CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15084/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 giugno 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeriforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 6 novembre2 0 2 4 , c o n l a q u a l e e r a s t a t a a f f e r m a t a l a r e s p o n s a b i l i t à d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per aver compiuto atti sessuali conXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,con lui convivente e figlia della sua compagna, ha riqualificato il reato in quello di cui all’art.609-quater cod. pen., rideterminato la pena finale in anni quattro, mesi quattro e giorni ventidi reclusione, dichiarando l’imputato interdetto per cinque anni dai pubblici uffici econfermando nel resto la sentenza di primo grado.2 . A v v e r s o l a p r e d e t t a s e n t e n z a , i l r i c o r r e n t e ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romeo, propone ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt. 124, 125, 179,180, 181, 182, 187, 190, 191, 192, 194, 196, 198, 220, 221, 225, 226, 227, 228, 230, 234,336, 351, 359, 360, 362, 392, 393, 396, 398, 401, 403, 419, 420, 421-bis, 422, 438, 441,442, 491, 498, 499, 501, 503, 526, 530, 533, 546, 598, 603, 604 e 605 cod. proc. pen., aiprincipi della [OSCURATO:PERSONA] di Noto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], agli artt. 1, 6 e 7 della l. n. 848 del 1955 e alreato di cui all’imputazione come riqualificato. Illegittimità della motivazione relativamenteall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’eccezione di nullità e/o inutilizzabilità delle SIT protette edell’incidente probatorio.La Corte di merito non si sarebbe confrontata con il secondo motivo di appello e nonavrebbe colto la nullità/inutilizzabilità delle SIT e dell’incidente probatorio, non confrontandosicon le obiezioni sollevate dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riproposte con i motivi diappello, relativi alla mancanza di competenze adeguate ed alla presenza di deficitmetodologici nell’operato del consulente del Pubblico ministero e del perito nominato dalG.I.P., che non avrebbe rispettato le prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Noto e non si sarebbeconfrontato con la “perizia giurata” contenente le valutazioni della consulente di parte, il cuiesame sarebbe stato del tutto omesso. Le motivazioni con cui dette doglianze sono staterigettate sarebbero illogiche ed apparenti per travisamento di prove dirimenti a carico e adiscarico. In particolare, i reiterati interrogatori della persona offesa, condotti con modalitàcensurabili, ed i gravi errori commessi dal consulente del Pubblico ministero e del perito delG.I.P., che avrebbero operato in difetto di competenze specifiche, con apriorismi concettualie in violazione delle prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Noto, dimostrerebbero come non siano statigarantiti la protezione della minore e il diritto di difesa. L’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui ilG.U.P. ha genericamente declinato le osservazioni scritte della difesa e la perizia giuratadella consulente di parte, nonché ingiustamente rigettato la richiesta di acquisizione dellachat, tratta dal forum “Psicologia in Tribunale”, sarebbe pertanto illegittima.2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa eccepisce violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt.124, 125, 177, 180, 181, 182, 187, 190, 191, 192, 220, 225, 234, 392, 396, 398, 422, 438,441, 442, 546, 598, 603, 604 e 605 cod. proc. pen., ai principi della [OSCURATO:PERSONA] di Noto e al reatodi cui all’imputazione come riqualificato. Illegittimità della motivazione relativamenteall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con riferimento all’acquisibilità e al carattere dirimente dellachat.Il ricorrente censura come apparente o illogica la motivazione con cui la Corte diappello ha disatteso le contestazioni difensive in ordine alla competenza e all’operato delperito ed ha pretermesso l’acquisizione della chat allegata all’appello.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),d) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt.125, 177, 181,182, 187, 190, 192, 234, 351, 392 e ss., 220, 225, 226, 438, 441, co. 5, 546, 598, 603, 604 e605 c.p.p. e al reato di cui al capo di imputazione come riqualificato. Illegittimità dellamotivazione di cui al capo 4.4, relativamente all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla richiesta diabbreviato condizionato, alla perizia giurata e alla richiesta di audizione della consulentetecnica di parte.In particolare, il ricorrente deduce che il G.U.P. ha motivato il rigetto della richiesta dirito abbreviato sul presupposto che erano state acquisite le osservazioni tecniche (in corsodi incidente probatorio) e la perizia giurata (in abbreviato), ma ha del tutto omesso divalutare le considerazioni della consulente tecnica della difesa e lo stesso avrebbe fatto laCorte di appello.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt. 187, 190, 192,234, 358, 546, 598, 603, e 605 c.p.p. e al reato di cui all’imputazione come riqualificato.Illegittimità della motivazione di cui al capo 4.5, in punto di acquisizione della relazionetecnica, carattere dirimente della medesima e necessità di escutere il consulente tecnicodella difesa e in punto di allegazioni difensive in abbreviato.Secondo il ricorrente la motivazione della Corte di appello è contraddittoria con riguardoalla valutazione della relazione tecnica sul cellulare dell’imputato e ne viola il diritto di difesa,poiché non è stata effettuata copia forense del telefono posto in sequestro, il cui contenutoconterrebbe dati importanti che dimostrerebbero l’infondatezza delle propalazioni dellapersona offesa. L’uso continuativo del dispositivo cellulare da parte dell’imputato neipomeriggi del 6 e del 13 luglio 2023 non sarebbe compatibile con la commissione deipresunti abusi sessuali considerato che l’uso del telefono richiede, a parere del ricorrente,l’utilizzo di entrambe le mani. La Corte di appello, peraltro, non avrebbe neppure indicato ecircoscritto le presunte condotte abusive, specificando modalità, giorni e orari, e avrebbeomesso di considerare e spiegare - con riferimento al presunto palpeggiamento del 16 luglio2023 - le contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa sull’orario in cui si sarebbeverificato il fatto (alle 22 nelle SIT e alle 24 nell’incidente probatorio). In ogni caso ilpalpeggiamento in questione, sostiene il ricorrente, non può essere avvenuto anche perchéla madre della minore non poteva essere già a letto. Altra contraddizione, sottaciuta dallaCorte di appello, riguarderebbe la dichiarazione della persona offesa, secondo cui, all’attodel palpeggiamento, era sdraiata sul divano intenta a guardare un cartone animato,dichiarazione che risulterebbe smentita dal palinsesto televisivo prodotto dalla difesa chemostrerebbe invece come, nel luglio 2023, quel cartone animato indicato dalla minoreandava in onda dalle 6 alle 7 del mattino. Tale evidenza dimostrerebbe che anche l’SMS del17 luglio 2023 non può riferirsi all’episodio di palpeggiamento del 16 luglio 2023, che nonpuò essersi verificato. Infine, la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Corte di appelloemergerebbe anche per avere la stessa ritenuto credibili le dichiarazioni della personaoffesa riguardo all’episodio del palpeggiamento per smentire le risultanze della relazionetecnica, mentre riguardo alla ricostruzione degli altri episodi di abuso avrebbe ritenutomaggiormente credibile la ricostruzione della vicenda suggerita dalla madre rispetto allepropalazioni della minore.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt.187, 192, 234, 309, 392,415-bis, 416, 546, 598 e 605 c.p.p. e al reato di cui all’imputazione come riqualificato.Illegittimità della motivazione di cui al capo 4.6, in punto di giudicato cautelare, di valutazionedelle prove da parte del G.U.P. e di ricostruzione dei fatti.In particolare, la difesa ravvisa contraddittorietà laddove la Corte dapprima ritiene che ilG.U.P. abbia dato conto, in maniera “articolata e coerente”, della pluralità, gravità, precisionee concordanza degli elementi indiziari raccolti, offrendo una ricostruzione dei fatti “logica ecompiuta” e del tutto svincolata dalle determinazioni assunte in fase cautelare, mentre poiprocede alla riqualificazione del fatto e alla derubricazione del reato da 609-bis a 609-quatercod. pen. (capo 4.11).2.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),d) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt. 187, 190, 191,192, 234, 546, 598, 603 e 605 c.p.p. e al reato di cui all’imputazione come riqualificato.Illegittimità della motivazione di cui al capo 4.7, in punto di incongruenza temporale econtenutistica delle dichiarazioni della minore e della madre di costei, di caratterecalunniatorio delle dichiarazioni della madre della ricorrente e di carattere dirimente dellatestimonianza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni della persona offesa e della madre di costei sarebbero incongruentisotto molteplici profili: sul luogo, sulle modalità e sul numero degli episodi di abuso, riguardoalla richiesta della persona offesa di dormire nel talamo nunziale fra la madre e il compagno,sulle circostanze in cui la madre avrebbe appreso che il compagno avrebbe abusato dellafiglia minore. Mentre convergono solamente sulla data delle presunte condotte e sui giorni incui minore e imputato erano rimasti soli in casa.Alla luce di ciò non comprende l’imputato come la Corte di appello abbia potutoaffermare la “solidità” della ricostruzione operata in sentenza, considerato che il perito delG.I.P. non ha indagato sul vissuto e sulle relazioni pregresse della madre, né sulledinamiche familiari, omettendo di sentire il padre della minore e l’imputato e ritenendo lapersona offesa capace di testimoniare perché in grado di discernere fra vero e falso.Per altro verso, osserva il ricorrente, non è credibile che una madre diligente, avendo ilsospetto di un abuso sessuale, attenda due settimane prima di portare la figlia dalginecologo e fare denuncia. Tale attesa dimostrerebbe piuttosto l’intento calunniatorioperseguito da costei, che avrebbe agito per ripicca, non avendo ottenuto la rinunciadell’imputato alla restituzione dei propri beni personali del valore di circa diecimila euro chesi trovavano nell’appartamento della donna. La richiesta istruttoria – non ammessa dal GIP -di sentire l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito di provare tale circostanzadirimente circa il giudizio di credibilità della madre della minore, credibilità da porrecertamente in discussione alle luce dalle molteplici falsità propalate da costei sia riguardo aquanto avrebbe appreso dalla ex moglie dell’imputato il 27 luglio 2023 circa il presuntoabuso sulla di lui figlia, sia riguardo la mancata conoscenza dei figli dell’imputato dichiaratanel colloquio intercorso con il perito del G.I.P. e smentita dalle foto e dai verbali prodotti dalladifesa. Anche in ordine a tali profili la motivazione sarebbe contraddittoria.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt.187, 190, 191, 192, 234,546, 598 e 605 cod. proc. pen. e al reato di cui all’imputazione come riqualificato. Illegittimitàdella motivazione di cui al capo 4.8, in punto di carattere calunniatorio delle dichiarazionidella persona offesa, di dichiarazioni rese dall’imputato, di valenza probatoria dellamessaggistica del 16 e 17 luglio 2023 e di prova delle condotte delittuose ascritte.A parere del ricorrente, la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni della persona offesa,della madre di costei e dell’imputato, nonché lo scambio di sms del 16 e 17 luglio 2023. Dauna diversa lettura emergerebbe, infatti, come la minore abbia ingiustamente calunniatol’imputato e ciò sarebbe stato di fatto anche rilevato dalla Corte, che avrebbe attribuitocredibilità alla denunciante e alla persona offesa solo sulla base dei due messaggi scambiatifra l’imputato e la minore il 16 e 17 luglio 2023. La persona offesa, a ben vedere, avrebbesolo deciso di assecondare la madre, tanto che in incidente probatorio ha dichiarato “mihanno obbligato mia madre e l’avvocato” e poi ha pubblicato il messaggio “ho perso un’altrapersona importante” con la foto dell’imputato, e avrebbe peraltro anche confermatol’anteriorità - rispetto ai fatti per cui è processo - della decisione della madre di trasferirsi aXXXXXXXXXXXXXXX. Il che proverebbe la natura ritorsiva della denuncia.2.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt.187, 191, 192, 234, 546,598 e 605 cod. proc. pen. e al reato di cui all’imputazione come riqualificato. Illegittimità dellamotivazione di cui al capo 4.9, in punto di censure circa la metodologia usata dalla perita.In particolare, il ricorrente censura le valutazioni espresse dalla Corte di appello perescludere che la minore fosse stata esposta a forme di vittimizzazione secondaria,considerato che la perita non ha formulato alla minore tutte le domande della difesaammesse dal G.I.P., le ha rivolto domande suggestive e non ha rispettato le prescrizionidella [OSCURATO:PERSONA] di Noto. La Corte di appello avrebbe ignorato le obiezioni difensive e del tuttosvalutato - in punto di credibilità - le mendaci dichiarazioni della madre della persona offesacirca il presunto abuso dell’imputato sulla di lui figlia.2.9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),d) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt.187, 190, 191,192, 234, 546, 598, 603 e 605 c.p.p. e al reato di cui all’imputazione come riqualificato.Illegittimità della motivazione di cui al capo 4.10, in punto di incongruenze e discrasiedirimenti e di leva utilizzata da parte dell’imputato.La Corte di appello avrebbe immotivatamente ritenuto irrilevanti le discrasie e leincongruenze nel narrato della persona offesa, giustificandole alla luce della tenera età dellaminore, del pianto in incidente probatorio e del disagio dalla stessa mostrato,senzaconsiderare che la minore non si è vergognata nel riferire i presunti episodi dimasturbazione, senza precisare quanti episodi di masturbazione ci sarebbero stati e quandosarebbero avvenuti e senza spiegare perché l’interpretazione difensiva – secondo cui lamadre della persona offesa avrebbe agito per vendetta – sarebbe errata. Rileva poi la difesacome non risulti che la persona offesa, in incidente probatorio, abbia detto di aver rivoltoall’imputato domande di carattere sessuale su cui questi avrebbe fatto leva, e come il peritodel G.I.P. abbia omesso di rivolgere alla minore tutte le domande ammesse, fra cui inparticolare la domanda chiesta dalla difesa e dal Pubblico ministero su cosa intendesse direquando ha riferito al primo perito “mi hanno obbligata mia madre e l’avvocato”.2.10. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., agli artt. 187, 190, 191,192, 234, 546, 598 e 605 cod. proc. pen. e al reato di cui all’imputazione come riqualificato.Illegittimità della motivazione di cui al capo 4.7, in punto di consenso e/o di condottedelittuose e/o di coinvolgimento e di sussistenza degli elementi costitutivi del reato.Il ricorrente censura come illogica o contraddittoria la motivazione della Corte di appelloladdove per un verso mette in discussione la genuinità del propalato della persona offesa enon sottace le contraddittorietà delle dichiarazioni dalla stessa rese sulle presunte condottedelittuose e, per altro verso, ritiene comunque provate le dette condotte. Nello specifico, lacontraddittorietà riguarderebbe: il numero degli episodi abusivi (che non potrebbero essere 4come sostenuto dalla Corte di appello in quanto dall’inizio di luglio i giovedì in cui imputato epersona offesa sarebbero rimasti soli erano solo due, il 6 e il 13); la valutazione delcomportamento dell’imputato che, pur non avendo assunto iniziative e costrettoo indotto inqualche modo la minore, l’avrebbe comunquecoinvolta in una distorta relazione sessualecaratterizzata da più episodi; le dichiarazioni della persona offesa che ha asserito che lecondotte di masturbazione si sarebbero verificate solo la seconda e la quinta volta, mentrenel secondo giovedì di luglio ciò non sarebbe potuto accadere come risulterebbe dallarelazione tecnica sul cellulare e dagli stessi messaggi intercorsi fra l’imputato e la minore indifetto di unriferimento in essi ad alcuna relazione sessuale; l’aver ravvisato lamanifestazione di un “consenso” da parte della minore e l’assenza di un’iniziativa da partedell’imputato - seppur per motivare la riqualificazione del reato – e l’aver comunque ritenutoprovate al di là di ogni ragionevole dubbio le condotte di masturbazione e palpeggiamentopur a fronte della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni della persona offesa.2.11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. e agli artt.192, 234, 546,598 e 605 cod. proc. pen. Illegittimità della motivazione di cui al capo 4.12, in punto diLa difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,contestando la valutazione della Corte di appello sulla gravità dell’offesa, sulle “modalitàspregiudicate della condotta” e sull’intensità del dolo del reato come riqualificato, nonchè lamancata considerazione dell’indole non violenta dell’imputato e dell’assenza di precedenticoinvolgimenti in vicende di pedofilia.2.12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen. ed agli artt. 192, 234, 546,598 e 605 cod. proc. pen. e al reato come riqualificato. Illegittimità della motivazione di cui alcapo 4.12, in punto di pena finale e di sanzioni accessorie.Il ricorrente si duole altresì dell’entità della pena che meriterebbe di esserecongruamente ridotta, con rideterminazione o esclusione anche delle sanzioni accessorie,non avendo la Corte di appello fatto un corretto uso dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.Gli episodi di masturbazione non potrebbero essere 4 (perché i giovedì di luglio erano solo2) e in ogni caso la Corte di appello non avrebbe spiegato perché il secondo episodio dimasturbazione sarebbe più grave ed in base a quale criterio ha determinato la misura degliaumenti per i tre episodi residuali e per la condotta di palpeggiamento.2.13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 2043 e 2059 cod. civ., all’art. 185 cod. pen.,agli artt. 192, 234, 538, 541, 546, 598 e 605 cod. proc. pen. e al reato come riqualificato.Illegittimità della motivazione di cui al capo 4.12, in punto di provvisionale e danno.Il ricorrente, infine, contesta le statuizioni civili in quanto non vi sarebbe stata prova deipresunti danni patiti dalle persone offese, non essendo irrilevanti la mancata consumazionedi rapporti sessuali completi, la circostanza che la minore abbia preso a frequentare nuoviamici e un nuovo fidanzato, la riqualificazione del reato, nonché la mancata attivazione dellemisure ex art. 609-decies cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamente trattatiperché incentrati su violazioni procedurali e di utilizzabilità delle prove, sono manifestamenteinfondati, poiché ripropositivi di temi già adeguatamente vagliati e disattesi con correttiargomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica con il ricorso.1.1. Le doglianze mosse con il primo motivo di ricorso sono generiche e prive difondamento. [OSCURATO:PERSONA] di Noto, infatti, non detta regole cogenti e tassative, ma linee guida dicarattere orientativo, ovverosia suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazionidel minore e la protezione psicologica dello stesso, la cui eventuale inosservanza noncomporta, di per sé, la nullità o l'inutilizzabilità degli atti (ex plurimis, Sez. 3, n. 15737 del15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275863). Più in generale, deve ribadirsi che è inammissibile, percarenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione dellenorme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale delminore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debolesottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità psicologica, ed evitare l'insorgere difenomeni di vittimizzazione secondaria (ex plurimis, Sez. 3, n. 8648 del 11/01/2024, Rv.285969).Nel caso in esame, il ricorrente, a ben vedere, ha svolto delle censure meramenteformali e disancorate da uno specifico interesse, perché riferite solo alla teorica garanziadella protezione della minore e a degli errori metodologici seguiti nella acquisizione delledichiarazioni della persona offesa, non alla logicità della lettura delle prove. E,contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha precisato chel’escussione della minore era sempre avvenuta nel rispetto delle cautele previstedall’ordinamento al fine di evitare i rischi di vittimizzazione secondaria. Il motivo è pertantoinammissibile.1.2. Le doglianze mosse con il secondo motivo di ricorso, incentrate sulla competenzae sull’operato del perito e sulla mancata acquisizione della chat, sono anch’esse generiche,risolvendosi in una non consentita contestazione di norme poste a tutela esclusiva delsoggetto debole sottoposto all’audizione, per cui si richiama quanto illustrato nel precedenteparagrafo; per altro verso, le doglianze mancano di confronto con la sentenza impugnata,nella quale la Corte territoriale ha non illogicamente richiamato le affermazioni del giudice diprimo grado, secondo cui il perito, le cui competenze erano state vagliate all’atto delconferimento dell’incarico, aveva redatto l’elaborato nei termini assegnati, collaborandoadeguatamente con il giudicante durante l’esame della minore, mentre le eccezioni sullanomina e sull’affidamento dell’incarico erano state tardivamente sollevate, peraltro attraversouna chat priva di data certa, solo parzialmente trascritta, non univocamente riferibile alpresente procedimento, priva di efficacia dimostrativa di mancanza di competenza tecnicadel perito incaricato, ed anzi rivelatrice di scrupolo professionale di quest’ultimo.Quanto alla mancata acquisizione della chat, motivatamente illustrata dalla Corteterritoriale, deve essere ricordato che «nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolaridi una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dalgiudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod.proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di undiritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono sutale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato,Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069), con la conseguenza che nonsono rilevabili, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, lacune omanifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello, conconseguente inammissibilità delle censure proposte avverso la decisione di non procederealla rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa.1.3. Le doglianze mosse con il terzo motivo di ricorso, incentrate sul rigetto dellarichiesta di abbreviato condizionato all’esame del consulente tecnico della difesa e sulmancato esame del predetto consulente attraverso il rinnovo della istruttoria in appello, nonsi sottraggono alla manifesta infondatezza per inammissibilità.La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che è preclusa all'imputatoche, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il ritoabbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità delprovvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazioneprobatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6,cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di proveintegrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826; Sez. 3, n. 27183 del05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477).La Corte territoriale ha, poi, correttamente richiamato i principi affermati da questaCorte secondo cui la decisione di accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionatopresuppone non soltanto una prognosi di positivo completamento del materiale probatorioraccolto per effetto dell'attività integrativa richiesta, ma, ancor più a monte, l'incompletezza diun'informazione probatoria in atti, la cui valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice dimerito non è sindacabile in sede di legittimità quando sia, come nel caso di specie,congruamente e logicamente motivata (Sez. 2, Sentenza n. 43329 del 18/10/2007, Mirizzi,Rv. 238833; Sez. 2, Sentenza n. 5229 del 14/01/2009, Massaroni, Rv. 243282). I giudici dimerito, infatti, hanno messo in rilievo, senza vizi logici, come il contributo tecnico delconsulente di parte facesse parte del compendio probatorio, sotto forma di perizia giurata, eche le valutazioni del consulente fossero state espresse anche in sede di incidenteprobatorio; tanto in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il ritospeciale non può essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia ilmeccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del giudizio abbreviato cheprevede una decisione allo stato degli atti (Sez. 2, Sentenza n. 5229 del 14/01/2009,Massaroni, cit.; più di recente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 29110 del 22/05/2024, V.).Quanto al mancato esame del consulente nel giudizio di secondo grado, va richiamatol’orientamento giurisprudenziale richiamato nel precedente paragrafo e le conseguentivalutazioni.1.4. Le doglianze mosse con il quarto motivo di ricorso, incentrate sulla mancataacquisizione della consulenza tecnica sul cellulare dell’imputato e sul mancato esame delconsulente tecnico, sono manifestamente infondate, trattandosi di censure riproduttive dideduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudicidi merito e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie,non consentite in sede di legittimità.Innanzitutto, deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità sul rinnovodell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello illustrato nel paragrafo 1.2.La Corte territoriale ha poi motivatamente illustrato che l’uso continuativo del cellulare,da parte dell’imputato, non escludeva in alcun modo che, in quelle fasce orarie, pertempistiche e modalità, potessero essersi verificati i fatti denunciati dalla persona offesa,essendo pacifico che imputato e persona offesa si fossero trovati in una stessa località,puntualizzando, inoltre, in ordine al palpeggiamento del 16/07/2023, che detto episodioandava collocato in tarda ora, dopo che la persona offesa, la madre e l’imputato eranorientrati dal ristorante e la madre della minore si era coricata, per cui l’uomo, dopo averfumato una sigaretta in balcone, aveva approfittato dell’assenza della compagna per palpareil seno alla minore, tanto che, il giorno successivo, quest’ultima aveva inviato al ricorrente unmessaggio, coerente con il suo racconto, con il quale lo richiamava a rispettare la suavolontà.Consegue l’inammissibilità della doglianza, in quanto diretta ad una non consentitarilettura alternativa delle fonti di prova, dovendosi rimarcare che, nel giudizio di legittimità (v.da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.), sono precluse la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).2. Il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo, incentrati sullavalutazione del compendio probatorio e sulla qualificazione giuridica dei fatti, la cui strettaconnessione consiglia la trattazione congiunta, al fine di evitare inutili ripetizioni, sonomanifestamente infondati, poiché, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello edisattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire unalettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, pretendendo unaintegrale reinterpretazione di tutte le emergenze che attiene al giudizio di merito e che non èconsentita, né effettuabile in sede di legittimità.2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad unac.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv.272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che, nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall, non mass.).2.2. Deve essere, poi, ricordata la consolidata elaborazione interpretativa di questaSezione a proposito delle violenze sessuali commesse nei confronti di minori in tenera età e,soprattutto, riguardo alla valutazione delle loro dichiarazioni.Benché, infatti, anche in tali casi il giudice possa trarre il proprio convincimento inordine alla responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa,sempre che sia sottoposta a vaglio positivo la sua attendibilità, senza la necessità diapplicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedonola presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214;Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014,Pirajno, Rv. 261730), è stato però precisato che nel caso di parte offesa dei reati sessuali dietà minore è necessario che l'esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto dipiù elementi, quali l'attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarlee raccordarle (ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti ea riferirne in modo coerente e compiuto), nonché il complesso delle situazioni che attingonola sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliaree i processi di rielaborazione delle vicende vissute (cfr. Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, R.,Rv. 247740; Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007, Maggioni, Rv. 237952; Sez. 3, n. 8057 del06/12/2012, V., Rv. 254741, nella quale è stato precisato che “una volta accertata lacapacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne, la sua deposizionedeve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine diescludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità”; Sez. 3, n. 39405del 23/05/2013, B., Rv. 257094, secondo cui “è affetta dal vizio di manifesta illogicità lamotivazione della sentenza nella quale la valutazione sull'attendibilità e credibilità delledichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali venga condotta esclusivamente riferendosiall'intrinseca coerenza del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte lecircostanze concrete che possono influire su tale valutazione”).Attenzione particolare deve essere riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee adinfluire sulle dichiarazioni dei minori come fenomeni di suggestione e di contagio dichiarativoe condizionamenti o manipolazioni anche involontarie.Infine, particolare attenzione deve essere posta sia alle sollecitazioni ricevute dalminore al fine della rivelazione dei fatti, sia al numero e alle modalità delle ripetizioni di talidichiarazioni, onde verificarne la coerenza e il permanere della genuinità, onde escluderecontagi esterni o l’usura della fonte dichiarativa.2.3. Tenuto conto del quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice dimerito, deve constatarsi che nella sentenza impugnata sono stati adeguatamente consideratitutti i fattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, in quanto la Corte diappello, nell’esaminare le doglianze sollevate dall’imputato con il gravame, ha escluso che laminore fosse stata esposta a forme di vittimizzazione secondaria nel corso dell’incidenteprobatorio, ritenendo correttamente priva di alcuna incidenza l’archiviazione della posizionedell’imputato in un diverso procedimento penale per una presunta violenza sessuale neiconfronti della moglie ed esulando dal tema oggetto di incidente probatorio le domande percui la madre della minore avrebbe riferito circostanze non veritiere. La Corte territoriale hapoi escluso in modo logico possibili fattori di induzione, affermando che nulla autorizzava aritenere che la persona offesa avesse voluto riferire il falso o fosse stata indotta a riferire ilfalso, non avendo nessuna motivazione per farlo, tanto da essere sopraffatta dal pianto nelcorso dell’incidente probatorio, provocando la provvisoria interruzione del suo esame, sicchèla Corte di merito ha ritenuto che la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, nellaquale la minore sarebbe stata strumentalizzata dalla madre per vendetta nei confrontidell’imputato, era rimasta priva di riscontri concreti, poggiando su mere supposizioni.La Corte territoriale, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, dopo averaffermato che il giudice di primo grado aveva operato una valutazione delle risultanzeprobatorie del tutto autonoma rispetto alla fase cautelare, ricostruendo in modo del tuttoindipendente la vicenda oggetto del processo, ha poi ritenuto, con ampia e diffusamotivazione, la solidità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado,puntualizzando come non fosse illogico che le attenzioni sessuali rivolte dall’imputato allaminore fossero iniziate dopo due anni di convivenza e gli atteggiamenti anomali della minorea partire dal luglio 2023, vale a dire dopo il compimento dei primi atti sessuali; né ancora eraillogico che la madre della minore avesse operato una riflessione prima di rivolgersi ai servizipubblici competenti e sottoporre la figlia alla visita di un ginecologo, definendo tale condottacome risposta umana e coerente al turbamento che le notizie apprese possono provocare inuna madre, specie se le condotte che tale turbamento provocano sono causate dal propriocompagno. Per cui, la Corte territoriale ha escluso del tutto logicamente un possibilemovente calunniatorio nella denunciante, ritenendo difficilmente sostenibile che tale moventepotesse essere ravvisato nella possibilità che l’imputato divenisse il collocatario dei proprifigli, osservando come, in siffatti casi, la convivente avrebbe potuto semplicemente porre finealla relazione, senza procedere a calunniose denunce; né tale movente era avallato da unaconvivenza conflittuale, nulla essendo emerso in proposito, ovvero dalla intenzione delladenunciante di trasferire la propria residenza, posto che le discussioni sul punto, così comela ricerca di un’abitazione in città, erano in corso da tempo.Quanto alle incongruenze che il ricorrente denuncia nel nono motivo di ricorso, ledoglianze in proposito sono manifestamente infondate, avendo la Corte diffusamentespiegato che la minore all’epoca dell’incidente probatorio aveva tredici anni e che, quindi,era del tutto naturale che, in ragione dell’età, la testimonianza potesse presentareimprecisioni, esitazioni, omissioni o apparenti incoerenze, anche perché era chiamata arievocare episodi a carattere sessuale, nei quali l’autore delle condotte era il compagnoconvivente della madre, sicchè le contraddizioni e le incongruenze dovevano essere lettecome frutto di disagio nel ricordare vicende per lei dolorose e imbarazzanti, ribadendotuttavia come le dichiarazioni rese dalla minore non erano tali da poter sostenere laricostruzione alternativa offerta dalla difesa, secondo cui la minore sarebbe stata coinvoltadalla madre in un’accusa calunniatoria, originata da un intento vendicativo, ai danni delricorrente.Si tratta di motivazione idonea a giustificare la valutazione di attendibilità della minore edi genuinità delle sue dichiarazioni, motivazione censurata in modo generico, in termini dimero dissenso valutativo, prospettando un intento calunniatorio della madre della minore,senza confrontarsi con tutte le evenienze processuali, dunque in modo non consentito nelgiudizio di legittimità, con la conseguente evidente manifesta infondatezza delle censuresollevate in proposito.Quanto alla qualificazione giuridica, diversamente da quanto rappresentato in ricorso,la Corte territoriale ha diffusamente e logicamente spiegato che l’imputato, condannato peraver compiuto atti sessuali con la figlia della propria convivente, aveva approfittato dellacuriosità della minore, assecondandola e così facendo degenerare la vicenda in ripetutiapprocci sessuali. Siffatta ricostruzione degli eventi era riscontrata, secondo il logicosviluppo argomentativo dei giudici di appello, dal messaggio inviato dalla minore all’imputatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale richiamava quest’ultimo a rispettare la sua volontà, nonchè dallacircostanza riferita dalla minore che non aveva mai baciato l’uomo, considerando tale attoprecluso dall’essere l’imputato il compagno della propria madre. Per cui la Corte di appello,ritenendo le condotte poste in essere dall’imputato prive di violenza, minaccia o induzionemediante abuso di una condizione di inferiorità psico-fisica, come richiesto dall’art. 609-biscod. pen., ha riqualificato le stesse ai sensi dell’art. 609-quater cod. pen.2.4. In definitiva, la Corte territoriale ha offerto ampia e logica motivazione delle ragioniper le quali il resoconto della vittima dovesse ritenersi attendibile.Tale motivazione è stata censurata in modo del tutto generico, in termini di merodissenso valutativo e, dunque, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, dovendoribadirsi sul punto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (explurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sullacorrettezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovatavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: ilcontrollo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già ilrapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che è estranea al perimetrocognitivo e valutativo della Corte di cassazione.Secondo la sempre efficace decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti,l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressavolontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui varipunti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, ola loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi",dovendo li sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Rv.214794).Non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudicedi merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il viziodi illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi unaillogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare edestrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019,M., Rv. 277091), evenienza quest’ultima non verificatasi nel caso di specie.3. L’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo, congiuntamente trattati perchéincentrati sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili, sono manifestamenteinfondati.3.1. L’undicesimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanzel’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione nonillogica, la mancanza cioè di elementi tali da giustificare una diminuzione della pena dairrogare, affermando che, oltre al dato della incensuratezza, non era emerso alcun elementoda valorizzare in tal senso, non essendo tali l’indole non violenta ovvero la mancanza diprecedenti coinvolgimenti in vicende di pedofilia, sottolineando per contro la gravitàdell’offesa cagionata alla vittima, le modalità spregiudicate e reiterate della condottacriminosa e l’intensità del dolo, quali elementi ostativi al riconoscimento diuna attenuazionedella pena.La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguenteall'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489), rientrando la relativa motivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cuimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai finidell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedentipenali dell’imputato); motivazione che, purché congrua e non contraddittoria – come nelcaso di specie –, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimitàneppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattoriPettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stessosenso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sulpunto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principiaffermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezionidifensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovareingresso in sede di legittimità.3.2. Il dodicesimo motivo, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio dimotivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzionatorio, censurando il numerodegli episodi in continuazione e la graduazione della loro gravità, è manifestamenteinfondato, essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazionee da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, con cui il ricorrente omette unintegrale confronto, avendo la Corte di appello individuato la pena base nel minimo edittale,per poi effettuare dei contenuti aumenti di pena per complessivi sette mesi di reclusione inordine ai quattro episodi individuati in continuazione ed infine applicare l’abbattimento per ilrito e così giungere alla pena finale di quattro anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione.Occorre richiamare in proposito il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale lagraduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti,Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.),evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, avendo peraltro le Sezioni unite diquesta Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità dipena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, inmotivazione), diversamente dal caso in esame in cui la pena è stata parametrata sul minimoedittale.3.3. Infine, manifestamente infondato è anche il tredicesimo motivo di ricorso.Emerge, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata che la domanda risarcitoria èstata ritenuta fondata, oltre al danno biologico per la minore persona offesa, in relazione aldanno morale patito dalle parti civili: la minore per aver visto compromesso il propriobenessere, venendo meno la serenità dello sviluppo psico-sessuale; la madre per il dannopsicologico e relazionale cagionato dal comportamento delittuoso dell’imputato, al tempo suocompagno convivente.Si tratta di argomentazioni assolutamente immuni da vizi logico - giuridici chesoddisfano il dovere motivazionale richiesto dalla legge e che il ricorrente censura sotto ilprofilo del mero dissenso, dovendo comunque ricordarsi che, essendo stato riconosciuto alleparti civili il risarcimento del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi, è sì censurabile in sede di legittimità sotto il profilodel vizio della motivazione, ma solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discostimacroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria,circostanza da escludersi nel caso in esame (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P.,Rv. 280495; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123). Delresto, la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che, in tema di provvisionale, ladeterminazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito,che non ha nemmeno l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo rientri nell'ambitodel danno prevedibile, come nel caso in esame, essendo stata assegnata dal giudice diprimo grado una provvisionale di soli 3.000,00 euro (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep.2024, Puzzo, Rv. 285723; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv.269704; Sez. 6, n. 49877 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.C., Rv. 245701; Sez. 3, n. 320 del 12/12/1990,dep. 1991, Rondinelli, Rv. 186163).4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza di tutte le doglianze formulate, ilricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenerele spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115 del 2002, disponendo ilpagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sara' liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.