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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 1996

Cassazione n. 18925/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] (cui: 06911vo) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1996 avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Thiburale ci [OSCURATO:PERSONA] ia relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; le?tta la requisitoria del Pubbico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorse „[OSCURATO:PERSONA] 1, il Giudice dell'udienza preliminare", del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13,11,2025, emessa e..x. art. 444 cod. proc, pen,„ ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ag5 artt. 110 , 81 cov cod. nen, 73 cornm* 1, 4 e 6, 80/.comnia 1/ lett. g , 80 corni-ha 3 DPRV309/90 (capo A), 81 cpv,110 cod. oen,„ 2,4 e 7 della legge ) /2 ottobre 1967 n. 895, 61 n. 2 cod. peri. (capo B), 110 „ 648 cod. pen. in relazione 441-' v43 all'art. 3 legge d:59` n. 110r(capo C), 110, 629 1 commi 1 e 2 cod. pen. (capo D), /110, 582, 585 commi 1 e 2.n relazione all'art. 576/ / 1 )/ cod, nen. (capo E. 110 / eq. cod. ben. 4 e7 della ie.-gge rgn n. 895Y 61 n.2) cod. pen, (capo E), 110 cod. pen. istrli9Gt t 94 e 7 della legge M n. 895v 61 n. 2 cod. pen. (capo F-) la pena di anni Quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Ha noi dichiarato !Imputato interdetto, ai sensi deiVart. 29 cod, oen„ da uhnici ur6ci ner a durata di arirg CMOUE-. ?, Avverso !a predetta sentenza, ,,Prahim, TaouU. tramite ii suo difensorP., ha or000sto rk,Drs.3 oer.ssazone, soilev7Inf.ip o Lie ma2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e, in particolare, dell'art. 629 comma 2i cod• pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della t circostanza aggravante del fatto commesso con armi e da più persone riunite.

Si osserva che nella sentenza impugnata, nel recepire l'accordo delle parti, il Giudice non si è accorto dell'erronea contestazione delle aggravanti.

La difesa sottolinea che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, allegate al ricorso, non emerge con chiarezza la disponibilità dell'arma da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] né la sussistenza dell'aggravante delle persone riunite, dal momento che due soggetti sono rimasti ignoti. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 37 cod. pen. per avere il Giudice, in violazione del principio di legalità della pena, applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nella misura di anni cinque in assenza di un accordo tra le parti e non nella misura identica alla pena principale inflitta.

Si sottolinea anche che nulla era stabilito nell'accordo in ordine alla pena accessoria.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto nel caso di specie, l'esame formale del contenuto della imputazione di cui al capo D) - in cui si fa riferimento alle aggravanti del fatto commesso con armi e da più persone riunite - non evidenzia alcuna erroneità manifesta della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza di dette circostanze aggravanti.

Si osserva che immune da censure appare l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nella durata di anni cinque, come predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge.

Può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b)r cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825).

22. Occorre precisare che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in terna di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece oliale tentativo di rapina impropria aggravata; in senso conforme Sez. n. 9059 deli'll /12/2025, deo. 2026).

La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato,

3. In ragione dei Principi indicati, nei caso di specie l'esame del contenuto del capo d'imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela la manifesta erroneità della qualificazione giuridica del fatto.

La dodlianza risulta del tutto generica, non avendo il ricorrente specificato in aicun modo gli esatti termini della dedotta erronea qualificazione giuridica.

Peraltro, nel verbale di sommarie informazioni della persona offesa, allegato ai ricorso, si legge che [OSCURATO:PERSONA] era stato aggredito da quattro persone, una delle quali gli aveva puntato in fronte una pistola.

Va poi riaffermato il principio - incontestato - secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite è sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia, al una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante (Sez. 3 -, Sentenza n. 23927 del 16/02/2021, Arcella, Rv. 281599 - 02; Sez. 2, n. 40005 del 20/09/2022).

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo,La pena accessoria è stata correttamente determinata in cinaue anni, ai sensi dei 'art. 29 cod. peri, In tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen. secondo la quale la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod. pen, ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente oredeterminata (Sez. 2, n. 53001 dei.06/10/2016, Cardinale, Rv. 268541 - 01; in senso conforme Sez. 5, n. 9092 del 28/11/2025, dep. 2026).

Si è anche precisato che in tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere ai giudice di non applicare !e pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per i pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc, pen., come novellato dali'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richesta concordata in relazione alle sole pene accessorie. (Sez. 2, n. 40794 dei 17/09/2024, Dei, Rv. 287124 - 01).

Nel caso in esame, è la stessa difesa che nel ricorso afferma che la pena accessoria non formava oggetto dell'accordo e, dunque, il giudice era tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie.

5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso. ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.„ va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto I ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle "mmende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo Quantificare nella somma di euro tremila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/03/2026 Deposittaa in [OSCURATO:PERSONA], 2 6 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Don.

Eli ta Arrélkito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (cui: 06911vo) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1996 avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Thiburale ci [OSCURATO:PERSONA] ia relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; le?tta la requisitoria del Pubbico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorse „[OSCURATO:PERSONA] 1, il Giudice dell'udienza preliminare", del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13,11,2025, emessa e..x. art. 444 cod. proc, pen,„ ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ag5 artt. 110 , 81 cov cod. nen, 73 cornm* 1, 4 e 6, 80/.comnia 1/ lett. g , 80 corni-ha 3 DPRV309/90 (capo A), 81 cpv,110 cod. oen,„ 2,4 e 7 della legge ) /2 ottobre 1967 n. 895, 61 n. 2 cod. peri. (capo B), 110 „ 648 cod. pen. in relazione 441-' v43 all'art. 3 legge d:59` n. 110r(capo C), 110, 629 1 commi 1 e 2 cod. pen. (capo D), /110, 582, 585 commi 1 e 2.n relazione all'art. 576/ / 1 )/ cod, nen. (capo E. 110 / eq. cod. ben. 4 e7 della ie.-gge rgn n. 895Y 61 n.2) cod. pen, (capo E), 110 cod. pen. istrli9Gt t 94 e 7 della legge M n. 895v 61 n. 2 cod. pen. (capo F-) la pena di anni Quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Ha noi dichiarato !Imputato interdetto, ai sensi deiVart. 29 cod, oen„ da uhnici ur6ci ner a durata di arirg CMOUE-. ?, Avverso !a predetta sentenza, ,,Prahim, TaouU. tramite ii suo difensorP., ha or000sto rk,Drs.3 oer.ssazone, soilev7Inf.ip o Lie ma2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e, in particolare, dell'art. 629 comma 2i cod• pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della t circostanza aggravante del fatto commesso con armi e da più persone riunite. Si osserva che nella sentenza impugnata, nel recepire l'accordo delle parti, il Giudice non si è accorto dell'erronea contestazione delle aggravanti. La difesa sottolinea che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, allegate al ricorso, non emerge con chiarezza la disponibilità dell'arma da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] né la sussistenza dell'aggravante delle persone riunite, dal momento che due soggetti sono rimasti ignoti. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 37 cod. pen. per avere il Giudice, in violazione del principio di legalità della pena, applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nella misura di anni cinque in assenza di un accordo tra le parti e non nella misura identica alla pena principale inflitta. Si sottolinea anche che nulla era stabilito nell'accordo in ordine alla pena accessoria. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto nel caso di specie, l'esame formale del contenuto della imputazione di cui al capo D) - in cui si fa riferimento alle aggravanti del fatto commesso con armi e da più persone riunite - non evidenzia alcuna erroneità manifesta della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza di dette circostanze aggravanti. Si osserva che immune da censure appare l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nella durata di anni cinque, come predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge. Può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica medesima è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b)r cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). 22. Occorre precisare che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in terna di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece oliale tentativo di rapina impropria aggravata; in senso conforme Sez. n. 9059 deli'll /12/2025, deo. 2026). La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato, 3. In ragione dei Principi indicati, nei caso di specie l'esame del contenuto del capo d'imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela la manifesta erroneità della qualificazione giuridica del fatto. La dodlianza risulta del tutto generica, non avendo il ricorrente specificato in aicun modo gli esatti termini della dedotta erronea qualificazione giuridica. Peraltro, nel verbale di sommarie informazioni della persona offesa, allegato ai ricorso, si legge che [OSCURATO:PERSONA] era stato aggredito da quattro persone, una delle quali gli aveva puntato in fronte una pistola. Va poi riaffermato il principio - incontestato - secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite è sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia, al una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante (Sez. 3 -, Sentenza n. 23927 del 16/02/2021, Arcella, Rv. 281599 - 02; Sez. 2, n. 40005 del 20/09/2022). 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo,La pena accessoria è stata correttamente determinata in cinaue anni, ai sensi dei 'art. 29 cod. peri, In tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen. secondo la quale la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod. pen, ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente oredeterminata (Sez. 2, n. 53001 dei.06/10/2016, Cardinale, Rv. 268541 - 01; in senso conforme Sez. 5, n. 9092 del 28/11/2025, dep. 2026). Si è anche precisato che in tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere ai giudice di non applicare !e pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per i pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc, pen., come novellato dali'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richesta concordata in relazione alle sole pene accessorie. (Sez. 2, n. 40794 dei 17/09/2024, Dei, Rv. 287124 - 01). Nel caso in esame, è la stessa difesa che nel ricorso afferma che la pena accessoria non formava oggetto dell'accordo e, dunque, il giudice era tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso. ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.„ va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto I ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle "mmende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo Quantificare nella somma di euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle ammende. Così è deciso, 20/03/2026 Deposittaa in [OSCURATO:PERSONA], 2 6 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Don. Eli ta Arrélkito
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