CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43867/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale in data 11/02/20 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime è giustificato da plurimi elementi, costituiti: - dalla nutrita biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione mafiosa, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per estorsione continuata, per delitti in materia di stupefacenti, omicidio ed altro, e risultato essere elemento di rilievo del clan camorristico Giffoni (a capo di un sottogruppo dello stesso), operante nel territorio campano di Battipaglia. e zone limitrofe e di collegamento con gli ambienti criminali napoletani; - dal fatto che il suo gruppo di appartenenza sia ancora attivo sul territorio e non sia venuta meno la potenzialità operativa di esso, come evidenziato da esaustive informazioni qualificate e aggiornate degli inquirenti; - dall'inesistenza di elementi sopravvenuti che facciano fondatamente ritenere un mutamento del ruolo e della posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione di appartenenza, non potendo ritenersi tale il mero decorso temporale; - anzi dalla sussistenza di elementi di novità rispetto all'ultimo decreto di proroga, rappresentati a) dalla recente sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Salerno del 25/05/2019, definitiva il 20/01/2020, di condanna per concorso in traffico di stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolazione del clan •Giffoni federato con il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché b) dalle indagini relative al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], col ruolo di mandante, per vendetta trasversale per punire il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (cognato della vittima), aggravato al fine di agevolare il clan omonimo alleato al clan camorristico Giffoni, sopravvenienze queste costituenti ulteriore riprova dello spessore criminale del sottoposto e del penetrante inserimento del medesimo, con ruolo indiscusso di vertice, nelle dinamiche criminali del clan omonimo; - dagli esiti dell'osservazione inframuraria documentanti l'assenza di segnali di resipiscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che a fronte dei tantissimi reati gravi commessi ed accertati con sentenze definitive si dichiara ostinatamente estraneo. Il Tribunale a quo ritiene, quindi, il decreto impugnato non affetto da vizi di legittimità ed integrati i criteri di valutazione indicativi di persistente possibilità di collegamenti. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, Col primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 41 bis, commi 2 e 2 bis Ord. pen. circa la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato, nonché la congruità del contenuto del provvedimento medesimo. La difesa si duole che le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza siano insufficienti. Rileva che gli elementi di novità indicati invero riguardano fatti risalenti (di luglio e dicembre 2001) e che la motivazione fa leva, altresì, sulla mancanza di dissociazione che per costante giurisprudenza di legittimità non rileva ai fini della proroga del regime detentivo speciale. CoF secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 41 bis, commi 2 e 2 bis Ord. pen. circa la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato, nonché la congruità del contenuto del provvedimento medesimo, derivante dall'omessa valutazione dei verbali delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] acquisiti all'udienza del 25.3.21. La difesa rileva di avere prodotto in udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza le dichiarazioni rese dal suddetto collaboratore in data 17.7.17 dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Salerno nel processo in cui [OSCURATO:PERSONA] era imputato, nelle quali detto collaboratore non fa alcuna menzione di [OSCURATO:PERSONA] a riprova dell'assenza di collegamenti attuali dello stesso col clan di riferimento. Lamenta, quindi, che l'ordinanza impugnata pur menzionando a pag. 3 dette dichiarazioni ne omette qualsivoglia valutazione in motivazione, con conseguente violazione di legge. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso si limita a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato, individuando in modo assolutamente generico e non autosufficiente talune omissioni inesistenti, e tendendo in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. Ai cui fini, difatti, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, depositata il 21/01/2019, Vinciguerra, Rv. 274912: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice). Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme