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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03638/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il ricorso contesta la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, che il ricorrente avrebbe voluto contenuto nel minimo, e che tale motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente è stato condannato alla pena di 3 mesi di reclusione, che, considerata la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, equivale ad una pena assai prossima al minimo edittale, atteso che la cornice astratta del reato dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è quella della reclusione da sei mesi a due anni, ed in presenza di una pena prossima al minimo edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il ricorso contesta la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, che il ricorrente avrebbe voluto contenuto nel minimo, e che tale motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente è stato condannato alla pena di 3 mesi di reclusione, che, considerata la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, equivale ad una pena assai prossima al minimo edittale, atteso che la cornice astratta del reato dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è quella della reclusione da sei mesi a due anni, ed in presenza di una pena prossima al minimo edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre
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