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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 24163/2025

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O Sul ricorso n. 17479/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata l’11 gennaio 2022.

Visto l’atto depositato il 25 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 17479/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata l’11 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 25 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2