CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 27241/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20669-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per cassazione attiene a provvedimento della Corte d'appello di Milano che, nell'ambito di un procedimento penale, ha negato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato. Secondo . consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223; si veda anche Cass. Sez. 6 - 2, 16/04/2021, n. 10136). Il ricorso concerne pertanto controversia che, ad avviso del Collegio, _rientra nell'ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021. I Preside te [OSCURATO:PERSONA] 0091, - 7 OT T 2021 Enrico PE L CANCELL