli anni scolastici per oltre 180 giorni, avevano maturato un’anzianità di almeno un triennio in epoca antecedente al 4.8.2011, donde il diritto alla fascia stipendiale qui rivendicata «e ciò prescindendo dal richiamo alla clausola di salvaguardia»;

2. la censura è fondata per le seguenti ragioni, non pienamente coincidenti con quelle esposte dalle ricorrenti, ma comunque operanti in virtù del principio secondo cui in virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27704; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 17 maggio 2011, n. 10841; Cass., 22 marzo 2007,n. 6935);

3. orbene, le questioni poste con il motivo di ricorso, nelle loro concrete implicazioni sul decisum , e gli argomenti difensivi affrontati in punto di computo del servizio utile alla maturazione della progressione economica, sono stati oggetto d i decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.;

4. con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi “preruolo” del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»;

5. a tale indirizzo consolidatosi con le pronunce successive (per tutte Cass. 23.3.2021, n. 8157), si intende in questa sede dare continuità, sicché la pronuncia della Corte genovese ‒ che ai principi suesposti non si è uniformata‒ dev’essere conseguentemente cassata;

6. la causava rimessa , or dunque, per un nuovo esame alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che accerterà se per le ricorrenti sono maturati i presupposti per la maturazione della fascia stipendiale alla luce dei principi di diritto qui enunciati; alla stessa Corte territoriale si demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova,in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20951/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DELLACA' ELENA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l e rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA; -intimato– avverso la sentenzan. 540/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 357/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20951/2018 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 CC Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti assunte con reiterati contratti a termine negli a.s. dal 2006/07 al 2010/11, volte a ottenere, previo riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, la progressione professionale con attribuzione dello scatto triennale previsto, per il personale di ruolo, dall’art. 79 c.c.n.l. Comparto scuola per il triennio 2006-2009; 2. la Corte territoriale rilevava che, sommando i periodi di durata dei contratti a termine alla data di entrata in vigore del c.c.n.l.4.8.2011, le docenti non avevano ancora maturato i tre anni di servizio; osservava che la nuova disciplina sugli scatti di anzianità introdotta dal c.c.n.l. del 4.8.2011 contemplava il primo avanzamento retributivo al compimento del nono annodi anzianità, in tal guisa eliminando il c.d. gradone, previsto dal precedente contratto, per la fascia “0-2”; aggiungeva che la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 3, c.c.n.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], non valeva per il personale a termine, ancorché esso fosse risultato in servizio in epoca anteriore al 1° settembre 2010 edavesse, alla data del successivo 4 agosto, lavorato per un anno, ma meno di un triennio, senza che ciò potesse integrare (sempre ad avviso della Corte di merito) violazione del principio di parità di trattamento di cui all’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; rilevava che vi erano, infatti, ragioni oggettive ‒ e segnatamente la tutela dell’affidamento ‒ che giustificavano un diverso trattamento tra il personale assunto in ruolo alla data del 1.9.2010 e quello precario il quale ultimo, seppure in servizio alla data del 1° settembre 2010, non poteva vantare, a differenza del primo, alcuna aspettativa tutelabile alla maturazione dello scatto di anzianità al raggiungimento del terzo anno di servizio, perché privo del diritto di proseguire il rapporto alla scadenza del termine; 3. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione le docenti in epigrafe con unico motivo assistito da memoria, cui il Ministero non ha opposto difese. Considerato che: 1. nell’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., le docenti denunciano «errata valutazione dei periodi dedotti in ordine alle ricorrenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999 nonché del “considerando” n. 16, dell’art. 2, della direttiva 1999/70/CE nonché del “preambolo” […] della clausola 2, punto 1, e della clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, recepito nella direttiva 1999/70/CE; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 d.lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 124/1999, cit.»; secondo i ricorrenti, il lavoratore precario ha diritto alla medesima progressione di carriera riconosciuta al lavoratore di ruolo; in particolare la questione della c.d. clausola di salvaguardia, sui cui era incentrata la motivazione della sentenza impugnata, era “residuale”, essenziale rivelandosi piuttosto l’esatto computo del servizio utile alla maturazione della progressione economica, avendo il giudice d’appello omesso di considerare che il servizio prestato per almeno 180 giorni è considerato “come anno scolastico intero” ai sensi dell’art. 11 comma 14 della legge n. 124/1999, sicché nella specie tutt’e tre le docenti, se correttamente calcolato il loro periodo di servizio nei singoli anni scolastici per oltre 180 giorni, avevano maturato un’anzianità di almeno un triennio in epoca antecedente al 4.8.2011, donde il diritto alla fascia stipendiale qui rivendicata «e ciò prescindendo dal richiamo alla clausola di salvaguardia»; 2. la censura è fondata per le seguenti ragioni, non pienamente coincidenti con quelle esposte dalle ricorrenti, ma comunque operanti in virtù del principio secondo cui in virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27704; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 17 maggio 2011, n. 10841; Cass., 22 marzo 2007,n. 6935); 3. orbene, le questioni poste con il motivo di ricorso, nelle loro concrete implicazioni sul decisum , e gli argomenti difensivi affrontati in punto di computo del servizio utile alla maturazione della progressione economica, sono stati oggetto d i decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi “preruolo” del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»; 5. a tale indirizzo consolidatosi con le pronunce successive (per tutte Cass. 23.3.2021, n. 8157), si intende in questa sede dare continuità, sicché la pronuncia della Corte genovese ‒ che ai principi suesposti non si è uniformata‒ dev’essere conseguentemente cassata; 6. la causava rimessa , or dunque, per un nuovo esame alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che accerterà se per le ricorrenti sono maturati i presupposti per la maturazione della fascia stipendiale alla luce dei principi di diritto qui enunciati; alla stessa Corte territoriale si demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova,in diversa compos
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